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USO CONSAPEVOLE DEI SOCIAL MEDIA






























               privata, salvo valutare in concreto se le modalità di accesso ad alcune informa-
               zioni o foto non siano state dall’interessato, con idonee modalità di protezione
               (password, previo proprio consenso, ecc.), riservate solo a singoli .
                                                                             (7)
                     Quest’ultimo distinguo tra strumenti aperti o chiusi dovrebbe essere più
               accuratamente ponderato dalla magistratura ordinaria e amministrativa in futu-
               ro, anche se è innegabile, a nostro avviso, sul piano disciplinare, che la diffusio-
               ne del messaggio ad un numero determinato o illimitato di persone rilevi solo
               per valutare la gravità della condotta in punto di proporzionalità punitiva o la
               più o meno vasta potenzialità lesiva dell’immagine aziendale (parimenti per una
               valutazione  di  proporzionalità  punitiva),  ma  non  certo  per  affermare  la
               liceità tout court di un comportamento comunque offensivo o denigratorio: la
               riservatezza della comunicazione non esclude infatti né, tanto meno, legittima
               la diffamazione, che ha sempre risvolti disciplinari evidenti .
                                                                        (8)
                     alla libertà e segretezza di corrispondenza (art. 15 Cost.), la quale ricomprende “ogni forma
                     di comunicazione, incluso lo scambio di opinioni e discussioni tramite i mezzi informatici
                     resi disponibili dallo sviluppo della tecnologia”. La sentenza potrebbe costituire un pericolo-
                     so arretramento rispetto al rigore sinora manifestato dalla giurisprudenza di legittimità e di
                     merito che ha affermato la potenziale rilevanza disciplinare di esternazioni, offensive nei
                     confronti del datore di lavoro o comunque lesive dell’immagine aziendale, effettuate dai lavo-
                     ratori sui social network, ritenendo irrilevante la diffusione del messaggio ad un numero deter-
                     minato o limitato di persone.
               (7)   Tale basilare distinguo tra pagine aperte a tutti e pagine aperte solo previo consenso dell’in-
                     teressato è rimarcata da C. E. GUARNACCIA, op. cit., che richiama l’eloquente caso vagliato da
                     Cons. Stato, Sez. Terza, 21 febbraio 2014, n. 848 (in FORO IT., 2014, III, 501), analizzato nella
                     successiva nota 33, ove proprio la natura non aperta della pagina che immortalava un poli-
                     ziotto in atteggiamenti e abiti sconvenienti ha giustificato l’annullamento della sanzione.
               (8)   Come noto, sul social Facebook possono essere creati dagli iscritti diversi tipi di gruppo:

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