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USO CONSAPEVOLE DEI SOCIAL MEDIA
L’attività giornalistica è dunque la massima espressione della libertà di pen-
siero codificata nell’art. 21 della Costituzione, da annoverare tra i diritti inviolabili
dell’uomo garantiti dall’art. 2 Cost., con conseguente legittima apponibilità di limiti
a tale diritto solo quando questi ultimi a loro volta trovino fondamento in altre
disposizioni costituzionali di pari rango, tra le quali lo stesso art. 2, che riconosce
altri diritti inviolabili, quali la dignità, l’onore, la reputazione, la riservatezza.
Secondo l’art. 21 Cost. “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il
proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La
stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a
sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per
i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione
delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. In tali
casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento
dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da
ufficiali di Polizia Giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ven-
tiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida
nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni
effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti
i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a
stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La
legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni”.
Anche la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 recita
all’art. 19: “Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione,
incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cer-
care, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza
riguardo a frontiere”, mentre l’art. 10 della Convenzione europea per la salva-
guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ratificata dall’Italia con
Legge 4 agosto 1955, n. 848, ribadisce che “1. Ogni individuo ha diritto alla
libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di rice-
vere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da
parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. 2. La libertà dei media e
il loro pluralismo sono rispettati”, pur garantendo la tutela del diritto al rispetto
della vita privata e familiare previsto dall’art. 8 della Convenzione stessa.
La Convenzione si preoccupa, altresì, di fornire un elenco degli interessi
la cui salvaguardia può giustificare una limitazione della libertà di espressione, e
tra questi si segnalano in particolare la protezione della reputazione o dei diritti
altrui, nonché l’esigenza di impedire la divulgazione di informazioni riservate o
di garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.
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