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DOTTRINA
Ci si dovrebbe interrogare se analoga conclusione possa operare per il giu-
dizio di cassazione ovvero se sarà necessario procedere ad annullamento con rin-
vio. Nell’eventualità in cui il soggetto risulti imputato anche di un reato non
punito con l’ergastolo, dovrebbe ammettersi che possa essere richiesto il rito
contratto solo per questa ipotesi criminosa. Se in caso di trasformazione del rito
le questioni in ordine alla durata della misura cautelare appaiono parzialmente
superabili, in via interpretativa situazioni più articolate potrebbero prospettarsi
con riferimento alla presenza della parte civile.
Con l’art. 441, comma 2, c.p.p., si prevede che la costituzione di parte civi-
le dopo la conoscenza dell’ordinanza che dispone il rito equivale all’accettazio-
ne del rito. In altri termini, a fronte dell’ordinanza che dispone il rito la parte
civile può operare una scelta precisa: accettare il rito ovvero avviare l’azione
risarcitoria in sede civile. Parimenti, con il comma 4 della medesima disposizio-
ne si stabilisce che se la parte civile non accetta il rito abbreviato si applica l’art.
75, comma 3, c.p.p. Pertanto, a fronte della trasformazione del rito (ex art. 429,
comma 2-bis, c.p.p., introdotto dall’art. 4 della legge n. 33 in commento), inizial-
mente inammissibile che l’ha visto costituirsi parte civile, il danneggiato dovrà
decidere se rimanere nel rito o non accettarlo.
Quid iuris nel caso in cui la “trasformazione” avvenga a seguito del dibat-
timento ex art. 6-bis dell’art. 438 c.p.p. introdotto dall’art. 1, lett. c, della legge
in esame? Invero, più che di trasformazione del rito pare trattarsi di previsione
di favor rei, non senza ricadute sul problema della successiva disciplina delle
impugnazioni. Nessun problema si prospetta in relazione al novellato comma
1-bis dell’art. 441-bis c.p.p.: la parte civile potrà liberamente orientarsi.
Le riflessioni appena svolte mettono in evidenza le criticità della riforma
che senza alleggerire la fase dell’udienza preliminare appesantirà il lavoro delle
Corti d’assise e delle Corti d’assise d’appello.
Sono già state segnalate le ricadute negative sulle collaborazioni di giustizia
che potevano contare proprio sulla premialità del rito abbreviato per i reati
puniti con l’ergastolo. Forse scelte più meditate sul regime sanzionatorio da
innestare nel conservato rito unitamente a una diversa calibratura della premia-
lità potevano evitare scelte asistematiche.
Considerate le notissime vicissitudini connesse alla sentenza CEDU
Scoppola, con le implicazioni che ha comportato in sede esecutiva, in relazione
alla successione di norme in punto di premialità delle condanne all’ergastolo, il
legislatore, con l’art. 5 della legge n. 33 del 2019 stabilisce che le nuove disposi-
zioni opereranno per i reati commessi successivamente all’entrata in vigore della
legge.
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