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USO CONSAPEVOLE DEI SOCIAL MEDIA
b)per l’Arma dei Carabinieri , gli interventi sanzionatori sono invece nati
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dalla violazione della circolare n. 1104/43-1-1994 in data 19 dicembre 2011 del
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - II Reparto - SM - Ufficio
Operazioni, avente ad oggetto “Contegno e riservatezza dei militari nelle rela-
zioni sociali”, con cui viene ricordata la “rilevanza pubblica” che assumono
determinati comportamenti tenuti su questi nuovi mezzi di comunicazione,
richiamando gli appartenenti all’Arma ad “un utilizzo prudente e responsabile
delle opportunità offerte dal web, ispirando qualsiasi condotta (manifestazione
del pensiero, pubblicazione di immagini, rapporti affettivi, amicizie, ecc.) a quel-
la sobrietà e compostezza che costituiscono, per norma oltre che per tradizione,
irrinunciabile riferimento nello stile di vita di ciascun appartenente
all’Istituzione” come previsto dalle norme del codice dell’ordinamento militare
e del relativo Testo Unico delle disposizioni regolamentari (art. 1472 D.Lgs.
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mento, pubblicava su un social network alcune foto ritraenti se stesso in abbigliamenti ed atteg-
giamenti inopportuni, corredate da informazioni personali di indubbia equivocità, favorendo
l’accesso alla visione delle stesse senza particolari precauzioni”. Il Consiglio di Stato ha rifor-
mato la sentenza di primo grado, dopo aver valutato tutte le circostanze di fatto e le concrete
modalità in cui si è svolta la vicenda, valorizzando gli accorgimenti adottati dal lavoratore, sia
nella costruzione del suo profilo, sia nella pubblicazione delle foto. Per il collegio, infatti,
“diventa risolutiva la circostanza che l’accesso al profilo personale è possibile solo a chi
conosca lo username dell’interessato, il quale funziona da filtro per l’accesso, e che non può
ritenersi, pertanto, indiscriminatamente visitabile da chiunque, ma rivolto essenzialmente a
conoscenti, che abbiano appunto la chiave di accesso (lo username)”. Infine, in nessun caso,
né nella parte pubblica del profilo, né nell’area privata, “era riconoscibile lo status di poliziot-
to, né era reso pubblico il nome, il recapito o altri dati personali”. Quindi il Consiglio di Stato
ha escluso che le descritte modalità di accesso al profilo personale su social network possano
far ritenere pubbliche le fotografie dell’interessato.
Analogo il caso vagliato dal Tar Liguria, Sez. Seconda, 23 novembre 2011, n. 1593, relativo
all’inserimento della propria foto osé con numero di cellulare da parte di un ufficiale supe-
riore della marina gay in un sito web dedicato ad incontri omosessuali. Il Tar ha annullato la
sanzione espulsiva (perdita di grado per rimozione comminata, ai sensi degli artt. 70, n. 4, e
73, lett. c, Legge 10 aprile 1954, n. 113) inflitta ritenendo che il comportamento censurato,
espressione delle proprie inclinazioni sessuali e non implicante la spendita dello status di mili-
tare, strettamente attinente alla vita privata, non avrebbe avuto alcun riflesso sullo svolgimen-
to del servizio né sullo status di ufficiale, posto che, in definitiva, nessun vulnus sarebbe stato
recato al Corpo d’appartenenza mai menzionato nel sito. Inoltre, assume significativo a
riguardo l’art. 3, comma 2, lett e), D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216, laddove estende alle Forze
Armate la parità di trattamento in materia di occupazione e condizione di lavoro fra le per-
sone indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall’età ed
infine, per quel che qui più rileva, dall’orientamento sessuale.
(34) Sul regime disciplinare nelle Forze Armate, v. V. TENORE, V. SCAFFA, M. FRISCIOTTI, op. cit.;
A. SIMONCELLI, Personale militare, Tomo III, Disciplina, diritti, bande musicali e gruppi sportivi, in
R. DE NICTOLIS, V. POLI, V. TENORE (a cura di), op. cit., 183; E. BOURSIER NIUTTA, A.
ESPOSITO, Elementi di diritto disciplinare militare, Roma, Laurus Robuffo, 2002; A. SIMONCELLI,
Disciplina, in V. POLI, V. TENORE (a cura di), L’ordinamento militare, Milano, Giuffrè, 2006.
Sull’etica del personale militare v. C. BETTINI, La formazione etica nel processo educativo, Livorno,
Poligrafico accademia navale, 2008.
(35) L’art. 1472, comma 1, D.Lgs. n. 66/2010 recita: “I militari possono liberamente pubblicare
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