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DOTTRINA
recente esaltata, come detto, dal nuovo codice di comportamento, il DPR 16
aprile 2013, n. 62 (recepito da tutte le singole amministrazioni in un codice
aziendale più mirato e dettagliato) che, prendendo atto di diverse cadute di stile
(o di veri e propri illeciti) in via cartacea, televisiva o telematica, impone ai lavo-
ratori pubblici una maggiore attenzione alle esternazioni in generale, e dunque
anche tramite strumenti social. In particolare, l’art. 12, comma 2, del DPR citato
recita: “Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tute-
la dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offen-
sive nei confronti dell’amministrazione”. Aggiunge poi l’art. 3, comma 3, che
“Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni
di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto
adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all’immagine della Pubblica
Amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per
le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti”.
Infine, l’art. 10, relativo al “comportamento nei rapporti privati”, che “Nei
rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nel-
l’esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posi-
zione che ricopre nell’amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino
e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all’immagine
dell’amministrazione”. Ovviamente, in base a tali norme e ai principi generali,
a questi obblighi nei confronti del datore, di palese matrice lavoristica (ma arric-
chita dai suddetti profili pubblicistici), si affianca l’analogo obbligo di correttez-
za nei confronti dei colleghi e di terzi, in contesti pubblici e privati, come rimar-
cato da diversi codici interni che hanno dettagliato il restrittivo precetto del
DPR n. 62 nel recepirlo doverosamente all’interno delle singole amministrazio-
ni ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 1, comma 2,
del DPR n. 62/2013.
4. Libertà di pensiero ed esternazioni disciplinarmente rilevanti di
dipendenti pubblici non privatizzati (militari e Forze di Polizia).
Casistica vagliata dagli organi disciplinari e dalla Magistratura
Ancor più delicato è il problema delle esternazioni mediatiche per alcune
peculiari carriere pubbliche non privatizzate, espressive più di altre dell’etica
comportamentale.
Si ribadisce che oggetto di questo studio non sono le comunicazioni isti-
tuzionali, attinenti cioè a comunicazioni esterne ufficiali sull’attività
dell’Istituzione di appartenenza nella sua veste formale (il tema è normato da
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