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USO CONSAPEVOLE DEI SOCIAL MEDIA
formazione culturale, alla riprovazione all’interno del mondo giudiziario, del
mondo forense e, più in generale, della pubblica opinione, piuttosto che alle san-
zioni disciplinari”, in quanto “è sempre, del resto, una velleità assurda quella di giu-
ridificare tutte le regole sociali, morali e deontologiche”.
6. Libertà di pensiero ed esternazioni disciplinarmente rilevanti di
dipendenti privati
Se per i dipendenti pubblici, soprattutto in divisa, il tema delle esternazioni
mediatiche e dei suoi riflessi disciplinari rappresenta una tematica emergente,
nel lavoro privato il problema è ormai un classico della letteratura giudiziaria:
per i dipendenti privati, infatti, l’uso non accorto degli strumenti social rappre-
senta un tipico caso di illecito disciplinare, ben scandagliato, da anni, dalla giu-
risprudenza e dalla dottrina. Il tema si è da molto tempo posto in relazione alle
critiche del lavoratore privato al proprio datore.
Da questo esplorato punto di partenza occorre partire, chiarendo, in fatto,
che le casistiche venute al pettine della magistratura (ma lo stesso vale per altre
categorie, quali i pubblici dipendenti), sono schematicamente riconducibili a tre
macro-ipotesi:
a)comportamenti offensivi, ingiuriosi, denigratori o comunque fonte di
disprezzo o dileggio o palese ostilità verso il datore, colleghi o terzi;
b)comportamenti che violano il dovere di riservatezza, segretezza, di
fedeltà e affidabilità in genere;
c)comportamenti personali del tutto estranei all’ambito lavorativo, ma che
sono idonei a determinare una perdita del vincolo fiduciario in relazione agli
aspetti legati al rapporto di lavoro.
Premesso, come si è visto anche per il lavoro pubblico, che anche le con-
dotte extralavorative (ivi comprese quelle tramite strumenti “social”) possono
assumere valenza disciplinare , nell’impiego privato il problema delle esterna-
(48)
(48) Nell’impiego con datore privato la giurisprudenza ritiene valutabili disciplinarmente condot-
te extralavorative estranee all’azienda se, in relazione alle mansioni affidate, alla tipologia del
rapporto di lavoro, al grado di affidamento ed alle esigenze organizzative, il lavoratore appaia
inidoneo alle future prestazioni o ledano la credibilità sul mercato (l’immagine) dell’impresa:
Cass., Sez. lav., 24 ottobre 2016, n. 21367; 2 agosto 2010, n. 17969, in MASS. GIUR. LAV.,
2011, 158, con nota di C. TAMBURRO, Il cuoco contrabbandiere: giusta causa oggettiva di licenziamento;
9 agosto 2004, n. 15373, in GIUST. CIV., 2004, I, 2931; 6 marzo 2003, n. 3379, in REP. FORO
IT., 2003, voce Lavoro (rapporto di), n. 1598; 13 aprile 2002, n. 5332, in NOTIZIARIO GIURI-
SPRUDENZA LAV., 2002, 504; 14 luglio 2001, n. 9590, ivi, 2001, 798; 4 settembre 1999, n.
9354, in RIV. IT. DIR. LAV., 2000, II, 346, con nota di S. BRUN, Licenziamento per fatti extra-lavo-
rativi e accertamenti probatori in materia di licenziamento discriminatorio; 9 marzo 1998, n. 2626, in
GIUST. CIV., 1998, I, 1240. In dottrina, sulla valenza disciplinare di condotte extralavorative
nel lavoro privato, vedasi A. M. PERRINO, Il principio di proporzionalità della sanzione disciplinare
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