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FALSO IN BILANCIO E FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI



                     Il raccordo tra le variegate normative che si occupano di questa tipologia
               di reato permette di osservare come le conseguenze materiali, verso le persone
               e  gli  enti,  vadano  ben  oltre  le  sanzioni  penali,  peraltro  già  ben  presenti  nei
               disposti civilistici.
                     Ed è proprio in tal senso che si prospetta, dunque, l’esigenza di esaminare
               la fattispecie in oggetto secondo il profilo normativo del D.Lgs. 231, e pertanto
               come  questi  delitti  possano  cagionare  la  responsabilità  amministrativa  degli
               enti, anche in considerazione di quanto previsto, appunto, dallo specifico richia-
               mo operato dall’articolo 25-ter del citato decreto, oltre che a comprendere quali
               altre interdipendenze e connessioni vi sono con le altre norme che regolamen-
               tano la fattispecie.
                     Mettendo insieme quanto disciplinato dal Codice Civile e quanto disposto
               dal D.Lgs. 231 risulta evidente l’intento del Legislatore di attrarre nei profili di
               responsabilità - per i reati di false comunicazioni sociali (e il bilancio è uno stru-
               mento di comunicazione) - soggetti al di là delle persone fisiche (che sono puni-
               bili con la privazione della libertà tramite la reclusione) andando a punire anche
               l’ente presso cui le persone, le quali hanno operato in tal senso, svolgono la pro-
               pria attività lavorativa o gestoria.
                     La connessione tra Codice Civile e D.Lgs. 231 è ancora più stringente se
               soppesata tramite le considerazioni contenute nella Sentenza n. 22474/2016
               della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che individua tre ipotesi di falso:
                     -  oggettivo,  qualora  l’esposizione  non  veritiera  o  la  mancata  esposizione
               attenga a valori numerici certi;
                     -  valutativo, se l’allocazione non veritiera o mancante pertenga elementi
               che necessitino di una valutazione ex ante;
                     -  qualitativo, nel caso in cui la falsità legata alla qualificazione delle poste di
                     quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o
                     nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono
                     fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comu-
                     nicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della
                     società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre
                     altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.
                     Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:
                     1) le  società  emittenti  strumenti  finanziari  per  i  quali  è  stata  presentata  una  richiesta  di
                     ammissione  alla  negoziazione  in  un  mercato  regolamentato  italiano  o  di  altro  Paese
                     dell’Unione europea;
                     2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multila-
                     terale di negoziazione italiano;
                     3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione
                     in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;
                     4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
                     Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni
                     riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

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