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USO CONSAPEVOLE DEI SOCIAL MEDIA
Tuttavia, sul piano contenutistico, va sempre ben valutato da parte della
magistratura se, secondo i mutevoli parametri del sentire etico-morale del
momento storico e dell’evoluzione linguistica verso espressioni (ancorché
“forti”) socialmente più tollerate, talune affermazioni, talune modalità espressi-
ve, scritte o vocali, o talune foto o video siano realmente lesive dell’immagine
del datore pubblico e dello stesso status professionale del protagonista delle
esternazioni . Giova premettere che è assolutamente pacifico in dottrina e in
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giurisprudenza - ma l’approdo è già desumibile da fonti normative presenti in
tutti i micro-ordinamenti disciplinari - che anche le condotte extralavorative di
un dipendente pubblico (ma lo stesso vale per dipendenti privati e liberi profes-
sionisti) possono assumere valenza disciplinare ove abbiano una ricaduta lavori-
stica, anche in punto di lesione dell’immagine datoriale o del decoro e dignità
del dipendente stesso . Pertanto l’uso infelice dei social, anche in contesti pri-
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vati, ben può assumere valenza disciplinare. A maggior ragione se l’uso avviene
in ufficio e/o con strumenti datoriali.
E del crescente uso improprio di tali comunicazioni telematiche è confer-
ma una recente sentenza del 2017 della Cassazione , che ha ribadito la neces-
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saria valutazione, alla stregua dei principi di correttezza e buona fede ex artt.
1175 e 1375 c.c., del canone di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c., che rende recessiva
la normativa sulla tutela del wistleblowing (art. 54-bis, D.Lgs. n. 165/2001) a fronte
di critiche al datore (nella specie un comune) espresse in esposti-denunce infon-
dati inviati a vari organi amministrativi da un dipendente.
Parimenti, in altro precedente del 2013, la Cassazione ha ritenuto che le
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(24) Si vedano, a titolo esemplificativo, i casi vagliati dalla magistratura richiamati nelle successive note.
(25) Su tale pacifico approdo è sufficiente il rinvio a V. TENORE, Studio sul procedimento disciplinare
nel pubblico impiego, Milano, Giuffrè, 2017, 122 ss., con vasti richiami dottrinali e giurispruden-
ziali, oltre che dei referenti normativi e contrattuali. Più specificamente sulle condotte illecite
extralavorative di alcuni peculiari dipendenti pubblici (militari e magistrati) si segnalano: V.
TENORE, Condotte extralavorative del personale delle Forze di Polizia: rilevanza ai fini disciplinari e del
trasferimento per incompatibilità ambientale, in RIV. TRIM. SCUOLA PERFEZ. FORZE DI FOLIZIA, 2012,
fasc. 1-2, 33; Id., Procedimento amministrativo e trattamento dei dati personali, in R. DE NICTOLIS, V.
POLI, V. TENORE (a cura di), Commentario all’ordinamento militare, vol. VII, Roma, Epc, 2010,
38; Id. (a cura di), Il magistrato e le sue quattro responsabilità: civile, disciplinare, penale e amministra-
tivo-contabile, Milano, Giuffrè, 2016, 325, ove si analizza una interessante e variegata casistica
sui risvolti disciplinari di condotte del magistrato al di fuori delle funzioni.
(26) Cass., Sez. lav., 24 gennaio 2017, n. 1752, in FORO IT., 2017, I, 884.
(27) Cass., Sez. lav., 6 novembre 2013, n. 24989. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto legittimo
il licenziamento disciplinare di un’insegnante di scuola materna che aveva affermato, parlan-
do con alcuni genitori, che l’istituto presso il quale lavorava era notevolmente inadeguato e
che le insegnanti erano didatticamente impreparate sotto ogni profilo, suggerendo anche di
iscrivere gli alunni altrove oltre ad avere dichiarato, al cospetto di terzi, che il commissario
straordinario dell’istituto non era in grado di gestire alcunché e che, con una telefonata a per-
sone altolocate, lo si poteva mettere a tacere.
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