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DOTTRINA
controlli datoriali pongono problemi, secondo taluni, di incidenza sulla privacy
dell’autore, originando così problemi di utilizzabilità in sede disciplinare di
acquisizioni illegittime. Può solo sinteticamente affermarsi che la Cassazione,
Sezione lavoro , nonostante qualche divergente pronuncia di merito , ha
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chiaramente ritenuto pienamente effettuabili controlli sull’uso non istituzionale
di postazioni lavoro del lavoratore e utilizzabili le relative acquisizioni, in per-
fetta sintonia con la giurisprudenza penale , che ha ritenuto che l’inutilizzabi-
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lità degli atti illegalmente formati a mente dell’art. 240, comma 2, c.p.p. non pre-
clude che gli stessi possano valere come spunto di indagine, così come accade
per gli scritti anonimi.
In ogni caso, per prevenire inopportune iniziative disciplinari (o civili, se
non addirittura penali) nascenti da uso improprio delle piattaforme social, vanno
distanza dei lavoratori, senza alcun previo accordo sindacale, sugli “strumenti di registrazione
degli accessi e delle presenze” (formula che a nostro avviso ben consente oggi di collocare
telecamere in corrispondenza di orologi marcatempo, presupposto per l’accertamento di
reati, superando il risalente indirizzo ostativo del Garante della privacy espresso con provve-
dimento 8 aprile 2010, doc. web n. 1712680, punto 4.1., o di utilizzare, come registratori di pre-
senze, rilevatori di impronte digitali) e su strumenti utilizzati “per rendere la prestazione lavo-
rativa”. A quest’ultima nozione possono essere ricondotti personal computer, tablet e cellulari
d’ufficio e relativi programmi istallati (es. mail istituzionale, internet fruito dall’ufficio, ecc.).
(70) Cass., Sez. lav., 22 giugno 2016, n. 12898, in FORO IT., 2016, I, 2746, su verifiche sugli accessi
a siti porno da parte di un dipendente pubblico; v anche Trib. Torino 8 gennaio 2008, in
ARGOMENTI DIR. LAV., 2008, 1265, con nota di D. IARUSSI, L’utilizzabilità delle prove acquisite a
sostegno del licenziamento disciplinare: tra potere datoriale (e del giudice) e diritto alla riservatezza del lavo-
ratore (fattispecie in materia di utilizzo in causa lavoristica di tabulati telefonici aziendale),
annotata da R. IMPERIALI, Privacy e controllo sul cellulare e computer aziendali a fini personali: un dif-
ficile equilibrio, in RIV. IT. DIR. LAV., 2008, II, 860; Trib. Milano 9 dicembre 2007, in RIV. IT.
DIR. LAV., 2008, II, 838, con nota di S. CAFFIO, Poteri datoriali e tutela della riservatezza del lavo-
ratore: note a margine di una sentenza di merito (fattispecie in materia di ispezione interna). Sul punto, v.
anche V. TENORE, Studio sul procedimento disciplinare nel pubblico impiego, cit., 390 ss.; S. P.
EMILIANI, Potere disciplinare e protezione dei dati personali, in ARGOMENTI DIR. LAV., 2007, 637; G.
SPOLVERATO, F. MARCHESAN, Controlli sul lavoro e privacy. Controlli difensivi, controlli leciti e rispetto
della privacy, in DIR. E PRATICA LAV., 2009, fasc. 15, 3. Sul tema incide anche la novella all’art.
4 St. lav. ad opera del cosiddetto Job act.
Sul possibile controllo a distanza tramite strumenti non autorizzati, sulla base della mera finalità
difensiva, parla la Cassazione in molte sentenze: cfr. Cass., Sez. lav., n. 8998/2001, in ARCH.
CIV., 2001, 1229; n. 4746/2002, in LAVORO E PREV. OGGI, 2002, 1124; n. 2722/2012, in
ARGOMENTI DIR. LAV., 2012, 102; n. 10955/2015, cit.; n. 20440/2015, in FORO IT., 2015, I, 3835.
(71) Si segnala un’interessante pronuncia del Tribunale di Roma (Sez. Terza lav., 13 giugno 2018,
ord. n. 57668, ivi, 2018, I 2932) che ha ribadito la necessità del rispetto delle procedure auto-
rizzatorie previste dalla legge e del rispetto della normativa sulla privacy (e dell’art. 4 St. lav.
novellato) in relazione ai sistemi di controllo a distanza. La pronuncia è interessante perché,
attraverso un rigoroso ragionamento, ritiene ormai superati, dopo la novella all’art. 4 St. lav.,
gli spazi di controllo a distanza tramite strumenti non autorizzati, sulla base della mera fina-
lità difensiva di cui parla la Cassazione (sent. nn. 8998/2001, 4746/2002, 2722/2012,
10955/2015, 20440/2015, cit.).
(72) Cass. 10 luglio 2013, n. 29433, richiamata dal CSM, Sez. disc. nella pronuncia n. 127/2017
su uso inopportuno di Facebook da parte di una magistrata.
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