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DOTTRINA
Del resto, la presenza di “fenomeni” criminali non consente risposte epi-
sodiche, nella misura in cui la metabolizzazione di un singolo episodio delittuo-
so, non è possibile a fronte d’una sua reiterazione che proprio per questo fatto
ne amplifica e ne moltiplica le implicazioni.
In questo contesto si inserisce la legge n. 33 del 2019 che esclude l’accesso
al rito abbreviato per i reati puniti con l’ergastolo.
Il riferimento all’omicidio aggravato non è casuale ove si consideri in
materia la previsione di cui al comma 3 dell’art. 90 c.p.p. ove si stabilisce che in
caso di morte della vittima del reato, i diritti della persona offesa siano esercitati
- a sua tutela - dai prossimi congiunti e da persona legata da relazione affettiva
o stabilmente convivente, che assumeranno su di sé anche la posizione di dan-
neggiati dal reato, con ricadute significative sul loro atteggiamento processuale.
La posizione a “tutela” dell’offeso, vittima di omicidio, finisce per investire que-
sti soggetti di una funzione di “supplenza” sotto vari profili, non escluso quello
sanzionatorio. Il comma 1-bis dell’art. 438 c.p.p. inserito dalla riforma prevede,
pertanto, che “non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la
pena dell’ergastolo”.
Si raccorda a questo dato anche l’abrogazione del secondo e del terzo
periodo del comma 2 dell’art. 442 c.p.p. ove si prevedeva che alla pena dell’er-
gastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta; e alla pena dell’ergasto-
lo con isolamento diurno, nel caso di concorso di reati e di reato continuato, è
sostituita quella dell’ergastolo. Invero, proprio la premialità del rito abbreviato
per i reati puniti con l’ergastolo consente al condannato di collocare la pena
nelle soglie che consentono l’accesso ai benefici penitenziari.
La considerazione che nello sviluppo del procedimento l’ipotesi accusatoria
formulata dal pubblico ministero con la richiesta di rinvio a giudizio possa modi-
ficarsi rendendo possibile l’accesso al rito abbreviato ha suggerito al legislatore
che la difesa debba, a tal fine, formulare una richiesta, ancorché inammissibile
ovvero da rigettare, nel corso dell’udienza preliminare. La stessa richiesta, se for-
mulata nel corso dell’udienza preliminare, potrà essere reiterata entro i limiti di
cui agli artt. 421 e 422 c.p.p. Ovviamente questa richiesta - inammissibile - non
finalizzata a ottenere dal giudice la verifica delle condizioni di ammissibilità del
rito, non determinerà l’operatività di quanto previsto dall’art. 438, comma 4,
secondo periodo, c.p.p., in tema di produzione di indagini difensive, e dall’art.
438, comma 6-bis, c.p.p., in tema di sanatoria delle indicate patologie processuali.
Il legislatore non esclude che la formulazione dell’imputazione subisca
variazioni lungo il corso del procedimento, così da incidere sull’originaria inam-
missibilità ovvero sull’iniziale possibilità di disporre il giudizio abbreviato.
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