Page 82 - Rassegna 2019-3
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DOTTRINA
lesione dell’immagine aziendale (parimenti per una valutazione di proporziona-
lità punitiva), ma non certo per affermare la liceità tout court di un comporta-
mento comunque offensivo o denigratorio: la riservatezza della comunicazione
non esclude infatti né, tanto meno, legittima la diffamazione, che ha risvolti
disciplinari evidenti.
7. Conclusioni e riflessi giuridici ulteriori delle “frequentazioni” telematiche
Come si è visto da questa breve rassegna su varie categorie, e, nello speci-
fico, e su alcune carriere pubbliche particolarmente espressive di etica compor-
tamentale e legalità nell’agire quotidiano, numerose fonti legislative, contrattua-
li, regolamentari (di solito nell’ambito delle previsioni disciplinari) di ampia for-
mulazione (che, nei vari ordinamenti civili e militari esaminati, fanno riferimen-
to a “doveri di fedeltà, correttezza, lealtà, imparzialità, riserbo”, a “mancanza
del senso dell’onore o del senso morale”, a “denigrazione dell’amministrazione
o dei superiori”, a “violazione dei generali doveri di correttezza, equilibrio,
riserbo”) impongono cautele nelle dichiarazioni pubbliche e un uso consapevo-
le degli strumenti social da parte dei propri adepti, anche in contesti privati.
Quanto detto vale anche in altri ordinamenti, libero-professionali, sporti-
vi, ove stanno progressivamente emergendo analoghe casistiche .
(64)
Tali “cadute di stile” sono talvolta dolose e consapevolmente volute, ma
molto spesso sono meramente colpose e dovute, oltre che a impulsività, reatti-
vità e scarsa ponderazione, alla convinzione che il silenzio di una tastiera e di
uno schermo o di uno smartphone implichino una comunicazione riservata e
ristretta. Ma, come si è già detto, la più o meno ampia diffusività di una frase
diffamatoria (o di una foto non istituzionale) per la giurisprudenza non rileva
(se non in punto di gravità dei fatti in sede di applicazione del principio di pro-
porzionalità punitiva) a fronte della realizzata lesione dei valori, interni ed ester-
ni all’ordine di appartenenza, lesi dalla improvvida esternazione telematica.
Persino le condivisioni di altrui affermazioni offensive o minatorie posso-
no configurare un illecito, quanto meno disciplinare, di un dipendente pubblico:
si pensi, oltre ai già segnalati like , i richiami in una propria pagina Facebook di
(65)
(64) Per un recente caso di sanzione inflitta ad una atleta di pallavolo che, in violazione dei prin-
cipi informatori di lealtà e correttezza ex art. 16 dello statuto Fipav 19 Rat e 2 del codice del
comportamento sportivo del Coni, aveva veicolato tramite il social network ,Twitter, frasi allu-
sivamente offensive e denigratorie nei confronti del direttore tecnico delle squadre nazionali
demminili di beach volley, apostrofato come “caprone nero o uomo nero”, v. Cons. Stato, Sez.
Quarta, 22 giugno 2017, n. 3065. Ma anche per i liberi professionisti la tematica si prestereb-
be a interventi deontologici e disciplinari.
(65) Vedi sopra, nota 38.
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