Page 44 - Rassegna 2019-3
P. 44

DOTTRINA



                  Appare dunque ormai indispensabile adottare un vero e proprio sistema
             generale di governance per le esternazioni tramite social media, pur essendoci delle
             condotte che vengono riconosciute come corrette nell’ambito del web e sono
             riunite sotto il termine di netiquette: una serie di regole che “dovrebbero” essere
             rispettate durante un’interazione con utenti di internet (blog, forum, community,
             semplici commenti).
                  Tali regole permettono una buona condotta degli utenti nel rispetto degli
             uni verso gli altri, ma si tratta di regole non riconosciute dalla legge, e quindi un
             utente è con maggior difficoltà soggetto a sanzioni (penali, civili o disciplinari)
             se il rispetto di esse viene a mancare.
                  In aggiunta a tale auspicio di una normazione generale, in ogni caso, come
             si vedrà nei successivi paragrafi, nei singoli “micro-ordinamenti” (ad esempio,
             impiego  pubblico,  ordini  professionali,  impiego  privato)  esistono  già,  ma
             andrebbero meglio codificate, delle regole interne comportamentali per un uso
             consapevole delle piattaforme social.
                  Lo  stesso  Presidente  della  Repubblica  Sergio  Mattarella,  in  un  recente
             intervento tenuto il 5 aprile 2019 presso la Scuola superiore della magistratura
             di Scandicci, ha rimarcato la necessità di una maggior attenzione alla sobrietà
             nei comportamenti e nelle esternazioni mediatiche anche perché gli strumenti
             social sono “strumenti che, se non amministrati con prudenza e discrezione,

                  a) pubblici, b) chiusi e c) segreti - in relazione alle impostazioni di privacy fornite dalla piatta-
                  forma: a) il gruppo pubblico può essere visualizzato, conoscendone il nome, da chiunque e
                  tutti gli iscritti a Facebook possono accedere ai contenuti pubblicati sulla relativa bacheca e,
                  previa iscrizione, contribuire ai medesimi, b) il gruppo chiuso può essere visualizzato da
                  chiunque ma l’accesso ai contenuti e la partecipazione ai medesimi sono riservati ai soli
                  membri e l’iscrizione può avvenire su invito dell’amministratore o dei partecipanti nonché,
                  previa richiesta dell’interessato, su autorizzazione dell’amministratore, c) il gruppo segreto
                  può invece essere visualizzato dai soli aderenti e l’iscrizione può avvenire esclusivamente su
                  invito dell’amministratore o dei partecipanti che sono gli unici ad accedere e contribuire ai
                  contenuti. La pubblicità della comunicazione ovvero la destinazione ad un numero indeter-
                  minato di destinatari è valorizzata dalla giurisprudenza penale quale aggravante della diffa-
                  mazione in caso di messaggi offensivi postati su social network come la bacheca Facebook (Cass.
                  pen., Sez. Prima, 22 gennaio 2014, n. 16712, in FORO IT., 2014, II, 410; 28 aprile 2015, n.
                  24431, ivi, 2015, II, 691; Sez. Quinta, 13 luglio 2015, n. 8328, in RESP. CIV. E PREV., 2017,
                  186, con nota di C. CURRELI, La diffamazione su Facebook, tra diritto sostanziale e profili probatori;
                  7 ottobre 2016, n. 2723, in www.quotidianogiuridico.it, 2017; 14 novembre 2016, n. 4873,
                  in FORO IT., 2017, Seconda, 251, con nota di F. Di CIOMMO, Responsabilità dell’internet hosting
                  provider, diffamazione a mezzo Facebook e principio di tassatività della norma penale: troppa polvere sotto
                  il tappeto; 3 maggio 2018, n. 40083. L’aggravante è stata peraltro riconosciuta a prescindere
                  dalle opzioni di condivisione prescelte dal titolare del profilo, interpretazione che ha suscita-
                  to  perplessità  in  dottrina,  cfr.  G.  CORRIAS LUCENTE,  La  diffamazione  a  mezzo  Facebook,
                  in www.medialaws.eu, 25 febbraio 2013; D. PETRINI, Diffamazione on line: offesa recata con “altro
                  mezzo di pubblicità” o col mezzo della stampa?, in DIR. PEN. E PROC., 2017, 1485) o trasmessi via e-
                  mail con modalità forward (Cass. pen., Sez. Quinta, 6 aprile 2011, n. 29221, in REP. FORO IT.,
                  2011, voce Ingiuria e diffamazione, n. 69).

             40
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49