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USO CONSAPEVOLE DEI SOCIAL MEDIA
Oggi il problema è però più ampio, e riguarda qualsiasi esternazione tra-
mite strumenti social.
Come ben rimarcato, anche per i magistrati, dalla nota sentenza 8 giugno
1981, n. 100, della Consulta, “per quanto concerne la libertà di manifestazione
del pensiero non è dubbio che essa rientri tra quelle fondamentali protette
dalla nostra Costituzione ma è del pari certo che essa, per la generalità dei cit-
tadini, non è senza limiti, purché questi siano posti dalla legge e trovino fon-
damento in precetti e principi costituzionali, espressamente enunciati o desu-
mibili dalla Carta costituzionale (cfr. sent. 9 del 1965). I magistrati, per dettato
costituzionale (artt. 101, comma secondo, e 104, comma primo, Cost.), debbo-
no essere imparziali e indipendenti e tali valori vanno tutelati non solo con spe-
cifico riferimento al concreto esercizio delle funzioni giurisdizionali ma anche
come regola deontologica da osservarsi in ogni comportamento al fine di evi-
tare che possa fondatamente dubitarsi della loro indipendenza ed imparzialità:
nell’adempimento del loro compito. I principi anzidetti sono quindi volti a
tutelare anche la considerazione di cui il magistrato deve godere presso la pub-
blica opinione; assicurano, nel contempo, quella dignità dell’intero ordine giu-
diziario, che la norma denunziata qualifica prestigio e che si concreta nella
fiducia dei cittadini verso la funzione giudiziaria e nella credibilità di essa”.
Pertanto, con pronuncia n. 20/2018, la sezione disciplinare del CSM,
dopo l’intervento cassatorio del giudice di legittimità di un primo provvedi-
(47)
mento assolutorio per scarsa rilevanza del fatto, ha ritenuto che costituisce con-
dotta disciplinarmente rilevante quella tenuta dal magistrato che, in violazione
di norme di legge (violazione dell’art. 4, comma 1, lett. d, D.Lgs. n. 109/2006:
violazione dei generali doveri di correttezza, equilibrio, riserbo) e deontologi-
che, posti un messaggio offensivo, a mezzo del proprio profilo personale
del social network Facebook, nei confronti del sindaco della città di Roma Ignazio
Marino ove esercita le funzioni giudiziarie requirenti.
Tale comportamento è stato ritenuto scorretto e rilevante ai fini della con-
figurabilità dell’illecito disciplinare, in quanto idoneo a rendere percepibile l’of-
fesa da una pluralità indefinita di utenti della rete, a prescindere dalla conside-
razione della percezione dell’offesa che il destinatario della medesima ne abbia
avuto. Inizialmente, con provvedimento 8 luglio 2016, n. 207, la sezione disci-
plinare del CSM aveva ritenuto il fatto di scarsa rilevanza per la sua occasiona-
lità il fatto, ma l’intervento della Cassazione ha imposto la successiva sanzione.
(47) Cass., S. U., 31 luglio 2017, n. 18987, in www.dirittoegiustizia.it, 1° agosto 2017, con nota di
S. MENDICINO, Anche al magistrato non si riconosce la scarsa rilevanza dell’illecito disciplinare se consegue
ad un reato.
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