Page 31 - Rassegna 2019-3
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DOTTRINA





                                                 Inammissibile  il  rito

                                                 abbreviato  per  i  reati
                          Professore
                       Giorgio SPANGHER          puniti con l’ergastolo
                   Già Ordinario di Procedura Penale



                                                 Abstract

                     Le questioni connesse ai rapporti tra il giudizio abbreviato ed i reati puniti con la pena del-
               l’ergastolo, indotte - emotivamente - da alcune decisioni in tema di omicidio aggravato erano già
               dalla scorsa legislazione nel “mirino” del legislatore. Il dato si poneva in relazione al fatto che la
               premialità del rito per questi reati, le cui sanzioni erano già ridimensionate dal meccanismo delle
               circostanze, poteva ricondurre le condanne nella fascia delle situazioni non preclusive delle pene
               alternative previste dal regime penitenziario. Con la definitiva approvazione della legge n. 33 del
               2019, si è infatti affermato, con il nuovo comma 1-bis dell’art. 438 c.p.p., che non è ammesso il
               giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo. Ormai nel rito abbreviato è esclu-
               sa la possibilità di applicare l’ergastolo, in via definitiva o, in sua sostituzione, con i trenta anni.

                     Issues about links between shortened judgement and crimes with a mandatory life sentence have been in legi-
               slator’s wheelhouse since last mandate, influenced by some convictions on capital murder. The fact was that the advan-
               tages of  this brief  trial, added to extenuating circumstances, led to the application of  alternative penalties provided
               by penitentiary law. Since final law no. 33/2019, it’s been confirmed, in the new co. 1-bis of  article 438 c.p.p., the
               impossibility to ask for shortened judgement when there are crimes punished with mandatory life sentence. On the
               other side, you can’t convict with a mandatory life sentence or with a thirty-year long sentence in shortened judgement.
                                                !
                     Innescato da alcune vicende giudiziarie si è da tempo riacceso il confronto
               di opinioni sul ruolo della pena, nella contrapposizione tra una visione rieduca-
               tiva della stessa ed una più dichiaratamente retributiva.
                     Sullo sfondo della insicurezza determinato dalla globalizzazione, il dibat-
               tito ha finito per coinvolgere inevitabilmente tematiche diverse:
                     - determinazione di nuove fattispecie incriminatrici;
                     - inasprimento delle pene, regole procedurali;
                     - regime penitenziario.

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