Page 79 - Rassegna 2019-3
P. 79

USO CONSAPEVOLE DEI SOCIAL MEDIA



                     La giurisprudenza ha altresì precisato come il medesimo limite di conti-
               nenza formale imponga la manifestazione di un “dissenso ragionato” senza tra-
               scendere nella mera denigrazione personale.
                     Denigrazione che non è consentita nemmeno ove la critica del lavoratore
               sia espressa in forma satirica, essendo comunque preclusa l’attribuzione alla
               persona di qualità disonorevoli, di riferimenti volgari ed infamanti o di defor-
               mazioni tali da suscitare disprezzo e dileggio .
                                                           (56)
                     La Cassazione ha nel contempo vagliato con maggior larghezza di vedu-
               te le critiche mosse a datore privato da sindacalisti , evidenziando che il con-
                                                                (57)
               testo delle relazioni sindacali è indubbiamente caratterizzato dall’usuale ricor-
               so ad espressioni più forti, in quanto si è comunque nell’ambito di una fisio-
               logica situazione di conflittualità, senza che si possa configurare però la fatti-
               specie dell’ingiuria o della diffamazione, limiti immanenti a qualsiasi attività
               sindacale.
                     È stato dunque più volte ribadito il principio secondo cui il dipendente-
               rappresentante sindacale si trova in posizione paritetica con il datore di lavoro
               quando esercita il suo diritto di critica in tale qualità. Il lavoratore che sia anche
               rappresentante sindacale se, quale lavoratore subordinato, è soggetto allo stesso
               vincolo di subordinazione degli altri dipendenti, si pone, in relazione all’attività
               di sindacalista, su un piano paritetico con il datore di lavoro, con esclusione di
               qualsiasi vincolo di subordinazione, giacché detta attività, espressione di una
               libertà costituzionalmente garantita dall’art. 39 Cost., non può (in quanto diret-
               ta alla tutela degli interessi collettivi dei lavoratori nei confronti di quelli con-
               trapposti del datore di lavoro) essere subordinata alla volontà di quest’ultimo.
               Consegue che la contestazione dell’autorità e della supremazia del datore di
               lavoro, siccome caratteristica della dialettica sindacale ove posta in essere dal
               lavoratore sindacalista e sempreché inerisca all’attività di patronato sindacale,
               non può essere sanzionata disciplinarmente.
                     Tale approdo giurisprudenziale si palesa assai rilevante anche per sinda-
               calisti  operanti  nel  pubblico  impiego,  ivi  compreso  quello  militare  dopo  la
               (56)  Cass., Sez. lav., 24 maggio 2001, n. 7091, in RIV.IT. DIR. LAV., 2002, II, 258, con nota di L.
                     MERLINI, Attività di volantinaggio e ricorso alla satira nell’esercizio della libertà di critica del sindacato; e
                     n. 18570/2005, cit.
               (57)  Tra le tante, v. Cass., Sez. lav., 14 maggio 2012, n. 7471, ivi, 2013, II, 81, con nota di S.
                     GRIVET-FETÀ, Presupposti e limiti del diritto di critica del lavoratore; 3 dicembre 2015, n. 24652; n.
                     7091/2001, cit.; 8 novembre 1995, n. 11436, in LAVORO E PREV. OGGI, 1996, 144. Anche con
                     la più recente sentenza 10 luglio 2018, n. 18176, in FORO IT., 2018, I, 4007, con nota di R.
                     FRATINI, Il diritto di critica sindacale ed i suoi limiti esterni, la Cassazione afferma che il rappresen-
                     tante sindacale è legittimato ad esprimere liberamente la propria posizione critica nei con-
                     fronti della società, a condizione che non contravvenga alla correttezza formale, denigrando
                     l’impresa o addebitando alla stessa fatti non provati.

                                                                                         75
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84