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DOTTRINA





































                  Emerge  chiaramente  da  tale  fonte  sovranazionale  l’attenzione  riservata
             alla libertà di informazione e alla possibilità che la stessa possa collidere con il
             diritto alla riservatezza, ponendo un problema di bilanciamento tra diritti pari-
             menti fondamentali.
                  Sebbene si escluda l’avvenuta “comunitarizzazione” della Cedu, l’impor-
             tanza rivestita nell’ordinamento italiano delle norme in essa contenute, nell’in-
             terpretazione fornitane dalla Corte di Strasburgo, è testimoniato dalla giurispru-
             denza costituzionale costante, secondo cui le disposizioni Cedu integrano, quali
             norme interposte, il parametro costituzionale di cui all’art. 117, comma 1, Cost.
             nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli
             derivanti dagli obblighi internazionali.
                  La principale manifestazione della libertà di pensiero per un giornalista è
             data dal diritto di cronaca, o diritto d’informare, quale ius narrandi (diritto di tra-
             smettere notizie e riferire pensieri prevalentemente altrui) consistente nel diritto
             a pubblicare tutto ciò che è collegato a fatti e avvenimenti di interesse pubblico
             o che accadono in pubblico .
                                       (14)
             (14)  Sulla libertà di pensiero e sulla connessa libertà di informare, di cui il diritto di cronaca è
                  espressione, v. tra i tanti contributi: P. CARETTI, Diritto dell’informazione e della comunicazione,
                  Bologna, il Mulino, 2013; S. BARTOLE, R. BIN, Commentario breve alla Costituzione, Padova,
                  Cedam, 2008, 159 ss.; A. PIZZORUSSO et al. (a cura di), Libertà di manifestazione del pensiero e giu-

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