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DOTTRINA



             15 marzo 2010, n. 66, sulla corretta manifestazione del pensiero; art. 722 DPR
             15 marzo 2010, n. 90, sul principio del riserbo professionale; e art. 732 DPR n.
             90, delle regole sul contegno). Quest’ultima circolare richiama, inoltre, l’atten-
             zione sul rischio conseguente alla pubblicazione di contenuti, foto, video che
             rendono di pubblico dominio procedure operative riservate o che violano le
             norme in materia di privacy per la divulgazione di dati personali di terzi, oppure,
             ancora, il rischio di violazione delle norme che disciplinano il segreto di indagine.
             I doveri di sobrietà e decoro e i doveri del grado (n. 423, Regolamento Generale
             per l’Arma dei Carabinieri e art. 713, DPR n. 90, cit.) devono essere attentamente
             osservati anche quando il comportamento tenuto in rete è riferito nell’ambito di
             “una mera socializzazione su base sentimentale o amicale”. Alcune vicende sono
             state oggetto di sanzioni disciplinari vagliate dalla magistratura ;
                                                                        (36)
                  c)per il personale (privatizzato e non) dell’amministrazione penitenziaria, la
             casistica trae origine dalla inosservanza della circolare DAP n. 3660/6110 del 20
             febbraio 2015 (seguita dalla nota 5 febbraio 2018, n. 0042341) che, richiamando
             gli obblighi comportamentali imposti dal DPR 16 aprile 2013, n. 62, recante il
             codice di comportamento dei dipendenti pubblici, dall’art. 10, comma 2, del DPR

                  loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio
                  pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio
                  per i quali deve essere ottenuta l’autorizzazione”.
             (36)  Tar Basilicata, Sez. Prima, 27 aprile 2019, n. 396, ha ritenuto legittimo il trasferimento per
                  incompatibilità ambientale di un maresciallo che aveva postato su Facebook, in spregio del
                  principio di riservatezza, e commentato vicende di militari in servizio presso il Comando
                  provinciale, facendo anche espresso riferimento all’ex Comandante provinciale; Tar Veneto,
                  Sez. Prima, 4 dicembre 2018, n. 1107, ha vagliato il caso di sanzione disciplinare, per con-
                  dotta contraria a morale e rettitudine inflitta ad un Comandante di stazione per un derisorio
                  filmato  fatto  da  alcuni  carabinieri  che  immortalava  un  ubriaco  danzante  in  caserma,  poi
                  immesso nel circuito telematico per motivi ludici riscuotendo critiche verso i militari. Tar
                  Friuli-Venezia  Giulia,  Trieste,  Sez.  Prima,  12  dicembre  2016,  n.  562,  in
                  www.dirittoegiustizia.it, 19 dicembre 2016, con nota di G. MILIZIA, Facebook non è un sito pri-
                  vato: lecita la sanzione disciplinare per le foto pubblicate, ha vagliato il caso di un militare
                  dell’esercito incappato in una sanzione disciplinare di corpo, giorni sette di rigore, per la pub-
                  blicazione sulla bacheca Facebook di molteplici immagini inerenti al servizio svolto dallo stes-
                  so durante l’Expo di Milano nel 2015, in particolare foto di tende di campo allagate, con opi-
                  nioni e commenti negativi che evidenziavano la situazione di precarietà in cui si trovavano i
                  militari alloggiati in una tendopoli. Il Tar ha ritenuto che “come i social network, in particolare
                  Facebook, non possono essere considerati come siti privati, in quanto non solo accessibili ai
                  soggetti non noti cui il titolare del sito consente l’accesso, ma altresì suscettibili di divulga-
                  zione dei contenuti anche in altri siti. In sostanza, la collocazione di una fotografia o di un
                  testo su Facebook implica una sua possibile diffusione a un numero imprecisato e non preve-
                  dibile di soggetti e quindi va considerato, sia pure con alcuni limiti, come un sito pubblico”
                  ed ha concluso, alla luce del D.Lgs. n. 60/2010 e del DPR n. 90/2010, che “il ricorrente aveva
                  indubbiamente diritto a fare presente disagi e critiche sulla situazione in cui si era trovato a
                  operare, ma ha utilizzato una modalità non consentita dall’ordinamento militare, che prevede
                  altri mezzi riservati, proprio allo scopo di garantire le finalità cui la struttura militare è pre-
                  posta, in un contemperamento tra i principi democratici di libertà e quelli caratteristici di una
                  struttura armata preposta alla difesa della nazione e dell’ordine pubblico interno ed esterno”.

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