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DOTTRINA



             controlli datoriali pongono problemi, secondo taluni, di incidenza sulla privacy
             dell’autore,  originando  così  problemi  di  utilizzabilità  in  sede  disciplinare  di
             acquisizioni illegittime. Può solo sinteticamente affermarsi che la Cassazione,
             Sezione  lavoro ,  nonostante  qualche  divergente  pronuncia  di  merito , ha
                           (70)
                                                                                  (71)
             chiaramente ritenuto pienamente effettuabili controlli sull’uso non istituzionale
             di postazioni lavoro del lavoratore e utilizzabili le relative acquisizioni, in per-
             fetta sintonia con la giurisprudenza penale , che ha ritenuto che l’inutilizzabi-
                                                      (72)
             lità degli atti illegalmente formati a mente dell’art. 240, comma 2, c.p.p. non pre-
             clude che gli stessi possano valere come spunto di indagine, così come accade
             per gli scritti anonimi.
                  In ogni caso, per prevenire inopportune iniziative disciplinari (o civili, se
             non addirittura penali) nascenti da uso improprio delle piattaforme social, vanno


                  distanza dei lavoratori, senza alcun previo accordo sindacale, sugli “strumenti di registrazione
                  degli accessi e delle presenze” (formula che a nostro avviso ben consente oggi di collocare
                  telecamere  in  corrispondenza  di  orologi  marcatempo,  presupposto  per  l’accertamento  di
                  reati, superando il risalente indirizzo ostativo del Garante della privacy espresso con provve-
                  dimento 8 aprile 2010, doc. web n. 1712680, punto 4.1., o di utilizzare, come registratori di pre-
                  senze, rilevatori di impronte digitali) e su strumenti utilizzati “per rendere la prestazione lavo-
                  rativa”. A quest’ultima nozione possono essere ricondotti personal computer, tablet e cellulari
                  d’ufficio e relativi programmi istallati (es. mail istituzionale, internet fruito dall’ufficio, ecc.).
             (70)  Cass., Sez. lav., 22 giugno 2016, n. 12898, in FORO IT., 2016, I, 2746, su verifiche sugli accessi
                  a siti porno da parte di un dipendente pubblico; v anche Trib. Torino 8 gennaio 2008, in
                  ARGOMENTI DIR. LAV., 2008, 1265, con nota di D. IARUSSI, L’utilizzabilità delle prove acquisite a
                  sostegno del licenziamento disciplinare: tra potere datoriale (e del giudice) e diritto alla riservatezza del lavo-
                  ratore (fattispecie in materia di utilizzo in causa lavoristica di tabulati telefonici aziendale),
                  annotata da R. IMPERIALI, Privacy e controllo sul cellulare e computer aziendali a fini personali: un dif-
                  ficile equilibrio, in RIV. IT. DIR. LAV., 2008, II, 860; Trib. Milano 9 dicembre 2007, in RIV. IT.
                  DIR. LAV., 2008, II, 838, con nota di S. CAFFIO, Poteri datoriali e tutela della riservatezza del lavo-
                  ratore: note a margine di una sentenza di merito (fattispecie in materia di ispezione interna). Sul punto, v.
                  anche  V.  TENORE,  Studio  sul  procedimento  disciplinare  nel  pubblico  impiego,  cit.,  390  ss.;  S.  P.
                  EMILIANI, Potere disciplinare e protezione dei dati personali, in ARGOMENTI DIR. LAV., 2007, 637; G.
                  SPOLVERATO, F. MARCHESAN, Controlli sul lavoro e privacy. Controlli difensivi, controlli leciti e rispetto
                  della privacy, in DIR. E PRATICA LAV., 2009, fasc. 15, 3. Sul tema incide anche la novella all’art.
                  4 St. lav. ad opera del cosiddetto Job act.
                  Sul possibile controllo a distanza tramite strumenti non autorizzati, sulla base della mera finalità
                  difensiva, parla la Cassazione in molte sentenze: cfr. Cass., Sez. lav., n. 8998/2001, in ARCH.
                  CIV.,  2001,  1229;  n.  4746/2002,  in  LAVORO  E  PREV.  OGGI,  2002,  1124;  n.  2722/2012,  in
                  ARGOMENTI DIR. LAV., 2012, 102; n. 10955/2015, cit.; n. 20440/2015, in FORO IT., 2015, I, 3835.
             (71)  Si segnala un’interessante pronuncia del Tribunale di Roma (Sez. Terza lav., 13 giugno 2018,
                  ord. n. 57668, ivi, 2018, I 2932) che ha ribadito la necessità del rispetto delle procedure auto-
                  rizzatorie previste dalla legge e del rispetto della normativa sulla privacy (e dell’art. 4 St. lav.
                  novellato) in relazione ai sistemi di controllo a distanza. La pronuncia è interessante perché,
                  attraverso un rigoroso ragionamento, ritiene ormai superati, dopo la novella all’art. 4 St. lav.,
                  gli spazi di controllo a distanza tramite strumenti non autorizzati, sulla base della mera fina-
                  lità  difensiva  di  cui  parla  la  Cassazione  (sent.  nn.  8998/2001,  4746/2002,  2722/2012,
                  10955/2015, 20440/2015, cit.).
             (72)  Cass. 10 luglio 2013, n. 29433, richiamata dal CSM, Sez. disc. nella pronuncia n. 127/2017
                  su uso inopportuno di Facebook da parte di una magistrata.

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