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FALSO IN BILANCIO E FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI
In questa identica direzione si esprime, di fatto, anche la stessa legislazione
antimafia, come il D.Lgs. 159/2011, la quale risulta orientata a mantenere in vita
i plessi aziendali e le imprese in sé, anche attraverso forme di amministrazione
giudiziaria; tutto ciò proprio in quell’ottica di sistema che non può essere com-
promessa, nell’interesse collettivo, dal singolo comportamento illecito dell’im-
presa: un’ottica di visione sistemica che è sempre stata alla base della dottrina
economico-aziendale italiana, contingenza spesso invece trascurata dalle norme
giuridiche.
Tanto più occorre non appesantire la punibilità dell’ente sovrapponendo
alla responsabilità di questo quella dell’autore materiale del reato.
Nel contesto interpretativo sin qui esposto non viene meno, tuttavia, il
ruolo di prevenzione dell’Organismo di Vigilanza che, a maggior ragione, deve
avere una composizione in grado di esprimere le competenze necessarie a vigi-
lare sulla variegata ed ampia composizione dei reati presupposto contenuti del
dispositivo 231, pur sempre con il supporto delle funzioni aziendali e del rela-
tivo management: in particolare ciò vale per i reati societari, come il falso in bilan-
cio e le false comunicazioni sociali.
L’Organismo di Vigilanza può dunque esercitare in argomento una incisi-
va e costruttiva azione preventiva tramite la stretta collaborazione con gli altri
organi di controllo, come il Collegio Sindacale, i Revisori ma anche la
Compliance.
L’attenzione dovrà essere posta in particolare sulle procedure con cui si
perviene agli esiti di bilancio, sulle modalità di adozione delle stime, ma soprat-
tutto sulle procedure di controllo dei sottostanti quantitativi su cui i metodi di
valutazione sono applicati, riscontrando tramite il raffronto con gli altri organi
di controllo la veridicità delle rilevazioni contabili. Un ruolo particolare potrà
essere svolto anche dai riscontri del “whistleblowing”, che diventa sempre più
strumento per segnalare comportamenti anomali, anche nelle funzioni contabili
amministrative.
La certezza indiscutibile che emerge dalla presente analisi riguarda il fatto
che per il reato di falso in bilancio e false comunicazioni sociali, oltre che le san-
zioni del diritto penale e del Codice Civile, assumono un ruolo importante
anche le sanzioni pecuniarie, espresse in quote, previste dal D.Lgs. 231/2001 e
come quest’ultimo contesto sia da intendersi come altra fonte di controllo nel
senso di implementare quella cultura di legalità che non potrebbe che migliorare
il benessere collettivo; in quanto ogni reato o delitto che viene prevenuto com-
porta il venire meno degli oneri e degli effetti negativi che, invece, si manifesta-
no nel caso in cui i reati e i delitti siano posti in essere.
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