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DOTTRINA
Il citato art. 458 c.p.p. prospetta anche ulteriori interrogativi. Si prevede,
infatti, che l’imputato possa eccepire l’incompetenza per territorio, a differenza
di quanto - ordinariamente - previsto dall’art. 438, comma 6-bis, c.p.p., richia-
mato, come si dirà, sotto gli altri profili.
Invero, l’eccezione di incompetenza per territorio, ove non sia stata ecce-
pita nel corso dell’udienza preliminare, deve ritenersi che la parte sia decaduta
dal diritto di proporla. La previsione si giustifica, infatti, nel giudizio abbreviato
trasformato dal rito immediato, stante la mancanza dell’udienza preliminare.
Troverà operatività, come detto, quanto previsto dal residuo contenuto
dell’art. 438, comma 6-bis, c.p.p., salvo che la parte non abbia già formulato le rela-
tive eccezioni nel corso dell’udienza preliminare. Come anticipato, la difesa potrà
produrre con la richiesta del rito le eventuali indagini difensive non prodotte in
precedenza. In questo caso opererà la previsione di cui all’art. 438, comma 4,
c.p.p., a mente della quale, il pubblico ministero potrà chiedere termine per acqui-
sire le indagini ritenute necessarie a verificare il materiale difensivo introdotto.
La previsione non opererà, naturalmente, per quelle prodotte in preceden-
za nel corso dell’udienza preliminare in ordine alle quali il p.m. avrà potuto rego-
larsi nei termini ritenuti opportuni e per i quali non opera la norma speciale.
Qualora, invece, richiesto e disposto il rito abbreviato il fatto dovesse esse-
re contestato nei termini escludenti il rito, il giudice revocherà il provvedimento
e procederà alla prosecuzione dell’udienza preliminare, ovvero disporrà che si
proceda con l’udienza preliminare. Dovrebbe ritenersi che in questo caso le
eventuali indagini difensive depositate e quelle svolte dal pubblico ministero ai
sensi dell’art. 438, comma 4, c.p.p. conservino validità. Dovrebbe, invece, rite-
nersi che la revoca dell’ordinanza con cui è stato disposto il rito faccia venir
meno la sanatoria delle invalidità di cui allo stesso art. 438, comma 6-bis, c.p.p.
Sarebbe contraddittorio, infatti, che effetti speciali della domanda del rito
conservino efficacia quando la condizione che li sorregge è venuta meno.
Qualora il giudice del dibattimento riconosca che il fatto come da lui qua-
lificato avrebbe consentito il giudizio abbreviato, applicherà con la sentenza la
riduzione della pena nei limiti previsti dall’art. 442, comma 2, c.p.p.
Non è chiaro se a questo fine è sufficiente la richiesta - inammissibile - for-
mulata nell’udienza preliminare, ovvero se sia necessario ripetere la richiesta
all’inizio del dibattimento ovvero se la richiesta del rito possa essere formulata
per la prima volta nel momento di apertura del giudizio.
Va sottolineato come manchi ogni riferimento agli sviluppi conseguenti
alla mancanza dell’udienza preliminare. Il riferimento va al giudizio direttissimo
e al giudizio immediato.
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