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USO CONSAPEVOLE DEI SOCIAL MEDIA



                     Tuttavia, sul piano contenutistico, va sempre ben valutato da parte della
               magistratura  se,  secondo  i  mutevoli  parametri  del  sentire  etico-morale  del
               momento  storico  e  dell’evoluzione  linguistica  verso  espressioni  (ancorché
               “forti”) socialmente più tollerate, talune affermazioni, talune modalità espressi-
               ve, scritte o vocali, o talune foto o video siano realmente lesive dell’immagine
               del  datore  pubblico  e  dello  stesso status  professionale  del  protagonista  delle
               esternazioni . Giova premettere che è assolutamente pacifico in dottrina e in
                           (24)
               giurisprudenza - ma l’approdo è già desumibile da fonti normative presenti in
               tutti i micro-ordinamenti disciplinari - che anche le condotte extralavorative di
               un dipendente pubblico (ma lo stesso vale per dipendenti privati e liberi profes-
               sionisti) possono assumere valenza disciplinare ove abbiano una ricaduta lavori-
               stica, anche in punto di lesione dell’immagine datoriale o del decoro e dignità
               del dipendente stesso . Pertanto l’uso infelice dei social, anche in contesti pri-
                                    (25)
               vati, ben può assumere valenza disciplinare. A maggior ragione se l’uso avviene
               in ufficio e/o con strumenti datoriali.
                     E del crescente uso improprio di tali comunicazioni telematiche è confer-
               ma una recente sentenza del 2017 della Cassazione , che ha ribadito la neces-
                                                                 (26)
               saria valutazione, alla stregua dei principi di correttezza e buona fede ex artt.
               1175 e 1375 c.c., del canone di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c., che rende recessiva
               la normativa sulla tutela del wistleblowing (art. 54-bis, D.Lgs. n. 165/2001) a fronte
               di critiche al datore (nella specie un comune) espresse in esposti-denunce infon-
               dati inviati a vari organi amministrativi da un dipendente.
                     Parimenti, in altro precedente del 2013, la Cassazione  ha ritenuto che le
                                                                        (27)

               (24)  Si vedano, a titolo esemplificativo, i casi vagliati dalla magistratura richiamati nelle successive note.
               (25)  Su tale pacifico approdo è sufficiente il rinvio a V. TENORE, Studio sul procedimento disciplinare
                     nel pubblico impiego, Milano, Giuffrè, 2017, 122 ss., con vasti richiami dottrinali e giurispruden-
                     ziali, oltre che dei referenti normativi e contrattuali. Più specificamente sulle condotte illecite
                     extralavorative di alcuni peculiari dipendenti pubblici (militari e magistrati) si segnalano: V.
                     TENORE, Condotte extralavorative del personale delle Forze di Polizia: rilevanza ai fini disciplinari e del
                     trasferimento per incompatibilità ambientale, in RIV. TRIM. SCUOLA PERFEZ. FORZE DI FOLIZIA, 2012,
                     fasc. 1-2, 33; Id., Procedimento amministrativo e trattamento dei dati personali, in R. DE NICTOLIS, V.
                     POLI, V. TENORE (a cura di), Commentario all’ordinamento militare, vol. VII, Roma, Epc, 2010,
                     38; Id. (a cura di), Il magistrato e le sue quattro responsabilità: civile, disciplinare, penale e amministra-
                     tivo-contabile, Milano, Giuffrè, 2016, 325, ove si analizza una interessante e variegata casistica
                     sui risvolti disciplinari di condotte del magistrato al di fuori delle funzioni.
               (26)  Cass., Sez. lav., 24 gennaio 2017, n. 1752, in FORO IT., 2017, I, 884.
               (27)  Cass., Sez. lav., 6 novembre 2013, n. 24989. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto legittimo
                     il licenziamento disciplinare di un’insegnante di scuola materna che aveva affermato, parlan-
                     do con alcuni genitori, che l’istituto presso il quale lavorava era notevolmente inadeguato e
                     che le insegnanti erano didatticamente impreparate sotto ogni profilo, suggerendo anche di
                     iscrivere gli alunni altrove oltre ad avere dichiarato, al cospetto di terzi, che il commissario
                     straordinario dell’istituto non era in grado di gestire alcunché e che, con una telefonata a per-
                     sone altolocate, lo si poteva mettere a tacere.

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