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USO CONSAPEVOLE DEI SOCIAL MEDIA
precetti non solo per le esternazioni verbali e scritte, ma per tutte le condotte
morali che devono presiedere al quotidiano vissuto.
Solo di recente si è sopperito a tale carenza per i deputati, con un codice
di condotta approvato il 12 aprile 2016, ma inspiegabilmente connotato dalla
presenza di obblighi ma privi di sanzione .
(77)
Tirando le somme di queste riflessioni, e ciò vale per ogni individuo, solo
la presenza (anche sul piano mediatico-televisivo) di buoni modelli comporta-
mentali, il recupero e un consolidamento dei principi etici in contesti familiari,
scolastici e lavorativi, la valorizzazione della fatica dello studio (che insegna
compostezza mentale) e una più pregnante educazione civica diffusa anche
comunque nella disponibilità di essa, se non per ordine o previa autorizzazione del
Presidente. Non può accedere a locali nei quali abbiano sede organi parlamentari bicamerali,
se non per ordine o previa autorizzazione data dal Presidente della Camera d’intesa con il
Presidente del Senato. 4. Gli atti e i provvedimenti di enti e organi estranei alla Camera, la
cui esecuzione debba aver luogo all’interno di sedi o locali della Camera medesima o che
comunque abbiano ad oggetto tali sedi o locali ovvero documenti, beni o attività di essa, non
possono in alcun modo essere eseguiti se non previa autorizzazione del Presidente, che ne
valuta gli effetti sulle attività istituzionali della Camera”.
Sul tema dell’assenza di regole disciplinari per parlamentari e membri di Governo si sofferma G.
SIRIANNI, L’etica del personale politico. Parlamentari e titolari di cariche di governo, in F. MERLONI, R. CAVALLO
PERIN (a cura di), Al servizio della nazione. Etica e statuto dei funzionari pubblici, Milano, Angeli, 2009, 39.
(77) Si legge nel sito della Camera (www.camera.it/leg17/465?tema=lobbying#m) che nella sedu-
ta del 12 aprile 2016, la giunta per il regolamento della Camera ha approvato il codice di con-
dotta dei deputati, che reca le norme di comportamento dei membri della Camera dei depu-
tati, informate ai valori di correttezza e imparzialità, e le procedure per garantire il rispetto
di tali norme. Il provvedimento si fonda sul principio che l’esercizio delle funzioni di depu-
tato deve essere svolto con disciplina ed onore e in rappresentanza della Nazione. I deputati
non devono ottenere nessun vantaggio finanziario dalla propria attività parlamentare e in
caso di conflitto di interessi, devono porre in atto ogni mezzo per rimuoverlo. Ciascun depu-
tato deve presentare una comunicazione al Presidente della Camera relativa alle cariche e agli
uffici ricoperti alla data di presentazione della candidatura, alle attività imprenditoriali o pro-
fessionali svolte e a ogni attività di lavoro autonomo o impiego privato. Con una
separata comunicazione devono dichiarare la propria situazione patrimoniale all’inizio e alla
fine del mandato, secondo quanto disposto dalla Legge n. 441/1982. Alla dichiarazione
devono essere allegate le copie delle dichiarazioni relative agli eventuali finanziamenti ricevu-
ti. È posto il divieto per il deputato di accettare doni di valore superiore a euro 250. Le
dichiarazioni dei deputati relative a interessi finanziari, finanziamenti ricevuti e cariche rico-
perte sono pubblicate sul sito internet della Camera.
Si prevede l’istituzione, presso l’Ufficio di presidenza della Camera, del Comitato consultivo
sulla condotta dei deputati, che fornisce pareri sull’interpretazione e attuazione delle dispo-
sizioni del codice, su richiesta del singolo deputato o del Presidente della Camera. Il comitato
è stato costituito il 18 maggio 2016.
Le sanzioni (rectius, le “non sanzioni” n.d.A.) sono costituite dall’annuncio in Assemblea e
dalla pubblicazione sul sito internet della Camera dei casi di mancato rispetto del codice.
Al Senato - a seguito delle modifiche approvate dall’Assemblea con delibera del 21 dicem-
bre 2017 “Riforma organica del regolamento del Senato” pubblicata in Gazzetta Ufficiale 19
gennaio 2019, n. 15 - è previsto espressamente nel regolamento parlamentare (art. 12,
comma 2-bis) che spetta al Consiglio di presidenza l’adozione di un codice di condotta dei
senatori, che stabilisce principi e norme di condotta ai quali gli stessi devono attenersi nel-
l’esercizio del mandato parlamentare.
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