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DOTTRINA



                  Il dipendente veniva sospeso per un mese poiché il suo like veniva ritenuto
             dall’amministrazione penitenziaria nocivo per la sua immagine ; non mancano
                                                                        (38)
             poi ricorsi fondati sul libero esercizio della libertà di pensiero ;
                                                                        (39)
                  d) per la Guardia di finanza, a cui sono applicabili, sul piano degli obblighi
             disciplinari,  le  medesime  norme  sostanziali  sopra  richiamate  per  le  Forze  di
             Polizia ad ordinamento militare (D.Lgs. n. 66/2010 e DPR n. 90/2010), sul
             tema dell’esercizio di attività sui social network, il riferimento è alla circolare n.
             355927/11 del I Reparto recante “Partecipazione a ‘social forum’ presenti nella
             rete internet” del Comando Generale della Guardia di finanza che ha individuato
             le regole a cui i finanzieri devono attenersi. Rilevato che in alcuni casi  è “acca-
                                                                              (40)
             duto che alcuni appartenenti alla Guardia di finanza, conosciuti o individuati
             come tali da altri utenti, avessero utilizzato espressioni o si fossero lasciati anda-
             re a esternazioni che hanno suscitato imbarazzo istituzionale se non addirittura

             (38)  Seppur in sede ad oggi cautelare, il Tar Lombardia, con ord. n. 246/2016, cit., ha respinto
                  l’istanza cautelare di sospensione della sanzione, ritenendo che “l’aggiunta del commento ‘Mi
                  piace’ ad una notizia pubblicata sul sito Facebook, che può comportare un danno all’immagine
                  dell’amministrazione, assume rilevanza disciplinare”. L’ordinanza prosegue affermando che
                  “sebbene la notizia avesse un contenuto complesso, in quanto oltre all’informazione sul sui-
                  cidio dava anche quella del pronto intervento della polizia penitenziaria, la mancanza di un
                  tempestivo recesso dal giudizio espresso, dopo che esso era stato seguito da altri giudizi ine-
                  quivocabilmente riprovevoli, esclude che la condotta possa considerarsi irrilevante”. Critico
                  su tale pronuncia appare C. E. GUARNACCIA, op. cit., secondo il quale “Si tratta di una pro-
                  nuncia certamente sorprendente, in quanto fonda la sussistenza di un illecito disciplinare su
                  una forma nuova di manifestazione del pensiero, in effetti praticata quotidianamente dalla
                  stragrande maggioranza dei consociati, ormai in larga parte presenti e attivi sui social network”.
                  Sostanzialmente identico il caso vagliato da Tar Liguria, Sez. Prima, 15 aprile 2019, n. 348,
                  che ha confermato la condanna alla sospensione dal servizio per la durata di mesi due, ai
                  sensi dell’art. 5, D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 449, di un ispettore della polizia penitenziaria che
                  sulla pagina Facebook riconducibile alla sigla sindacale Alsippe (Alleanza sindacale polizia peni-
                  tenziaria) ove era stata pubblicata la notizia della morte per suicidio di un detenuto presso la
                  casa di reclusione, aveva effettuato un positivo commento associato al proprio profilo.
             (39)  Tar Lazio n. 5566/2013, cit., ha ritenuto, in sintonia con giurisprudenza dell’a.g.o. sopra
                  richiamata circa le critiche sindacali, “che non sono quindi sanzionabili scritti o dichiarazioni,
                  anche se pubbliche, che non abbiano alterato la realtà dei fatti, che rientrino nell’esercizio
                  della libertà di manifestazione del pensiero o, quanto meno, di critica, e che non evidenzino
                  uno specifico intento denigratorio ma che, al contrario, si dimensionino nell’ambito di legit-
                  time contestazioni di modalità di organizzazione del lavoro, a fini di tutela sindacale o di pro-
                  selitismo. Ora, osserva il collegio come, nel caso di specie, lo scritto contestato contenga
                  contestazioni e lagnanze in ordine alle modalità di organizzazione dell’ufficio, sia pure con
                  un tono complessivamente colloquiale, colorito e pungente; e che la qualifica del suo autore,
                  il suo ruolo sindacale, e conseguentemente la natura sindacale della contestazione, benché lo
                  scritto non sia apparso nel sito ufficiale del sindacato ma in un blog personale del dipendente,
                  e poi anche in una bacheca sindacale, appaiono in maniera incontestabile sia dalla nota a mar-
                  gine, sia dallo stesso testo, a conclusione del quale si legge un chiaro riferimento alle iniziative
                  sindacali in corso e all’aspirazione al superamento dei problemi denunciati, attraverso pro-
                  prio l’attività sindacale”.
             (40)  Si vedano, oltre alle ipotesi relative ad altre Forze di Polizia sopra richiamate, i casi menzio-
                  nati nelle successive note.

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