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DOTTRINA



                  Con sentenza 25 luglio 2017, n. 127, la sezione disciplinare del CSM ha
             invece ritenuto in parte escluso l’addebito e in parte di scarsa rilevanza il fatto
             che un pubblico ministero avesse tramite Facebook espresso giudizi e apprezza-
             menti sull’avvenenza di un attore (Gabriel Garko) coinvolto, come parte lesa,
             nel crollo di una palazzina e il cui fascicolo era stato assegnato al predetto magi-
             strato, non ritenendo violati gli artt. 1 e 2, comma 1, lett. d) e v), del D.Lgs. 23
             febbraio 2006, n. 109.
                  Con provvedimento 3 aprile 2016, n. 64, la sezione disciplinare del CSM
             ha assolto un magistrato fuori ruolo per mandato politico da sindaco, ritenendo
             che le affermazioni fatte tramite Facebook rispondessero in parte a finalità poli-
             tiche e in parte non ledessero l’immagine del magistrato.
                  Con provvedimento 25 settembre 2016, n. 95, la sezione disciplinare del
             CSM ha vagliato la sussistenza o meno dell’illecito disciplinare di cui agli artt. 1,
             comma 1, e 4, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, perché, in
             violazione dei generali doveri di correttezza, equilibrio, riserbo, postava nel pro-
             prio profilo del social network Twitter commenti asseritamente sconvenienti su
             colleghi e su un neo giudice costituzionale, assolvendo il magistrato in quanto
             l’interpretazione delle frasi oggetto di contestazione deve essere effettuata in
             senso unitario e globale e una lettura logica delle frasi in oggetto, debitamente
             inserite nel contesto delle frasi degli interlocutori, evidenzia che trattasi di una
             conversazione sviluppatasi “sul filo dell’ironia”.
                  Con provvedimento 19 gennaio 2007, n. 1, la sezione disciplinare del CSM
             ha affermato la responsabilità disciplinare di un magistrato che, usando uno
             pseudonimo, aveva formulato su un sito internet giudizi dal contenuto altamente
             diffamatorio nei confronti di diversi colleghi, affermando che essi avrebbero
             agito nell’ambito di un processo per ragioni politiche, usando reiteratamente
             espressioni  gratuitamente  lesive,  prove  di  qualsiasi  prova  o  fondamento  e,
             comunque, diffamatorie, esorbitanti gli ordinari limiti di continenza, e idonee,
             quindi, a ledere il prestigio dell’ordine giudiziario.
                  Tuttavia, a fronte di crescenti casi di uso non consapevole degli strumenti
             mediatici, soprattutto da parte delle generazioni più giovani frutto di una società
             meno cartacea e più telematica, va fatto tesoro dei moniti del CSM a proposito del
             rispetto dei criteri di equilibrio, dignità e misura nei rapporti del magistrato con i
             mezzi di informazione. Gli stessi attengono “allo stile magistratuale, al buon costu-
             me giudiziario e forense, all’educazione civile e alla cultura di chi esercita una pub-
             blica funzione in generale e la funzione giudiziaria in particolare”, e “si tratta di
             tutta una trama di prassi e di stili difficilmente catalogabili e controllabili, che deve
             rimanere eminentemente affidata all’autoregolamentazione e all’autocontrollo, alla


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