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USO CONSAPEVOLE DEI SOCIAL MEDIA



                     Oggi il problema è però più ampio, e riguarda qualsiasi esternazione tra-
               mite strumenti social.
                     Come ben rimarcato, anche per i magistrati, dalla nota sentenza 8 giugno
               1981, n. 100, della Consulta, “per quanto concerne la libertà di manifestazione
               del pensiero non è dubbio che essa rientri tra quelle fondamentali protette
               dalla nostra Costituzione ma è del pari certo che essa, per la generalità dei cit-
               tadini, non è senza limiti, purché questi siano posti dalla legge e trovino fon-
               damento in precetti e principi costituzionali, espressamente enunciati o desu-
               mibili dalla Carta costituzionale (cfr. sent. 9 del 1965). I magistrati, per dettato
               costituzionale (artt. 101, comma secondo, e 104, comma primo, Cost.), debbo-
               no essere imparziali e indipendenti e tali valori vanno tutelati non solo con spe-
               cifico riferimento al concreto esercizio delle funzioni giurisdizionali ma anche
               come regola deontologica da osservarsi in ogni comportamento al fine di evi-
               tare che possa fondatamente dubitarsi della loro indipendenza ed imparzialità:
               nell’adempimento  del  loro  compito.  I  principi  anzidetti  sono  quindi  volti  a
               tutelare anche la considerazione di cui il magistrato deve godere presso la pub-
               blica opinione; assicurano, nel contempo, quella dignità dell’intero ordine giu-
               diziario,  che  la  norma  denunziata  qualifica  prestigio  e  che  si  concreta  nella
               fiducia dei cittadini verso la funzione giudiziaria e nella credibilità di essa”.
                     Pertanto,  con  pronuncia  n.  20/2018,  la  sezione  disciplinare  del  CSM,
               dopo l’intervento cassatorio del giudice di legittimità  di un primo provvedi-
                                                                   (47)
               mento assolutorio per scarsa rilevanza del fatto, ha ritenuto che costituisce con-
               dotta disciplinarmente rilevante quella tenuta dal magistrato che, in violazione
               di norme di legge (violazione dell’art. 4, comma 1, lett. d, D.Lgs. n. 109/2006:
               violazione dei generali doveri di correttezza, equilibrio, riserbo) e deontologi-
               che,  posti  un  messaggio  offensivo,  a  mezzo  del  proprio  profilo  personale
               del social network Facebook, nei confronti del sindaco della città di Roma Ignazio
               Marino ove esercita le funzioni giudiziarie requirenti.
                     Tale comportamento è stato ritenuto scorretto e rilevante ai fini della con-
               figurabilità dell’illecito disciplinare, in quanto idoneo a rendere percepibile l’of-
               fesa da una pluralità indefinita di utenti della rete, a prescindere dalla conside-
               razione della percezione dell’offesa che il destinatario della medesima ne abbia
               avuto. Inizialmente, con provvedimento 8 luglio 2016, n. 207, la sezione disci-
               plinare del CSM aveva ritenuto il fatto di scarsa rilevanza per la sua occasiona-
               lità il fatto, ma l’intervento della Cassazione ha imposto la successiva sanzione.


               (47)  Cass., S. U., 31 luglio 2017, n. 18987, in www.dirittoegiustizia.it, 1° agosto 2017, con nota di
                     S. MENDICINO, Anche al magistrato non si riconosce la scarsa rilevanza dell’illecito disciplinare se consegue
                     ad un reato.

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