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DOTTRINA



             affermazioni lesive del decoro e della reputazione di un istituto scolastico nel
             suo complesso e direttamente del suo commissario straordinario da parte di un
             insegnante integrano una violazione dei doveri fondamentali ed elementari di
             fedeltà e correttezza che gravano su un lavoratore, in quanto in alcun modo
             possono essere ricondotti a una legittima critica anche dell’operato del datore
             di lavoro, a maggior ragione se ad essi si accompagna il suggerimento ad alcuni
             genitori di iscrivere altrove i loro figli, con potenziale gravissimo pregiudizio per
             l’istituto  scolastico.  Tali  inadempienze  plateali,  gravi  e  radicalmente  lesive  di
             obblighi alla base del rapporto di lavoro e della correlata fiducia tra le parti, non
             necessitano di alcuna pubblicità disciplinare essendo intuitivo il dovere di evita-
             re simili comportamenti, derivante direttamente dalla legge.
                  Nel lavoro pubblico va poi ben rimarcato che, accanto alla consueta vio-
             lazione dei canoni di fedeltà-fiducia-buona fede nei confronti del datore, si rin-
             viene, a nostro avviso, una possibile ulteriore e ben più “alta” violazione, ad
             opera di infelici esternazioni di dipendenti, sia se rivolte al datore, sia se rivolte
             a colleghi o terzi, ovvero quella del canone costituzionale di buon andamento
             della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.) e di espletamento con “discipli-
             na ed onore” (art. 54 Cost.) delle funzioni pubblicistiche svolte anche in un
             regime di pubblico impiego privatizzato (e ciò vale a maggior ragione per tutte
             le categorie non privatizzate quali magistrati, militari, Forze di Polizia, diploma-
             tici, carriera prefettizia, ecc.). In tali evenienze, non vi è solo la posizione dei
             singoli dipendenti a venire in rilievo, o il loro rapporto di lavoro con il datore-
             Pubblica  Amministrazione,  bensì  è  la  stessa  identità  istituzionale  ad  essere
             messa in discussione.
                  La cosiddetta “privatizzazione” del rapporto di pubblico impiego , infat-
                                                                                (28)
             ti, non esclude - come invece pervicacemente propugnato da tanto autorevole
             quanto  ostinata  dottrina  di  matrice  privatistica  -  che  la  Pubblica
                                                                 (29)
             Amministrazione non persegua più interessi pubblici esterni al contratto (che
             resta funzionalizzato al rispetto dell’art. 97 Cost.), in quanto ogni scelta gestio-
             nale di un dirigente pubblico (anche in materia disciplinare per critiche mosse
             (28)  Sulla storia della privatizzazione e sulla natura degli atti gestionali del datore pubblico, cfr. V.
                  TENORE (a cura di), Manuale del pubblico impiego privatizzato, Roma, Epc, 2010.
             (29)  Ad esempio, S. MAINARDI, La responsabilità disciplinare, in F. CARINCI, L. ZOPPOLI (a cura di),
                  Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, in DIRITTO  DEL  LAVORO. Commentario, diretto da F.
                  CARINCI, Torino, Utet, 2004, 843, parla espressamente di poteri di gestione del datore pub-
                  blico privatizzato che “non costituiscono più cura di interessi pubblici esterni alla Pubblica
                  Amministrazione, appartenenti alla gestione collettiva, bensì rappresentano attività dirette a
                  soddisfare un interesse interno ed ‘egoistico’ dell’amministrazione, individuabile nell’interes-
                  se organizzativo del soggetto datoriale”. La tesi, incentrata su una visione pan-privatistica del
                  lavoro pubblico privatizzato, non è a nostro avviso condivisibile sulla scorta dei principi
                  costituzionali di seguito analizzati.

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