Page 51 - Rassegna 2019-3
P. 51

USO CONSAPEVOLE DEI SOCIAL MEDIA



                     Lo strumento, cartaceo, televisivo, radiofonico o strumenti telematici non
               mutano l’essenza del problema, a fronte dell’ampia dizione dell’art. 21 Cost.,
               che fa riferimento alla più ampia manifestazione di pensiero tramite “parola,
               scritto o ad ogni altro mezzo di diffusione”.
                     La giurisprudenza comunitaria ha affermato in più occasioni che la libertà
               di  espressione  è  una  delle  condizioni  di  base  per  il  progresso  della  società
               democratica e per lo sviluppo di ciascun individuo, riprendendo su un piano
               giuridico il pensiero già espresso sul piano filosofico da Kant, il quale riteneva
               che  la  libera  circolazione  delle  idee  fosse  il  fondamento  della  conoscenza  e
               dell’emancipazione dell’uomo.
                     Ma tale libertà, al pari di tutte le libertà costituzionali, come ben chiarisco-
               no i basilari referenti deontologici e i pronunciamenti della magistratura e degli
               organi disciplinari dell’Ordine dei giornalisti , non è incondizionata. Il concet-
                                                          (15)
               to di limite, come detto, è infatti insito nel concetto di diritto. Del resto, dalla
               lettura dello stesso art. 21 Cost. si desumono chiari ed evidenti limiti non solo
               afferenti al testuale “buon costume”, ma rinvenibili implicitamente (cosiddetti

                     risprudenza  costituzionale,  Milano,  Giuffrè,  2005;  P.  CARETTI,  I  diritti  fondamentali,  Torino,
                     Giappichelli, 2002, 273-339; M. MANETTI, La libertà di manifestazione del pensiero, in R. NANIA,
                     P. RIDOLA (a cura di), I diritti costituzionali, vol. II, Torino, Giappichelli, 2001; P. COSTANZO,
                     Stampa (Libertà di), in DIGESTO PUBBL., XIV, 1999; P. PERLINGIERI, R. DI RAIMO, Art. 21, in
                     P. PERLINGIERI (a cura di), Commentario alla Costituzione italiana, Napoli, Esi, 1997, 114; A.
                     PACE, M. MANETTI, Art. 21. Rapporti civili. La libertà di manifestazione del proprio pensiero, in G.
                     BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, Bologna, Zanichelli, Roma, Società editrice
                     del Foro italiano, 2006, 40; L. PALADIN, Diritto costituzionale, Padova, Cedam, 1991, 627 ss.; A.
                     DI GIOVINE,  I  confini  della  libertà  di  manifestazione  del  pensiero,  Milano,  Giuffrè,  1988;  L.
                     PALADIN, Libertà di pensiero e libertà di informazione: le problematiche attuali, in QUADERNI COSTI-
                     TUZIONALI, 1987, 5; L. PALADIN, Problemi e vicende della libertà di informazione nell’ordinamento giu-
                     ridico italiano, in L. PALADIN (a cura di), La libertà di informazione, Torino, Utet, 1979, 9; P.
                     BARILE, Libertà di manifestazione del pensiero, in ENC. DIR., XXIV, 1974, 424 ss.; ESPOSITO, La
                     libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano, Milano, Giuffrè, 1958.
                     Più specificamente sui limiti alla libertà di pensiero, oltre ai saggi sull’attività giornalistica cita-
                     ti nella precedente nota, v.: M. BIANCA, Il bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero e
                     diritti fondamentali. La peculiarità della lesione dei diritti attraverso i social networks, in M. BIANCA, A.
                     GAMBINO, R. MESSINETTI (a cura di), Libertà di manifestazione del pensiero e diritti fondamentali,
                     Milano, Giuffrè, 2016, 11; S. PERON, La diffamazione tramite mass-media, Padova, Cedam, 2006;
                     A. PACE, F. PETRANGELI, Diritto di cronaca e di critica, in ENC.  DIR., Agg. V, 2002, 303; M.
                     POLVANI, La diffamazione a mezzo stampa, Padova, Cedam, 1995; V. ZENO-ZENCOVICH, M.
                     CLEMENTE,  M.  G.  LODATO,  La  responsabilità  professionale  del  giornalista  e  dell’editore,  Padova,
                     Cedam,  1995;  V.  ZENO-ZENCOVICH,  Alcune  ragioni  per  sopprimere  la  libertà  di  stampa,  Bari,
                     Laterza, 1995; G. GRISOLIA, Libertà di manifestazione del pensiero e tutela penale dell’onore e della
                     riservatezza, Padova, Cedam, 1994; A. BALDASSARRE, In materia di limiti al diritto di cronaca, in
                     GIUR. IT., 1972, 1; G. BOGNETTI, Apologia di delitto punibile ai sensi della Costituzione e interpreta-
                     zione della norma dell’art. 414 c.p., ultimo comma, Milano, Giuffrè, 1971; G. CONSO, Libertà di stam-
                     pa e cronaca giudiziaria, in RIV. PEN., 1968, I, 667; F. CARNELUTTI, Critica giudiziaria, in RIV. DIR.
                     PROC., 1964, 78.
               (15)  Sul tema deontologico e disciplinare, v. V. TENORE (a cura di), Il giornalista e le sue quattro
                     responsabilità, cit., 2 ss.

                                                                                         47
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56