Page 24 - Rassegna 2019-3
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DOTTRINA
Si tratta insomma di un contributo meramente eventuale, mentre molestia,
minaccia e ingiuria sono componenti necessarie del delitto di cui all’art. 612-bis
c.p. Dunque, se la situazione di disagio generata dallo stalking determina una vera
e propria patologia, si avrà concorso di reati (612-bis e art. 582). Si tratta ovvia-
mente di problemi che derivano, appunto, dalla natura di reato complesso della
fattispecie di atti persecutori e che pongono non pochi problemi all’interprete.
Ad esempio ci si è chiesti se fosse ipotizzabile che le vessazioni si concretino in
una serie di articoli giornalistici denigratori; d’altra parte, la reiterazione delle
condotte fa nascere dubbi in ordine alla determinazione del dies a quo per la
valutazione della tempestività della querela . Si tratta, tuttavia, di questioni facil-
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mente risolubili con l’ordinario strumentario a disposizione della giurisprudenza.
Le cose, invece, si fanno più complicate quando ci si accinge ad affrontare le
problematiche relative al contesto storico-fattuale in cui si assume che il reato si
sarebbe consumato. In situazioni di conflittualità bilanciata e bilaterale il compito
del giudice di merito (e, ancor prima, delle Forze di polizia) può risultare davvero
arduo, anche perché la reciprocità delle condotte persecutorie non scrimina , a dif-
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ferenza di quanto prevedeva il primo comma dell’art. 599 c.p. per l’ingiuria.
(1) Cass. Sez. Quinta, sent. n. 12509 del 2015, ric. M. RV 266839.
(2) Cass. Sez. Quinta, sent. n. 17698 del 2010, ric. M.C. RV 247226.
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