Page 58 - Rassegna 2019-3
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DOTTRINA



                  Nel vasto panorama comunicativo, che si presterebbe ad una lettura socio-
             logica e talvolta psichiatrica di mail, blog, Twitter, Whatsapp, commenti a notizie,
             interviste, comunicati, tutti espressivi del sentire comune in un certo momento
             storico (per lo meno di molti degli utilizzatori di internet), occorre ora soffer-
             marsi su una peculiare categoria di esternatori: i pubblici dipendenti.
                  Infatti i lavoratori pubblici, al pari di altri cittadini, esprimono idee, con-
             cetti, critiche attraverso strumenti telematici, articoli o interviste, senza, talvolta,
             una piena consapevolezza dei riflessi di tali contenuti, che lasciano invece trac-
             cia indelebile nell’etere, sia nei rapporti interpersonali con altri individui, sia nei
             rapporti  con  il  proprio  peculiare  ordine  di  appartenenza:  la  Pubblica
             Amministrazione. Il problema dei limiti alle critiche nei confronti del datore di
             lavoro e quello, ancor più ampio, delle esternazioni inopportune (configuranti
             illeciti disciplinari, civili o penali) anche verso terzi (colleghi o altri soggetti) in
             interviste, dichiarazioni pubbliche, strumenti social, anche attraverso foto o fil-
             mati, già da anni emerso, studiato e “giudicato” nel lavoro privato (come si
             vedrà nel par. 6), si ripropone, con ulteriori e ben più rilevanti implicazioni, con
             riferimento ai pubblici dipendenti, soprattutto in divisa, tenuti tutti a garantire
             il “buon andamento della Pubblica Amministrazione” e a servire con “onore e
             disciplina” l’amministrazione-datore e le Istituzioni.
                  Oggetto di questa analisi non sono le comunicazioni istituzionali, attinenti
             cioè a comunicazioni esterne ufficiali sull’attività dell’ente pubblico di apparte-
             nenza nella sua veste formale (il tema è normato da apposite circolari interne
             alle varie Pubbliche Amministrazioni, e soprattutto delle Forze Armate e di
             Polizia, oltre che per la magistratura e per altre categorie espletanti attività di
             notevole interesse sociale), bensì le sole dichiarazioni private attraverso canali di
             diffusione  quali  community,  blog,  social  network,  posta  elettronica,  e  persino
             Whatsapp e Skype, oltre che attraverso più tradizionali missive cartacee, volantini
             o dichiarazioni pubbliche verbali.
                  Le considerazioni che si svilupperanno saranno dunque incentrate sul conte-
             nuto sostanziale di talune esternazioni cartacee, verbali o telematiche, non espressive
             di libertà di pensiero, ma di offesa di altri valori costituzionali; ma va ben chiarito
             che qualora la commissione di tali condotte illecite (tramite personal computer, smartpho-
             ne, tablet, cellulari) avvenga in orario d’ufficio con uso non istituzionale di strumenti
             di lavoro, tale evenienza aggrava la valenza disciplinare (e penale) della condotta.
             Parimenti aggrava il trattamento punitivo l’esternazione che palesi in modo evidente
             la qualifica dell’autore, rendendolo riconoscibile quale “uomo delle istituzioni” e
             non già quale “cittadino qualsiasi” (attraverso l’uso della divisa, la spendita del nomen
             dell’amministrazione o la sua riconoscibilità attraverso altri indici identificativi).


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