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DOTTRINA

























             regolamenti o deliberati consiliari) che ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs.
             n. 165/2001 e dell’art. 1, comma 2, del DPR n. 62/2013, recependo e adattan-
             do  il  codice-tipo  del  DPR  n.  62  citato,  esaltino  il  profilo  comunicativo  dei
             dipendenti, dettagliando e sconsigliando talune condotte telematiche inoppor-
             tune o vietate.
                  Tale  uso  consapevole  degli  strumenti  social non va però limitato alle
             dichiarazioni scritte o verbali pubbliche, ma va esteso, a nostro avviso, come
             recenti fatti di cronaca confermano, alle fotografie  o filmati spesso inviati
                                                               (73)
             tramite Whatsapp o addirittura inseriti in pagine telematiche aperte, che posso-
             no evidenziare condotte sconvenienti o frequentazioni di soggetti (ad esempio,
             destinatari, in sedi istituzionali, di provvedimenti di varia natura facenti capo
             al pubblico dipendente immortalato) non consone allo status e alla qualifica
             rivestita:  si  pensi  a  foto  di  dipendenti  (soprattutto  appartenenti  a  Forze  di
             Polizia) con pregiudicati, o espressive di gesti scomposti in contesti pubblici
             (ad esempio, istigazioni alla violenza in una tifoseria), o di aperta convivialità
             ludico-ricreativa con soggetti nei cui confronti va mantenuta terzietà (ad esem-
             pio, un magistrato in atteggiamenti intimi o estremamente amichevoli con un
             avvocato patrocinante nel suo distretto), o di denigrazione del rispetto delle
             norme (ad esempio, istigazioni a condurre motoveicoli a folli velocità in auto-
             strada da parte di un poliziotto), o di istigazione all’odio razziale a discrimina-
             zioni  (ad  esempio,  in  commenti  a  filmati  Whatsapp durante l’arresto di un
             extracomunitario o in post su Facebook dedicati offensivamente ai parcheggiatori
             abusivi), ecc.


             (73)  Nel lavoro privato la giurisprudenza ha affermato che “Integra gli estremi della giusta causa
                  di licenziamento il fatto del dipendente che ha ‘postato’ sul proprio profilo Facebook una foto
                  nella quale egli è ritratto impugnando un arma” (Trib. Bergamo, 24 dicembre 2015, cit.).

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