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DOTTRINA





                                                 Il precontenzioso nelle pro-

                                                 cedure di gara ad evidenza
                       Tenente Colonnello
                      Riccardo BOGNANNI          pubblica e il ruolo paragiu-
                         Capo 6^ Sezione
                  della Direzione di Amministrazione
                                                                                     (*)
               del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri  risdizionale dell’ANAC



                                                 Abstract

                     L’istituto del precontenzioso è attualmente disciplinato dall’art. 211 del D.Lgs.
               n. 50/2016 e rappresenta quell’ulteriore potere che l’Autorità Nazionale Anticorruzione
               esercita in chiave “quasi giudiziale”, consistente nel risolvere stragiudizialmente le poten-
               ziali controversie attinenti all’espletamento delle procedure di gara a evidenza pubblica.
                     In particolare, detto istituto trova espressione in un parere “facoltativamente” vin-
               colante, nella considerazione che esso obbliga le parti che abbiano preventivamente accon-
               sentito  ad  attenervisi.  Trattasi,  in  sostanza,  di  uno  strumento  alternativo  al  giudizio  -
               inquadrabile nell’ambito della categoria delle cosiddette alternative dispute resolutions -,
               che, in chiave anticipatoria e preventiva del contenzioso giurisdizionale, corrisponde alla
               sottesa istanza di ripristino della legalità delle procedure di gara.
                     Nell’attuale  disciplina,  i  rimedi  preventivi  sono  due:  il  parere  di  precontenzioso
               “facoltativamente” vincolante e quel complesso meccanismo che - ove sussistano gravi
               violazioni del codice dei contratti - prevede un preventivo parere-diffida verso la stazione
               appaltante inadempiente, da un lato, e un’eventuale fase processuale che consegue all’inot-
               temperanza a siffatto parere, dall’altro. Essi sono tra loro rimedi diversi, atteso che il primo
               è provocato da istanza di parte, mentre il secondo è attivabile d’ufficio in virtù di una legit-
               timazione straordinaria ad agire di cui è titolare l’ANAC.

                     The Pre-Litigation Institute is currently governed by art. 211 of  legislative decree no. 50/2016
               and it represents the additional power that the National Anti-Bribery Authority exercises in a “quasi-
               judicial” key, consisting in the extra-judicial resolution of  potential disputes relating to the completion of
               public tender procedures.

               (*) Articolo sottoposto a referaggio anonimo.

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