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USO CONSAPEVOLE DEI SOCIAL MEDIA



                     b)per l’Arma dei Carabinieri , gli interventi sanzionatori sono invece nati
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               dalla violazione della circolare n. 1104/43-1-1994 in data 19 dicembre 2011 del
               Comando  Generale  dell’Arma  dei  Carabinieri  -  II  Reparto  -  SM  -  Ufficio
               Operazioni, avente ad oggetto “Contegno e riservatezza dei militari nelle rela-
               zioni sociali”, con cui viene ricordata la “rilevanza pubblica” che assumono
               determinati  comportamenti  tenuti  su  questi  nuovi  mezzi  di  comunicazione,
               richiamando gli appartenenti all’Arma ad “un utilizzo prudente e responsabile
               delle opportunità offerte dal web, ispirando qualsiasi condotta (manifestazione
               del pensiero, pubblicazione di immagini, rapporti affettivi, amicizie, ecc.) a quel-
               la sobrietà e compostezza che costituiscono, per norma oltre che per tradizione,
               irrinunciabile  riferimento  nello  stile  di  vita  di  ciascun  appartenente
               all’Istituzione” come previsto dalle norme del codice dell’ordinamento militare
               e del relativo Testo Unico delle disposizioni regolamentari (art. 1472  D.Lgs.
                                                                                  (35)
                     mento, pubblicava su un social network alcune foto ritraenti se stesso in abbigliamenti ed atteg-
                     giamenti inopportuni, corredate da informazioni personali di indubbia equivocità, favorendo
                     l’accesso alla visione delle stesse senza particolari precauzioni”. Il Consiglio di Stato ha rifor-
                     mato la sentenza di primo grado, dopo aver valutato tutte le circostanze di fatto e le concrete
                     modalità in cui si è svolta la vicenda, valorizzando gli accorgimenti adottati dal lavoratore, sia
                     nella costruzione del suo profilo, sia nella pubblicazione delle foto. Per il collegio, infatti,
                     “diventa  risolutiva  la  circostanza  che  l’accesso  al  profilo  personale  è  possibile  solo  a  chi
                     conosca lo username dell’interessato, il quale funziona da filtro per l’accesso, e che non può
                     ritenersi, pertanto, indiscriminatamente visitabile da chiunque, ma rivolto essenzialmente a
                     conoscenti, che abbiano appunto la chiave di accesso (lo username)”. Infine, in nessun caso,
                     né nella parte pubblica del profilo, né nell’area privata, “era riconoscibile lo status di poliziot-
                     to, né era reso pubblico il nome, il recapito o altri dati personali”. Quindi il Consiglio di Stato
                     ha escluso che le descritte modalità di accesso al profilo personale su social network possano
                     far ritenere pubbliche le fotografie dell’interessato.
                     Analogo il caso vagliato dal Tar Liguria, Sez. Seconda, 23 novembre 2011, n. 1593, relativo
                     all’inserimento della propria foto osé con numero di cellulare da parte di un ufficiale supe-
                     riore della marina gay in un sito web dedicato ad incontri omosessuali. Il Tar ha annullato la
                     sanzione espulsiva (perdita di grado per rimozione comminata, ai sensi degli artt. 70, n. 4, e
                     73, lett. c, Legge 10 aprile 1954, n. 113) inflitta ritenendo che il comportamento censurato,
                     espressione delle proprie inclinazioni sessuali e non implicante la spendita dello status di mili-
                     tare, strettamente attinente alla vita privata, non avrebbe avuto alcun riflesso sullo svolgimen-
                     to del servizio né sullo status di ufficiale, posto che, in definitiva, nessun vulnus sarebbe stato
                     recato  al  Corpo  d’appartenenza  mai  menzionato  nel  sito.  Inoltre,  assume  significativo  a
                     riguardo l’art. 3, comma 2, lett e), D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216, laddove estende alle Forze
                     Armate la parità di trattamento in materia di occupazione e condizione di lavoro fra le per-
                     sone indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall’età ed
                     infine, per quel che qui più rileva, dall’orientamento sessuale.
               (34)  Sul regime disciplinare nelle Forze Armate, v. V. TENORE, V. SCAFFA, M. FRISCIOTTI, op. cit.;
                     A. SIMONCELLI, Personale militare, Tomo III, Disciplina, diritti, bande musicali e gruppi sportivi, in
                     R. DE NICTOLIS, V. POLI, V. TENORE (a cura di), op. cit., 183; E. BOURSIER NIUTTA, A.
                     ESPOSITO, Elementi di diritto disciplinare militare, Roma, Laurus Robuffo, 2002; A. SIMONCELLI,
                     Disciplina, in V. POLI, V. TENORE (a cura di), L’ordinamento militare, Milano, Giuffrè, 2006.
                     Sull’etica del personale militare v. C. BETTINI, La formazione etica nel processo educativo, Livorno,
                     Poligrafico accademia navale, 2008.
               (35)  L’art. 1472, comma 1, D.Lgs. n. 66/2010 recita: “I militari possono liberamente pubblicare

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