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DOTTRINA
5. Le esternazioni telematiche dei magistrati e i risvolti disciplinari
Oltre che per gli appartenenti alle Forze Armate e di Polizia, anche per la
magistratura il tema delle esternazioni in via mediatica, giornalistica o tramite
social è centrale , stanti le funzioni, di rilevanza costituzionale, assolte.
(42)
Oltre ai recenti moniti del Presidente della Repubblica Mattarella ricordati
nel par. 1, lo stesso procuratore generale della Cassazione, in occasione della inau-
gurazione dell’anno giudiziario 2018, ha rimarcato sia le troppe esternazioni di
magistrati, soprattutto pubblici ministeri, sui social e non solo, sia che persino le
ipotesi di illeciti extra funzionali di cui al D.Lgs. n. 109/2006 non danno la possi-
bilità di giungere ad un “equilibrio tra la tutela della libertà di espressione del
magistrato come cittadino e il suo ruolo istituzionale”. Le risultanze sono il vuoto
normativo che rischia di far venir meno l’imparzialità del magistrato .
(43)
Il problema è quasi inesistente nelle magistrature speciali, numericamente
meno poderose, ma che hanno comunque regolamentato con minimali direttive
interne la materia .
(44)
Ben più rilevante è il tema per i quasi novemila magistrati ordinari, per i
quali, come è noto, è testualmente considerato illecito disciplinare, in via gene-
rale, dall’art. 5, lett. u), v) e z), del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109:
reato di cui all’art. 600-ter, comma 3, c.p. “perché per via telematica e servendosi di program-
mi di condivisione con tutti gli altri utenti rete internet distribuiva immagini pornografiche
prodotti mediante lo sfruttamento sessuale di minori”.
(42) Sul tema, v. l’accurato studio, ricco di pronunciamenti disciplinari del CSM, di M. FRESA, La
parola dei magistrati tra libertà di espressione, obblighi di segreto e dovere di riserbo, in www.giustiziain-
sieme.it, 31 marzo 2019; v. anche M. FANTACCHIOTTI et al., La responsabilità disciplinare nelle car-
riere magistratuali, Milano, Giuffrè, 2010, 110 ss.; P. FIMIANI, M. FRESA, Gli illeciti disciplinari dei
magistrati ordinari, Torino, Giappichelli, 2013; V. TENORE (a cura di), Il magistrato e le sue quattro
responsabilità, cit.; in precedenza, S. DE NARDI, La libertà di espressione dei magistrati, Napoli,
Jovene, 2008; R. FUZIO, Le dichiarazioni dei magistrati agli organi di informazione: limiti e rilevanza
disciplinare, in FORO IT., 2007, V, 69; F. GRISOLIA, A proposito di esternazioni dei magistrati e con-
trollo disciplinare, in QUESTIONE GIUSTIZIA, 2002, 1237; W. DE NUNZIO, Libertà di manifestazione
del pensiero e deontologia professionale del magistrato, in DOCUMENTI GIUST., 1998, 1977.
(43) Anche l’attento presidente dall’Anm Eugenio Albamonte, in un’intervista al Messaggero del 22
febbraio 2018, ha rimarcato la pericolosità di affermazioni infelici tramite strumenti social,
proponendo alla giunta dell’associazione di modificare il codice deontologico dell’Anm con
un intervento diretto sui social network: “Il senso - spiega Albamonte - è che i magistrati devo-
no considerare il comportamento sul web analogo a quello in una manifestazione pubblica”.
Un po’ come se si fosse in tv, insomma: “Un post sbagliato su Facebook ha più rilevanza di un
intervento improprio in un convegno e persino su un giornale. Ho fiducia che l’iniziativa tro-
verà il consenso dell’associazione” (www.ilmessaggero.it).
(44) Per i magistrati della Corte dei conti, il Consiglio di presidenza ha adottato, con delibera 24
novembre 2017, n. 250, delle linee guida, necessariamente ampie e generiche, sui rapporti tra
magistrati e mass media, che, nel ribadire che i rapporti con i mezzi di informazione per attività
istituzionali spettano al presidente della Corte, al procuratore generale e ai presidenti e procura-
tori regionali, impongono in generale, per qualsiasi esternazione “criteri di moderazione e di
equilibrio […] evitando espressioni di scherno o dispregiative, in modo da non recare danno alla
propria dignità e delle altre persone fisiche o giuridiche o al prestigio delle istituzioni pubbliche”.
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