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DOTTRINA
affermazioni lesive del decoro e della reputazione di un istituto scolastico nel
suo complesso e direttamente del suo commissario straordinario da parte di un
insegnante integrano una violazione dei doveri fondamentali ed elementari di
fedeltà e correttezza che gravano su un lavoratore, in quanto in alcun modo
possono essere ricondotti a una legittima critica anche dell’operato del datore
di lavoro, a maggior ragione se ad essi si accompagna il suggerimento ad alcuni
genitori di iscrivere altrove i loro figli, con potenziale gravissimo pregiudizio per
l’istituto scolastico. Tali inadempienze plateali, gravi e radicalmente lesive di
obblighi alla base del rapporto di lavoro e della correlata fiducia tra le parti, non
necessitano di alcuna pubblicità disciplinare essendo intuitivo il dovere di evita-
re simili comportamenti, derivante direttamente dalla legge.
Nel lavoro pubblico va poi ben rimarcato che, accanto alla consueta vio-
lazione dei canoni di fedeltà-fiducia-buona fede nei confronti del datore, si rin-
viene, a nostro avviso, una possibile ulteriore e ben più “alta” violazione, ad
opera di infelici esternazioni di dipendenti, sia se rivolte al datore, sia se rivolte
a colleghi o terzi, ovvero quella del canone costituzionale di buon andamento
della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.) e di espletamento con “discipli-
na ed onore” (art. 54 Cost.) delle funzioni pubblicistiche svolte anche in un
regime di pubblico impiego privatizzato (e ciò vale a maggior ragione per tutte
le categorie non privatizzate quali magistrati, militari, Forze di Polizia, diploma-
tici, carriera prefettizia, ecc.). In tali evenienze, non vi è solo la posizione dei
singoli dipendenti a venire in rilievo, o il loro rapporto di lavoro con il datore-
Pubblica Amministrazione, bensì è la stessa identità istituzionale ad essere
messa in discussione.
La cosiddetta “privatizzazione” del rapporto di pubblico impiego , infat-
(28)
ti, non esclude - come invece pervicacemente propugnato da tanto autorevole
quanto ostinata dottrina di matrice privatistica - che la Pubblica
(29)
Amministrazione non persegua più interessi pubblici esterni al contratto (che
resta funzionalizzato al rispetto dell’art. 97 Cost.), in quanto ogni scelta gestio-
nale di un dirigente pubblico (anche in materia disciplinare per critiche mosse
(28) Sulla storia della privatizzazione e sulla natura degli atti gestionali del datore pubblico, cfr. V.
TENORE (a cura di), Manuale del pubblico impiego privatizzato, Roma, Epc, 2010.
(29) Ad esempio, S. MAINARDI, La responsabilità disciplinare, in F. CARINCI, L. ZOPPOLI (a cura di),
Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, in DIRITTO DEL LAVORO. Commentario, diretto da F.
CARINCI, Torino, Utet, 2004, 843, parla espressamente di poteri di gestione del datore pub-
blico privatizzato che “non costituiscono più cura di interessi pubblici esterni alla Pubblica
Amministrazione, appartenenti alla gestione collettiva, bensì rappresentano attività dirette a
soddisfare un interesse interno ed ‘egoistico’ dell’amministrazione, individuabile nell’interes-
se organizzativo del soggetto datoriale”. La tesi, incentrata su una visione pan-privatistica del
lavoro pubblico privatizzato, non è a nostro avviso condivisibile sulla scorta dei principi
costituzionali di seguito analizzati.
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