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USO CONSAPEVOLE DEI SOCIAL MEDIA
dal lavoratore), ancorché espressa con poteri privatistici, è, e deve essere, sem-
pre ispirata al principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità della
Pubblica Amministrazione e al rispetto di tutte le leggi, anche diverse dal codice
civile e dalle norme lavoristiche private (estese al datore pubblico), dirette alla
Pubblica Amministrazione.
E tale momento pubblicistico non va, a nostro avviso, dimenticato nean-
che dai pubblici dipendenti-sindacalisti (oggi ammessi anche nelle Forze
Armate dalla sentenza n. 120/2018 della Consulta in precedenza richiamata),
che sebbene “protetti” nella libertà di critica datoriale da una largheggiante
giurisprudenza di legittimità sopra ricordata nell’impiego privato , devono pur
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sempre interpretare il loro delicato ruolo con “onore e disciplina”, evitando cri-
tiche con fraseggio inadeguato o diffamatorio teso a denigrare l’immagine della
Pubblica Amministrazione e dei suoi funzionari. Pertanto, la doverosa valuta-
zione, in occasione di infelici esternazioni cartacee, radiofoniche, televisive o
telematiche (tramite strumenti social, mail ed sms) di pubblici dipendenti, di tali
profili di possibile violazione di canoni pubblicistici, oltre che dei consueti pre-
detti principi civilistici e lavoristici (valevoli per qualsiasi lavoratore), è stata di
(30) Vedasi la giurisprudenza menzionata nella successiva nota 57. Per una applicazione degli
enunciati anche nel lavoro pubblico, v. Tar Lazio n. 5566/2013, cit., su legittime esternazioni
telematiche di un sindacalista della amministrazione penitenziaria.
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