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USO CONSAPEVOLE DEI SOCIAL MEDIA



               dette illecite affermazioni di terzi . Lo strumento telematico, oltre al tema dei
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               risvolti disciplinari (o civili e penali) delle esternazioni analizzati in questo stu-
               dio, pone poi tante ulteriori nuove questioni giuridiche che la magistratura sta
               progressivamente vagliando:
                     -  se un’amicizia su Facebook possa configurare una frequentazione abituale
               (cosidetta commensale abituale) o una “notoria amicizia” implicante obbligo di
               astensione per conflitto di interesse dal trattare una pratica (ex art. 51 c.p.c., oggi
               art. 7, DPR n. 62/2013) , o, per un militare o un poliziotto, una causa di tra-
                                       (67)
               sferimento per incompatibilità ambientale;
                     -  se sia legittimo un falso profilo Facebook creato dal datore per verificare
               un reiterato uso improprio (affettivo/sentimentale) del personal computer d’ufficio
               da parte del lavoratore in orari d’ufficio, per poi licenziarlo ;
                                                                        (68)
                     -  in che misura il novellato art. 4 statuto lav. consenta controlli datoriali
               su “strumenti utilizzati per rendere la prestazione lavorativa” telematica del
               dipendente  (personal  computer,  smartphone,  cellulari,  tablet,  ecc.) ;  inoltre  tali
                                                                             (69)
               (66)  È stato ritenuto legittimo il licenziamento del dipendente per la pubblicazione, sul suo pro-
                     filo personale Facebook, di un comunicato ingiurioso nei confronti dell’azienda, a nulla valen-
                     do la circostanza per cui chi aveva materialmente redatto il testo fosse un terzo soggetto, in
                     considerazione del fatto che, il dipendente, “divulgandone i contenuti sul proprio profilo
                     personale, aveva, così, mostrato di condividerli” (App. Potenza, 14 marzo 2017).
               (67)  Esclude tale conflitto di interesse Tar Sardegna, Sez. Prima, 3 maggio 2017, n. 281, in GUIDA
                     AL DIR., 2017, fasc. 22, 42. Anche la seconda sezione civile della Corte di cassazione francese,
                     con la decisione n. 1 del 5 gennaio 2017, esclude che l’amicizia su Facebook possa pregiudicare
                     l’imparzialità di giudizio. In terminis, Tar Liguria, Sez. Seconda, 3 settembre 2014, n. 1330, in
                     FORO AMM., 2014, 2382.
               (68)  Cass., Sez. lav., 27 maggio 2015, n. 10955 (in FORO IT., 2015, I, 2316, annotata da M. FALSONE,
                     L’infelice giurisprudenza in materia di controlli occulti e le prospettive del suo superamento, in RIV. IT. DIR.
                     LAV., 2015, II, 990) ha confermato la legittimità del licenziamento ritenendo che “la creazio-
                     ne del falso profilo Facebook non costituisce, di per sé, violazione dei principi di buona fede
                     e correttezza nell’esecuzione del rapporto di lavoro, attenendo ad una mera modalità di accer-
                     tamento dell’illecito commesso dal lavoratore”. La sentenza ha inoltre ritenuto compatibile
                     tale condotta datoriale con il divieto generale dell’uso di impianti audiovisivi e di altre appa-
                     recchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, sancito dall’art. 4
                     dello Statuto dei lavoratori, oggi novellato, in quanto “ove il controllo sia diretto non già a
                     verificare l’esatto adempimento delle obbligazioni direttamente scaturenti dal rapporto di
                     lavoro, ma a tutelare beni del patrimonio aziendale ovvero ad impedire la perpetrazione di
                     comportamenti illeciti, si è fuori dallo schema normativo della Legge n. 300 del 1970, art. 4”.
               (69)  Sul tema, si rinvia a V. TENORE, Studio sul procedimento disciplinare nel pubblico impiego, cit., 317,
                     ove si è rimarcato come la recente novella all’art. 4 St. lav. apportata dall’art. 23 D.Lgs. 14 set-
                     tembre 2015, n. 151, nel sancire, al comma 2, che la disposizione di cui al comma 1 sul neces-
                     sario previo accordo sindacale (o autorizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro) per
                     l’installazione degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti dai quali derivi anche la possi-
                     bilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori “non si applica agli strumenti utilizzati
                     dal  lavoratore  per  rendere  la  prestazione  lavorativa  e  agli  strumenti  di  registrazione  degli
                     accessi e delle presenze”, ha oggi risolto, a favore del datore, antichi problemi sulla liceità di
                     taluni invasivi controlli sui lavoratori, ampliando, e quasi generalizzando (previa adeguata
                     informazione e rispetto del D.Lgs. n. 196/2003), la incondizionata possibilità di controlli a

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