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USO CONSAPEVOLE DEI SOCIAL MEDIA



                     L’attività giornalistica è dunque la massima espressione della libertà di pen-
               siero codificata nell’art. 21 della Costituzione, da annoverare tra i diritti inviolabili
               dell’uomo garantiti dall’art. 2 Cost., con conseguente legittima apponibilità di limiti
               a tale diritto solo quando questi ultimi a loro volta trovino fondamento in altre
               disposizioni costituzionali di pari rango, tra le quali lo stesso art. 2, che riconosce
               altri diritti inviolabili, quali la dignità, l’onore, la reputazione, la riservatezza.
                     Secondo l’art. 21 Cost. “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il
               proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La
               stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a
               sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per
               i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione
               delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. In tali
               casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento
               dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da
               ufficiali di Polizia Giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ven-
               tiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida
               nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni
               effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti
               i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a
               stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La
               legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni”.
                     Anche  la  Dichiarazione  universale  dei  diritti  dell’uomo  del  1948  recita
               all’art. 19: “Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione,
               incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cer-
               care, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza
               riguardo a frontiere”, mentre l’art. 10 della Convenzione europea per la salva-
               guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ratificata dall’Italia con
               Legge 4 agosto 1955, n. 848, ribadisce che “1. Ogni individuo ha diritto alla
               libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di rice-
               vere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da
               parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. 2. La libertà dei media e
               il loro pluralismo sono rispettati”, pur garantendo la tutela del diritto al rispetto
               della vita privata e familiare previsto dall’art. 8 della Convenzione stessa.
                     La Convenzione si preoccupa, altresì, di fornire un elenco degli interessi
               la cui salvaguardia può giustificare una limitazione della libertà di espressione, e
               tra questi si segnalano in particolare la protezione della reputazione o dei diritti
               altrui, nonché l’esigenza di impedire la divulgazione di informazioni riservate o
               di garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.


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