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DOTTRINA



                  Ma a prescindere da tali esternazioni legate ad attività d’ufficio (indagini in
             corso o altro)  ed espresse in modo non conforme alla normativa ed al prin-
                          (46)
             cipio di riserbo, ben diverso è il tema del diffuso utilizzo di scritti, mail, stru-
             menti social o radiotelevisivi per un distorto esercizio da parte del magistrato
             della pretesa libertà di pensiero, su vari temi e nei confronti di vari soggetti, in
             contesti aperti, qualora risulti lesiva di altri valori costituzionali (dell’onore e
             reputazione altrui, oltre che del decoro, dignità, riserbo e imparzialità delle pro-
             prie funzioni anche in contesti extragiudiziari).
                  In  passato  il  problema  si  era  posto  per  le  partecipazioni  televisive  di
             magistrati divenuti commentatori seriali di processi in corso o da poco con-
             clusisi, e il CSM ha da tempo stabilito che è sottoposta ad autorizzazione del
             CSM la partecipazione programmata continuativa e non occasionale, anche se
             gratuita, a trasmissioni televisive, radiofoniche ovvero diffuse per via telema-
             tica o informatica da chiunque gestite, nella quali vengono trattate specifiche
             vicende  giudiziarie  ancora  non  definite  nelle  sedi  competenti,  (art.  4.2-bis
             della  circolare  sugli  incarichi  extragiudiziari,  approvata  con  delibera  del  2
             dicembre 2015).

                  affermarsi che, sul versante delle dichiarazioni, interviste e partecipazione a trasmissioni televi-
                  sive, l’Associazione nazionale magistrati - almeno sul piano della regola astratta che, però, non
                  risulta mai applicata nella pratica - è più rigorosa del legislatore, stigmatizzando in particolare
                  le dichiarazioni non ispirate a criteri di equilibrio, dignità e misura e la partecipazione a trasmis-
                  sioni televisive finalizzate a rappresentare in forma scenica vicende giudiziarie in corso”. Si ram-
                  menta che le regole deontologiche espresse dal codice etico hanno una rilevanza soltanto indi-
                  retta e mediata nella materia disciplinare, nella misura in cui i precetti in esso previsti coincido-
                  no con una delle fattispecie tipiche previste dal D.Lgs. n. 109/2006; al di fuori di tali casi rile-
                  vano solo ai fini delle eventuali sanzioni in sede associativa, sanzioni che - di fatto - non risul-
                  tano però mai essere state adottate (ai sensi degli artt. 9, 10 e 11 dello statuto dell’Anm) dagli
                  organi dell’associazione a ciò deputati (il comitato direttivo centrale, con eventuale ricorso
                  all’assemblea generale, sulla base dell’azione esercitata dal collegio dei probiviri).
             (46)  Su procedimenti in corso, il CSM ha più volte ribadito (risoluzioni 18 aprile 1990; 19 maggio
                  1993; 1° dicembre 1994) che:
                  1. Il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero non tollera limiti soggettivi e quin-
                  di compete, senza dubbio alcuno, anche ai magistrati;
                  2. Tuttavia, la delicatezza della funzione richiede alcune cautele, nell’interesse della giustizia
                  e della stessa credibilità della funzione giurisdizionale;
                  3. È in ogni caso opportuno evitare - da parte dei magistrati - dichiarazioni alla stampa su
                  processi che stanno trattando o nei quali sono o saranno chiamati a qualunque titolo a svol-
                  gere la propria funzione. È altresì opportuno evitare dichiarazioni anche in relazione a pro-
                  cedimenti pendenti di cui una qualsiasi fase sia stata già definita con la partecipazione del
                  magistrato stesso;
                  4. Qualora ragioni di pubblico interesse richiedano chiarezza e trasparenza, anche per rassi-
                  curare l’opinione pubblica, su un procedimento in corso, è consigliabile che il magistrato rife-
                  risca al capo dell’ufficio, il quale potrà valutare l’opportunità di una sua dichiarazione ufficiale
                  o di un comunicato stampa, rispettati - ovviamente - i limiti del segreto d’ufficio;
                  5. Nelle valutazioni, anche critiche, su procedimenti tuttora in corso, diversi da quelli di cui
                  al punto 3, sono indispensabili particolari cautele ed attenzioni, ferma comunque la necessità
                  che le dichiarazioni rispettino la verità storica e non siano gratuitamente offensive.

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