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USO CONSAPEVOLE DEI SOCIAL MEDIA



                     Più discutibile, ma è prevalentemente esclusa, appare invece la riconduci-
               bilità all’art. 21 di altre manifestazioni, quali l’eccitamento al dispregio delle isti-
               tuzioni, le grida e le manifestazioni sediziose, l’apologia idonea a provocare la
               commissione di reati. Ma soprattutto, recependo i prevalenti indirizzi giurispru-
               denziali, i basilari limiti contenutistici e formali all’incondizionata libertà di pen-
               siero del giornalista vengono da sempre, e soprattutto in tempi recenti, fissati
               dallo stesso ordine di appartenenza attraverso il Testo unico dei doveri del gior-
               nalista del 2016 (che raccoglie le previgenti tredici carte deontologiche)  e gli
                                                                                     (22)
               interventi degli organi disciplinari interni, equilibrati garanti dell’osservanza dei
               precetti deontologici.
                     In  conclusione,  la  realtà  virtuale  del  mondo  della  comunicazione  e  dei
               media non può e non deve, nella “rappresentazione”, stravolgere il mondo reale
               e il valore e l’onore delle persone che lo popolano.
                     Se ciò avvenisse, l’ordinamento appresta però idonei strumenti di tutela:
               accanto a quelli penali e civili, operanti per qualsiasi “comunicatore” (anche
               occasionale),  per  i  giornalisti  professionisti  si  aggiunge  anche  lo  strumento
               punitivo interno disciplinare, fortemente voluto dall’ordine stesso e di recente
               novellato , ma applicabile a nostro avviso, come si vedrà nei successivi para-
                        (23)
               grafi, anche nei confronti di inopportuni esternatori o scrittori che, seppur non
               giornalisti (dipendenti pubblici o privati, militari, poliziotti, magistrati, avvocati
               dello  Stato,  diplomatici,  professionisti,  ecc.),  ben  possono  essere  sanzionati
               dalle regole interne del proprio micro-ordinamento di appartenenza (impiego
               pubblico, impiego privato, altre libere professioni, ecc.) a fronte di dichiarazio-
               ni, affermazioni, commenti cartacei o mediatici, foto e filmati che, anche in
               contesti extralavorativi, ledessero l’immagine, l’onore e la reputazione del pro-
               prio ordinamento, del proprio datore o di colleghi, o la dignità delle proprie
               funzioni, soprattutto se pubblicistiche.


               3.  Libertà  di  pensiero  ed  esternazioni  disciplinarmente  rilevanti  di
                  dipendenti pubblici privatizzati
                     Ma non sono solo i giornalisti a scrivere e parlare. Ieri lo strumento carta-
               ceo o televisivo, oggi lo strumento social, come si è detto, consentono di espri-
               mere opinioni e commenti a chiunque, di postare e divulgare foto, filmati e
               suoni.
               (22)  Sui profili sostanziali e procedurali del sistema disciplinare dei giornalisti, il richiamo è ancora
                     a V. TENORE (a cura di), Il giornalista e le sue quattro responsabilità, cit., 2 ss.
               (23)  Sulla riforma del sistema disciplinare dei giornalisti cfr. V. TENORE (a cura di), Il giornalista e
                     le sue quattro responsabilità, cit., 2 ss.

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