Page 30 - Rassegna 2019-3
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DOTTRINA
conseguenze sulla (sfera psicologica della) vittima; ricerca spesso destinata al
fallimento; il che “costringe” il giudice ad arroccarsi - maldestramente - dietro
una valutazione di idoneità in astratto ed ex ante della condotta dell’agente, cui
collegare una mera presunzione di (conseguente) turbamento psichico. In sin-
tesi: “se A ha agito con questa modalità’, la sfera psichica di B non può che aver
reagito secondo quanto previsto dall’art. 612-bis c.p.”.
Insomma dopo il famigerato criterio decisorio del “non poteva non sape-
re”, riferito all’imputato, si rischia di introdurre un altrettanto pericoloso “non
poteva non soffrire”, riferito alla vittima. E questa è una applicazione grave-
mente scorretta della norma.
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