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FALSO IN BILANCIO E FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI



                     In questa identica direzione si esprime, di fatto, anche la stessa legislazione
               antimafia, come il D.Lgs. 159/2011, la quale risulta orientata a mantenere in vita
               i plessi aziendali e le imprese in sé, anche attraverso forme di amministrazione
               giudiziaria; tutto ciò proprio in quell’ottica di sistema che non può essere com-
               promessa, nell’interesse collettivo, dal singolo comportamento illecito dell’im-
               presa: un’ottica di visione sistemica che è sempre stata alla base della dottrina
               economico-aziendale italiana, contingenza spesso invece trascurata dalle norme
               giuridiche.
                     Tanto più occorre non appesantire la punibilità dell’ente sovrapponendo
               alla responsabilità di questo quella dell’autore materiale del reato.
                     Nel contesto interpretativo sin qui esposto non viene meno, tuttavia, il
               ruolo di prevenzione dell’Organismo di Vigilanza che, a maggior ragione, deve
               avere una composizione in grado di esprimere le competenze necessarie a vigi-
               lare sulla variegata ed ampia composizione dei reati presupposto contenuti del
               dispositivo 231, pur sempre con il supporto delle funzioni aziendali e del rela-
               tivo management: in particolare ciò vale per i reati societari, come il falso in bilan-
               cio e le false comunicazioni sociali.
                     L’Organismo di Vigilanza può dunque esercitare in argomento una incisi-
               va e costruttiva azione preventiva tramite la stretta collaborazione con gli altri
               organi  di  controllo,  come  il  Collegio  Sindacale,  i  Revisori  ma  anche  la
               Compliance.
                     L’attenzione dovrà essere posta in particolare sulle procedure con cui si
               perviene agli esiti di bilancio, sulle modalità di adozione delle stime, ma soprat-
               tutto sulle procedure di controllo dei sottostanti quantitativi su cui i metodi di
               valutazione sono applicati, riscontrando tramite il raffronto con gli altri organi
               di controllo la veridicità delle rilevazioni contabili. Un ruolo particolare potrà
               essere svolto anche dai riscontri del “whistleblowing”, che diventa sempre più
               strumento per segnalare comportamenti anomali, anche nelle funzioni contabili
               amministrative.
                     La certezza indiscutibile che emerge dalla presente analisi riguarda il fatto
               che per il reato di falso in bilancio e false comunicazioni sociali, oltre che le san-
               zioni  del  diritto  penale  e  del  Codice  Civile,  assumono  un  ruolo  importante
               anche le sanzioni pecuniarie, espresse in quote, previste dal D.Lgs. 231/2001 e
               come quest’ultimo contesto sia da intendersi come altra fonte di controllo nel
               senso di implementare quella cultura di legalità che non potrebbe che migliorare
               il benessere collettivo; in quanto ogni reato o delitto che viene prevenuto com-
               porta il venire meno degli oneri e degli effetti negativi che, invece, si manifesta-
               no nel caso in cui i reati e i delitti siano posti in essere.


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