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USO CONSAPEVOLE DEI SOCIAL MEDIA
Più discutibile, ma è prevalentemente esclusa, appare invece la riconduci-
bilità all’art. 21 di altre manifestazioni, quali l’eccitamento al dispregio delle isti-
tuzioni, le grida e le manifestazioni sediziose, l’apologia idonea a provocare la
commissione di reati. Ma soprattutto, recependo i prevalenti indirizzi giurispru-
denziali, i basilari limiti contenutistici e formali all’incondizionata libertà di pen-
siero del giornalista vengono da sempre, e soprattutto in tempi recenti, fissati
dallo stesso ordine di appartenenza attraverso il Testo unico dei doveri del gior-
nalista del 2016 (che raccoglie le previgenti tredici carte deontologiche) e gli
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interventi degli organi disciplinari interni, equilibrati garanti dell’osservanza dei
precetti deontologici.
In conclusione, la realtà virtuale del mondo della comunicazione e dei
media non può e non deve, nella “rappresentazione”, stravolgere il mondo reale
e il valore e l’onore delle persone che lo popolano.
Se ciò avvenisse, l’ordinamento appresta però idonei strumenti di tutela:
accanto a quelli penali e civili, operanti per qualsiasi “comunicatore” (anche
occasionale), per i giornalisti professionisti si aggiunge anche lo strumento
punitivo interno disciplinare, fortemente voluto dall’ordine stesso e di recente
novellato , ma applicabile a nostro avviso, come si vedrà nei successivi para-
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grafi, anche nei confronti di inopportuni esternatori o scrittori che, seppur non
giornalisti (dipendenti pubblici o privati, militari, poliziotti, magistrati, avvocati
dello Stato, diplomatici, professionisti, ecc.), ben possono essere sanzionati
dalle regole interne del proprio micro-ordinamento di appartenenza (impiego
pubblico, impiego privato, altre libere professioni, ecc.) a fronte di dichiarazio-
ni, affermazioni, commenti cartacei o mediatici, foto e filmati che, anche in
contesti extralavorativi, ledessero l’immagine, l’onore e la reputazione del pro-
prio ordinamento, del proprio datore o di colleghi, o la dignità delle proprie
funzioni, soprattutto se pubblicistiche.
3. Libertà di pensiero ed esternazioni disciplinarmente rilevanti di
dipendenti pubblici privatizzati
Ma non sono solo i giornalisti a scrivere e parlare. Ieri lo strumento carta-
ceo o televisivo, oggi lo strumento social, come si è detto, consentono di espri-
mere opinioni e commenti a chiunque, di postare e divulgare foto, filmati e
suoni.
(22) Sui profili sostanziali e procedurali del sistema disciplinare dei giornalisti, il richiamo è ancora
a V. TENORE (a cura di), Il giornalista e le sue quattro responsabilità, cit., 2 ss.
(23) Sulla riforma del sistema disciplinare dei giornalisti cfr. V. TENORE (a cura di), Il giornalista e
le sue quattro responsabilità, cit., 2 ss.
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