Page 26 - Rassegna 2019-3
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DOTTRINA



             della donna, individuata (evidentemente anche su base statistica) come il sog-
             getto passivo-tipo delle violenze dello stalker.
                  Nonostante la Costituzione, le Convenzioni internazionali, le varie “Carte
             umanitarie” transnazionali, resta nel senso comune un retropensiero sulla diver-
             sità/inferiorità della donna. Ad essa sono assimilate le persone deboli perché,
             appunto, debole sarebbe la donna, ma, a sua volta, origine della debolezza del-
             l’uomo (la donna come “porta del diavolo”, secondo un’espressione attribuita
             a Tertulliano).
                  Ancora oggi, ci muoviamo su di uno scenario caratterizzato da una perva-
             dente ipocrisia. La misoginia delle tre religioni monoteiste ha, per secoli (direi
             per millenni), connotato il modo di pensare e di agire degli esseri umani in gran
             parte del nostro pianeta .
                                    (3)
                  E non si tratta di un dato “storico” e dunque superato ai giorni nostri.
             Questo può dirsi, non solo perché la presenza islamica (con le sue donne velate
             e sottomesse) è ormai un dato significativo anche nel nostro Paese, ma perché,
             al di là delle solenni enunciazioni di principio e delle inequivoche direttrici costi-
             tuzionali, è lo stesso legislatore ordinario (evidentemente non affrancato dall’-
             handicap culturale di indubbia matrice religiosa) che, come ci si sforzerà di dimo-
             strare, pur approntando una specifica difesa nei confronti di questi soggetti
             (ritenuti) più vulnerabili, la concepisce in maniera diversa rispetto agli standard
             normativi usuali, la costruisce, per così dire “al femminile”.
                  La tutela della integrità mentale e fisica di tali persone, infatti, è caratteriz-
             zata da una dose non indifferente di “psicologismo normativo” (se si accetta
             l’espressione) che ne rende problematica (e pericolosa) l’attuazione nell’ambito
             del nostro sistema penalistico.
                  Il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p. si palesa come una
             strana costruzione chimerica, una sorta di “reato sommatoria”; e pluribus unum,
             dunque, ma la sintesi non sembra particolarmente riuscita, essa deriva dall’as-
             semblaggio  di  preesistenti  figure  incriminatrici,  cementate,  appunto,  dalla
             volontà persecutoria dell’agente.
                  Se si fa riferimento alla più “oggettiva” delle conseguenze dell’azione per-
             secutoria, vale a dire il mutamento delle abitudini di vita del perseguitato, si deve
             convenire, anticipando quel che si dirà in relazione all’evento del reato, che esso,


             (3)  Basta  fare  riferimento  a  uno  dei  massimi  teologi  cristiani,  il  doctor  angelicus,  Tommaso
                  d’Aquino (2.2. Quaestiones. 151.ar.4.): “Il seme maschile fa nascere forme perfette, maschili,
                  ma se per qualche avversità si guasta, produce femmine… La donna è qualcosa d’imprevisto,
                  derivante da difetto. Imbevuta d’acqua più del maschio, è più sensibile al piacere sessuale. La
                  natura tende alla perfezione e a generare solo maschi, quindi la donna nasce da un tentativo
                  fallito, putrefazione, infermità, debolezza senile”.

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