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USO CONSAPEVOLE DEI SOCIAL MEDIA



               15 febbraio 1999, n. 82 (Regolamento di servizio del Corpo di Polizia penitenzia-
               ria), per cui “Il personale, anche fuori servizio, deve mantenere una condotta con-
               forme alla dignità delle proprie funzioni” e dalla raccomandazione R(2006)2 del
               Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa dell’11 gennaio 2006 sulle Regole
               penitenziarie europee (il cui punto 75 stabilisce che “il personale, in ogni circostan-
               za, svolge i suoi compiti e si comporta in modo tale che il suo esempio eserciti
               un’influenza positiva sui detenuti e susciti il loro rispetto”), ha rimarcato come la
               crescente diffusione dei social network (Facebook, Twitter, Whatsapp, chat e forum di
               discussione) e le enormi possibilità che tali strumenti offrono a tutti gli utenti di
               poter esprimere opinioni, commenti a fatti, critiche e proposte. Ha però rammen-
               tato “che il diritto di manifestazione del pensiero e di critica in costanza del rap-
               porto di lavoro soggiace a determinati limiti, esplicitazioni di doveri di fedeltà, di
               riservatezza ed adesione ai valori ed alla missione istituzionale dell’amministrazio-
               ne” attinenti alla continenza verbale e sostanziale, alla rilevanza sociale delle dichia-
               razioni rispetto allo status di chi le fa e alla platea dei destinatari. Inoltre, il dipen-
               dente che attraverso il suo “profilo” pubblica “post” visibili a una cerchia di utenti
               aperta e indeterminata “soggiace a valutazioni di ordine deontologico e alle azioni
               di responsabilità disciplinare” quando i suoi commenti, foto e video, integrino una
               lesione del rapporto fiduciario che lo lega all’amministrazione. Tale comportamen-
               to sarebbe aggravato qualora dal profilo utilizzato emergesse il proprio status di
               appartenente  all’amministrazione  penitenziaria,  creando  evidenti  violazioni  alla
               riservatezza e danni all’immagine, alla continuità e regolarità dell’azione della stes-
               sa. Anche per l’amministrazione penitenziaria, le inopportune esternazioni carta-
               cee, verbali o telematiche possono configurare un illecito disciplinare di cui agli
               artt. 3-6 del D.Lgs. n. 449/1992 , ed hanno portato ad interventi della magistra-
                                             (37)
               tura addirittura su un like (“mi piace”) espresso da un appartenente alla Polizia
               penitenziaria su un articolo postato su Facebook che riportava notizie critiche su un
               suicidio di un detenuto del Penitenziario di Opera ove questi svolgeva servizio.

               (37)  Ci si riferisce in particolare alle fattispecie previste: all’art. 3 (pena pecuniaria): “le parzialità
                     manifeste, i modi inurbani, gli abusi di autorità coi dipendenti o coi detenuti o gli internati, i
                     motteggi e le ingiurie rivolti a questi ultimi” (art. 3, comma 2, lett. r), “la infedeltà in servizio,
                     manifestata col rivelare ad estranei o a detenuti o internati fatti relativi al servizio stesso o
                     riguardanti i processi in corso, o coll’occultare le mancanze dei detenuti o internati o col-
                     l’asportare dall’ufficio documenti o copie di qualsiasi natura” (art. 3, comma 2, lett. u); all’art.
                     4 (deplorazione): “le indebite osservazioni in servizio, il censurare l’operato dei superiori, il
                     seminare malcontento fra i colleghi” (art. 4, comma 1, lett. n); all’art. 5 (sospensione dal ser-
                     vizio): “denigrazione dell’amministrazione o dei superiori” (art. 5, comma 3, lett. g); all’art.
                     6 (destituzione): “per atti che rivelino mancanza del senso dell’onore o del senso morale”
                     (art. 6, comma 2, lett. a), “per atti che siano in grave contrasto con i doveri assunti con il giu-
                     ramento” (art. 6, comma 2, lett. b), “per dolosa violazione dei doveri, che abbia arrecato
                     grave pregiudizio allo Stato, all’amministrazione penitenziaria, ad enti pubblici o a privati”
                     (art. 6, comma 2, lett. d).

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