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DOTTRINA



             recente esaltata, come detto, dal nuovo codice di comportamento, il DPR 16
             aprile 2013, n. 62 (recepito da tutte le singole amministrazioni in un codice
             aziendale più mirato e dettagliato) che, prendendo atto di diverse cadute di stile
             (o di veri e propri illeciti) in via cartacea, televisiva o telematica, impone ai lavo-
             ratori pubblici una maggiore attenzione alle esternazioni in generale, e dunque
             anche tramite strumenti social. In particolare, l’art. 12, comma 2, del DPR citato
             recita: “Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tute-
             la dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offen-
             sive nei confronti dell’amministrazione”. Aggiunge poi l’art. 3, comma 3, che
             “Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni
             di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto
             adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all’immagine della Pubblica
             Amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per
             le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti”.
                  Infine, l’art. 10, relativo al “comportamento nei rapporti privati”, che “Nei
             rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nel-
             l’esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posi-
             zione che ricopre nell’amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino
             e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all’immagine
             dell’amministrazione”. Ovviamente, in base a tali norme e ai principi generali,
             a questi obblighi nei confronti del datore, di palese matrice lavoristica (ma arric-
             chita dai suddetti profili pubblicistici), si affianca l’analogo obbligo di correttez-
             za nei confronti dei colleghi e di terzi, in contesti pubblici e privati, come rimar-
             cato da diversi codici interni che hanno dettagliato il restrittivo precetto del
             DPR n. 62 nel recepirlo doverosamente all’interno delle singole amministrazio-
             ni ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 1, comma 2,
             del DPR n. 62/2013.


             4.  Libertà  di  pensiero  ed  esternazioni  disciplinarmente  rilevanti  di
               dipendenti  pubblici  non  privatizzati  (militari  e  Forze  di  Polizia).
               Casistica vagliata dagli organi disciplinari e dalla Magistratura
                  Ancor più delicato è il problema delle esternazioni mediatiche per alcune
             peculiari carriere pubbliche non privatizzate, espressive più di altre dell’etica
             comportamentale.
                  Si ribadisce che oggetto di questo studio non sono le comunicazioni isti-
             tuzionali,  attinenti  cioè  a  comunicazioni  esterne  ufficiali  sull’attività
             dell’Istituzione di appartenenza nella sua veste formale (il tema è normato da


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