Page 69 - Rassegna 2019-3
P. 69

USO CONSAPEVOLE DEI SOCIAL MEDIA



               arrecato pregiudizio all’immagine dell’amministrazione” e inoltre “i rischi che
               l’identificazione  di  appartenenti  alle  Forze  dell’ordine,  specie  in  alcune  aree
               operative di elevata sensibilità criminale, possa seriamente compromettere la
               sicurezza della propria e dell’altrui persona nel corso o al di fuori dell’attività di
               servizio”, il Comando Generale ha ritenuto di individuare le modalità da attuare
               nella fruizione dei social da parte dei finanzieri. Al riguardo è stato stabilito che
               ogni appartenente deve: “evitare la divulgazione di notizie attinenti al servizio
               che, anche se insignificanti, possono costituire materiale informativo” e “anche
               nella vita privata e quando la sua figura non è immediatamente riconducibile
               alle Forze o ai Corpi armati dello Stato, astenersi da comportamenti che possa-
               no condizionarne l’esercizio delle funzioni ovvero, in qualunque modo, recare
               pregiudizio  all’immagine  dell’amministrazione”;  la  successiva  circolare  25
               marzo 2015, n. 7260, ha ribadito poi che “In particolare, i contenuti versati in
               rete dovranno risultare rispettosi delle disposizioni attinenti al riserbo sulle que-
               stioni militari e di servizio, alla pubblica manifestazione del pensiero e al con-
               tegno nella vita privata, evitando esternazioni che, anche senza recare diretta-
               mente pregiudizio all’immagine del Corpo, possano ingenerare strumentalizza-
               zioni e sfavorevoli generalizzazioni ovvero condizionare il militare nell’esercizio
               delle proprie funzioni. A ogni modo occorrerà che la condivisione di contenuti
               e  l’esternazione  di  commenti  siano  attentamente  ponderate,  valutandone  di
               volta in volta l’opportunità in maniera equilibrata e avveduta. Ciò si rende tanto
               più necessario in ragione dell’eterogeneità della platea degli interlocutori (peral-
               tro in tali contesti non sempre individuabili a priori sotto il profilo soggettivo e
               numerico) e della possibilità, comunque, di originare fraintendimenti, interpre-
               tazioni arbitrarie o polemiche”; non mancano casi vagliati dalla magistratura .
                                                                                         (41)
               (41)  Interessante  si  rivela  il  caso  vagliato,  in  sede  di  parere  su  ricorso  al  Presidente  della
                     Repubblica, da Cons. Stato, Sez. Prima, 26 settembre 2018 - 26 marzo 2019, n. 908, che ha
                     escluso  la  valenza  disciplinare  della  condotta  di  un  ispettore  appartenente  ad  un  nucleo
                     di Polizia Tributaria, che, non osservando la linea gerarchica nelle relazioni di servizio e disci-
                     plinari, pubblicava sul forum del sito internet www.ficiesse.it un messaggio riportante accadi-
                     menti circa l’operato dei propri superiori che, in quanto inerenti al servizio e alla disciplina,
                     dovevano formare oggetto di istanza di conferimento di cui all’art. 735 del DPR 15 marzo
                     2010, n. 90. La sentenza, sulla scorta delle concordanti risultanze penali, ha valutato la veri-
                     dicità dei criticati comportamenti tenuti da un ufficiale ed indicati nel messaggio predetto, e
                     ha ritenuto che “non può in astratto dubitarsi che esisteva, non solo il diritto, ma addirittura
                     un dovere militare, e civico, alla denunzia di comportamenti contrarsociali ad una ammini-
                     strazione della disciplina militare in senso compatibile con l’assetto democratico dell’appara-
                     to statuale con i principi costituzionali che regolano l’ordinamento delle Forze Armate (art.
                     53, ultimo comma, Cost.)”; in conseguenza le espressioni usate “non possono considerarsi
                     estranee al diritto di critica o eccedenti i valori democratici e gli interessi umani che l’impu-
                     tato pretendeva di difendere”.
                     Ben diverso il caso vagliato da Cons. Stato, Sez. Seconda, 24 aprile 2018, n. 363, che ha con-
                     fermato la perdita di grado per rimozione di un finanziere già penalmente condannato per il

                                                                                         65
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74