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INAMMISSIBILE IL RITO ABBREVIATO PER I REATI PUNITI CON L’ERGASTOLO
È possibile che il legislatore abbia ritenuto che le previsioni di cui agli artt.
452 e 458 c.p.p. fossero idonee a soddisfare le esigenze connesse all’inammissi-
bilità del giudizio abbreviato per i reati puniti con l’ergastolo.
L’indicazione è vera solo in parte.
Invero, con riferimento al rito direttissimo il legislatore prevede che, se l’im-
putato chiede il giudizio abbreviato, il giudice, prima che sia aperto il dibattimento,
dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio con il rito abbreviato.
L’incardinamento nel dibattimento si giustifica in considerazione che è mancata
una fase di indagini governata dalla presenza del giudice delle indagini preliminari.
Cercando di trovare una adeguata soluzione sistematica si dovrà ritenere
che, al fine di avvalersi all’esito dell’udienza dibattimentale del beneficio premia-
le in punto di pena, la difesa dovrà presentare al giudice del dibattimento la
richiesta - inammissibile - di giudizio abbreviato. Naturalmente, tutte le altre
previsioni richiamate dalla norma non troveranno operatività. All’esito del-
l’udienza del rito direttissimo il giudice provvederà ai sensi dell’art. 438, comma
6-ter, c.p.p., introdotto con la riforma, nell’eventualità in cui il rito abbreviato
non sia stato disposto ma ora la qualificazione del fatto l’avrebbe consentito.
Più complessa si prospetta la questione con riferimento al giudizio immedia-
to. Ai sensi dell’art. 458 c.p.p. si prevede che l’imputato, a pena di decadenza, può
chiedere il rito abbreviato depositando nella cancelleria del giudice per le indagini
preliminari la richiesta, con la prova dell’avvenuta notifica al pubblico ministero,
entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato.
La previsione sconta il fatto che il legislatore ha previsto il fatto che il rito
contratto si celebri sempre nell’udienza preliminare. In tal senso si giustifica la
richiesta al giudice per le indagini preliminari. Nella situazione affrontata dalla
legge in esame, dovrebbe pertanto ritenersi che l’imputato entro il termine fissa-
to dall’art. 458, comma 1, c.p.p., debba formulare la richiesta - inammissibile - di
giudizio abbreviato, costituendo questa condizione necessaria per poter usufrui-
re dello sconto di pena (ex art. 438, comma 6-ter, c.p.p., introdotto dalla legge in
esame) all’esito del dibattimento che riconosca un reato non punito con l’erga-
stolo. Sarebbe stato meno confliggente con la razionalità prevedere che la difesa
produca in limine al dibattimento la richiesta (inammissibile) di rito abbreviato.
Il riconoscimento della premialità della pena dovrebbe valere anche per il
giudizio d’appello e in cassazione ex art. 620, lett. 1, c.p.p., senza necessità che
sia riproposta la domanda del rito abbreviato. Dovrebbe riconoscersi che un
eventuale accoglimento dell’appello del p.m. in punto di qualificazione del fatto,
ostativa il rito, determinerà l’esclusione della premialità precedentemente rico-
nosciuta.
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