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USO CONSAPEVOLE DEI SOCIAL MEDIA




































               dal lavoratore), ancorché espressa con poteri privatistici, è, e deve essere, sem-
               pre ispirata al principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità della
               Pubblica Amministrazione e al rispetto di tutte le leggi, anche diverse dal codice
               civile e dalle norme lavoristiche private (estese al datore pubblico), dirette alla
               Pubblica Amministrazione.
                     E tale momento pubblicistico non va, a nostro avviso, dimenticato nean-
               che  dai  pubblici  dipendenti-sindacalisti  (oggi  ammessi  anche  nelle  Forze
               Armate dalla sentenza n. 120/2018 della Consulta in precedenza richiamata),
               che sebbene “protetti” nella libertà di critica datoriale da una largheggiante
               giurisprudenza di legittimità sopra ricordata nell’impiego privato , devono pur
                                                                             (30)
               sempre interpretare il loro delicato ruolo con “onore e disciplina”, evitando cri-
               tiche con fraseggio inadeguato o diffamatorio teso a denigrare l’immagine della
               Pubblica Amministrazione e dei suoi funzionari. Pertanto, la doverosa valuta-
               zione, in occasione di infelici esternazioni cartacee, radiofoniche, televisive o
               telematiche (tramite strumenti social, mail ed sms) di pubblici dipendenti, di tali
               profili di possibile violazione di canoni pubblicistici, oltre che dei consueti pre-
               detti principi civilistici e lavoristici (valevoli per qualsiasi lavoratore), è stata di

               (30)  Vedasi la giurisprudenza menzionata nella successiva nota 57. Per una applicazione degli
                     enunciati anche nel lavoro pubblico, v. Tar Lazio n. 5566/2013, cit., su legittime esternazioni
                     telematiche di un sindacalista della amministrazione penitenziaria.

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