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DOTTRINA



                  La libertà di pensiero del lavoratore, scolpita dall’art. 21 Cost. e ribadita
             dall’art. 1 statuto lav., non è dunque esente da limiti posti a tutela di altri beni
             giuridici egualmente meritevoli di protezione, quali, ad esempio, l’onore, la riser-
             vatezza, la reputazione e l’immagine della persona fisica e giuridica .
                                                                             (52)
                  È stato poi evidenziato, come già rimarcato per il giornalista, che il diritto
             di critica del lavoratore deve rispettare il principio della continenza sostanziale
             (secondo cui i fatti narrati devono corrispondere a verità) e quello della conti-
             nenza formale (secondo cui l’esposizione dei fatti deve avvenire misuratamen-
             te), precisandosi al riguardo che, nella valutazione del legittimo esercizio del
             diritto di critica, il requisito della continenza cosiddetta formale, comportante
             anche l’osservanza della correttezza e civiltà delle espressioni utilizzate, è atte-
             nuato dalla necessità, ad esso connaturata, di esprimere le proprie opinioni e la
             propria personale interpretazione dei fatti, anche con espressioni astrattamente
             offensive e soggettivamente sgradite alla persona cui sono riferite .
                                                                            (53)
                  In particolare, il limite di continenza formale è superato dall’uso di espres-
             sioni diffamatorie o denigratorie  nonché di epiteti ingiuriosi .
                                            (54)
                                                                         (55)
             (52)  S. DI STASI, op. cit.; V. VALENTI, op. cit.
             (53)  Cass., Sez. lav., n. 996/2017, cit.; 22 gennaio 1996, n. 465, in FORO IT., 1996, I, 493; 2 giugno
                  1997, n. 5947, in REP. FORO IT., 1997, voce Responsabilità civile, n. 101. Il lavoratore, quindi,
                  nell’esercizio  del  diritto  di  critica  è  tenuto  al  rispetto  dei  principi  di  cosiddetta continenza
                  sostanziale e formale. Il primo di essi consiste nel rispetto della verità, o meglio della veridicità
                  dei fatti criticati. La critica, infatti, per sua natura non può essere soggetta al canone della
                  verità oggettiva, perché è sempre espressione di un’opinione e di un’interpretazione necessa-
                  riamente soggettiva di fatti e comportamenti (V. VALENTI, op. cit.). Il secondo principio,
                  invece, impone che le opinioni espresse, anche se aspramente polemiche, siano commisurate
                  a parametri di correttezza e civiltà desumibili dalle fondamentali regole del vivere civile. Il
                  diritto di critica deve dunque essere esercitato attraverso forme linguistiche che, sebbene
                  sgradite alla persona cui sono riferite, non risultino gratuitamente offensive, volgari o deni-
                  gratorie (tra le molte, v. Cass., Sez. lav., n. 996/2017, cit.; n. 16000/2009, cit.; 21 settembre
                  2005, n. 18570, in ARGOMENTI DIR. LAV., 2006, 289, con nota di M. G. GRECO, Diritto di critica
                  e rapporto di lavoro). Per la giurisprudenza di merito “è giustificato il licenziamento intimato
                  per giusta causa al lavoratore che abbia postato su Facebook frasi offensive coinvolgenti i col-
                  leghi e il datore di lavoro non integrando nel caso di specie reazione legittima ad una provo-
                  cazione posta in essere dal datore di lavoro o dai colleghi” (Trib. Ivrea 28 gennaio 2015, cit.).
             (54)  Cass.,  Sez.  lav.,  22  agosto  1997,  n.  7884,  in  DIR.  LAV.,  1998,  II,  166,  con  nota  di  n.  L.
                  INNOCENZI, Lesione dell’immagine del datore di lavoro e giusta causa di licenziamento; 16 maggio 1998,
                  n. 4952, in MASS. GIUR. LAV., 1998, 663, con nota di L. FAILLA, Diritto di critica e rapporto di
                  lavoro: una importante presa di posizione della Corte di cassazione; 24 settembre 2003, n. 14179; 17
                  dicembre 2003, n. 19350, in REP. FORO IT., 2003, voce Lavoro (rapporto di), n. 1129; 14 giu-
                  gno 2004, n. 11220, in MASS. GIUR. LAV., 2004, 813, con nota di V. NUZZO, Diritto di critica
                  del dipendente e presunta violazione del vincolo di fiducia; n. 29008/2008, cit.; 29 novembre 2016, n.
                  24260, in ARGOMENTI DIR. LAV., 2017, 420, con nota di F. FONTANA, Diritto di critica del lavo-
                  ratore e licenziamento per giusta causa.
             (55)  Cass., Sez. lav., 29 aprile 2004, n. 8254, in REP. FORO IT., 2004, voce Lavoro (rapporto di), n.
                  1627; 21 marzo 2016, n. 5523, in LAVORO GIUR., 2016, 683, con nota di S. IACOBUCCI, Il con-
                  fine tra “conversazione tra colleghi” e uso di “epiteti ingiuriosi” nella giurisprudenza di legittimità.

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