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USO CONSAPEVOLE DEI SOCIAL MEDIA
arrecato pregiudizio all’immagine dell’amministrazione” e inoltre “i rischi che
l’identificazione di appartenenti alle Forze dell’ordine, specie in alcune aree
operative di elevata sensibilità criminale, possa seriamente compromettere la
sicurezza della propria e dell’altrui persona nel corso o al di fuori dell’attività di
servizio”, il Comando Generale ha ritenuto di individuare le modalità da attuare
nella fruizione dei social da parte dei finanzieri. Al riguardo è stato stabilito che
ogni appartenente deve: “evitare la divulgazione di notizie attinenti al servizio
che, anche se insignificanti, possono costituire materiale informativo” e “anche
nella vita privata e quando la sua figura non è immediatamente riconducibile
alle Forze o ai Corpi armati dello Stato, astenersi da comportamenti che possa-
no condizionarne l’esercizio delle funzioni ovvero, in qualunque modo, recare
pregiudizio all’immagine dell’amministrazione”; la successiva circolare 25
marzo 2015, n. 7260, ha ribadito poi che “In particolare, i contenuti versati in
rete dovranno risultare rispettosi delle disposizioni attinenti al riserbo sulle que-
stioni militari e di servizio, alla pubblica manifestazione del pensiero e al con-
tegno nella vita privata, evitando esternazioni che, anche senza recare diretta-
mente pregiudizio all’immagine del Corpo, possano ingenerare strumentalizza-
zioni e sfavorevoli generalizzazioni ovvero condizionare il militare nell’esercizio
delle proprie funzioni. A ogni modo occorrerà che la condivisione di contenuti
e l’esternazione di commenti siano attentamente ponderate, valutandone di
volta in volta l’opportunità in maniera equilibrata e avveduta. Ciò si rende tanto
più necessario in ragione dell’eterogeneità della platea degli interlocutori (peral-
tro in tali contesti non sempre individuabili a priori sotto il profilo soggettivo e
numerico) e della possibilità, comunque, di originare fraintendimenti, interpre-
tazioni arbitrarie o polemiche”; non mancano casi vagliati dalla magistratura .
(41)
(41) Interessante si rivela il caso vagliato, in sede di parere su ricorso al Presidente della
Repubblica, da Cons. Stato, Sez. Prima, 26 settembre 2018 - 26 marzo 2019, n. 908, che ha
escluso la valenza disciplinare della condotta di un ispettore appartenente ad un nucleo
di Polizia Tributaria, che, non osservando la linea gerarchica nelle relazioni di servizio e disci-
plinari, pubblicava sul forum del sito internet www.ficiesse.it un messaggio riportante accadi-
menti circa l’operato dei propri superiori che, in quanto inerenti al servizio e alla disciplina,
dovevano formare oggetto di istanza di conferimento di cui all’art. 735 del DPR 15 marzo
2010, n. 90. La sentenza, sulla scorta delle concordanti risultanze penali, ha valutato la veri-
dicità dei criticati comportamenti tenuti da un ufficiale ed indicati nel messaggio predetto, e
ha ritenuto che “non può in astratto dubitarsi che esisteva, non solo il diritto, ma addirittura
un dovere militare, e civico, alla denunzia di comportamenti contrarsociali ad una ammini-
strazione della disciplina militare in senso compatibile con l’assetto democratico dell’appara-
to statuale con i principi costituzionali che regolano l’ordinamento delle Forze Armate (art.
53, ultimo comma, Cost.)”; in conseguenza le espressioni usate “non possono considerarsi
estranee al diritto di critica o eccedenti i valori democratici e gli interessi umani che l’impu-
tato pretendeva di difendere”.
Ben diverso il caso vagliato da Cons. Stato, Sez. Seconda, 24 aprile 2018, n. 363, che ha con-
fermato la perdita di grado per rimozione di un finanziere già penalmente condannato per il
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