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DOTTRINA
limiti impliciti) dall’esistenza di beni o interessi diversi, quali i diritti fondamen-
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tali della persona scolpiti dall’art. 2 Cost., che sono parimenti protetti e garantiti
dalla Costituzione. Tali limiti, individuati dalla giurisprudenza e dagli stessi
organi disciplinari dell’Ordine dei giornalisti, sono così schematizzabili:
1)il buon costume, unico limite espressamente previsto dalla Costituzione
per tutte le manifestazioni di pensiero (anche quelle riguardanti spettacoli come
le attività teatrali e cinematografiche) da mettere in correlazione non con una
accezione civilistica di moralità pubblica, ma con la nozione penalistica di pub-
blica decenza e di pudore (o morale) sessuale e, dunque, con gli “Atti e oggetti
osceni” degli artt. 528 e 529 del codice penale che rechino pericolo di offesa al
sentimento del pudore dei terzi non consenzienti o della collettività in generale.
La nozione di buon costume è notoriamente connotata da relatività, variando
notevolmente secondo le condizioni storiche di ambiente e di cultura, ovvero
secondo la sensibilità sociale di cui anche la magistratura prende necessariamen-
te atto in sede civile e penale;
2)il diritto alla riservatezza, icastica espressione che, per antonomasia, è
l’esatto contrario della libertà di pensiero, da applicarsi indistintamente non
solo a giornali, radio e Tv, ma anche a tutti i social network o su forum privati. Tale
diritto, pur non testualmente previsto dalla Costituzione, è implicitamente pre-
sente (in quanto già riconducibile ai diritti fondamentali dell’art. 2 Cost.) ed è
affermato dall’art. 12 della Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo e
dall’art. 8 della Cedu, oltre che dal codice della privacy, secondo cui la diffusione
e la comunicazione di dati personali per finalità giornalistiche deve rispettare il
requisito dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico
(art. 137 D.Lgs. n. 196/2003), nonché i principi di correttezza, proporzionalità,
pertinenza, qualità e sicurezza dei dati (art. 11). La valenza penale, civile e disci-
plinare di una violazione di tale basilare diritto, soprattutto se involgente minori
o malati, è oggetto di studi specifici ;
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3) segreti, posti a tutela di interessi pubblicistici (Patria, giustizia, sicurezza
pubblica), come il segreto di Stato (256, 261, 262 c.p., espressivi dell’art. 52 Cost.
e del connesso dovere di difesa della Patria), il segreto d’ufficio (326 c.p., espres-
(16) Sui limiti ulteriori rispetto al buon costume, v., oltre la dottrina citata nelle precedenti note,
in GIURISPRUDENZA CORTE COST. n. 19/1962; nn. 18 e 87/1966; nn. 11 e 120/1968; n.
86/1974; n. 100/1981; n. 126/1985, che rimarcano la esistenza di speculari diritti costituzio-
nali dell’uomo che limitano o comprimono la recessiva libertà di pensiero e, dunque, di cro-
naca: diritti della personalità (riservatezza, onorabilità, onore, reputazione, dignità sociale),
interessi di natura pubblicistica (amministrazione della giustizia e sicurezza dello Stato). Sui
limiti impliciti si soffermano R. MESSINETTI, I limiti e il contenuto della libertà di manifestazione del
pensiero, in M. BIANCA, A. GAMBINO, R. MESSINETTI (a cura di), op. cit., 5, e M. BIANCA, op. cit.
(17) V. TENORE (a cura di), Il giornalista e le sue quattro responsabilità, cit.
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