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DOTTRINA
la legalità attraverso il solo carattere punitivo del diritto penale: una innovazione
non di poco conto che, purtroppo, è ancora in attesa di risultati importanti e
che, al contempo, non fa venire meno il contrasto con l’illegalità relativa ai reati
societari.
È soprattutto attraverso la diffusione di questa concezione che è possibile
migliorare la cultura del controllo interno nelle società finalizzata a implemen-
tare nel nostro Paese una più estesa e radicata cultura della legalità; nel senso
che non si commettono i reati societari non tanto perché sono previste puni-
zioni esemplari e severe (sebbene debbano esserlo comunque), ma perché è nel-
l’interesse collettivo che ciò non avvenga, secondo l’antico motto, che ora pare
tanto desueto, che “prevenire è meglio che curare”.
Del resto, se la punibilità della persona può consistere nella privazione
della libertà personale la punibilità di un ente non può tradursi in una identica
interruzione della sua attività. In quanto, se da un lato vi è la necessità, ovvia,
di prevenire i delitti di criminalità economica e di procedere con le sanzioni nel
caso gli stessi siano stati posti in essere, dall’altro vi è l’esigenza che la pena con-
seguente per l’ente sia proporzionale. Nel caso dell’ente, anziché della persona,
la proporzionalità deve tenere conto del ruolo dell’impresa nel sistema socio-
economico, che è quello di generare ricadute economiche in termini di interesse
collettivo, dal punto di vista dell’occupazione come del soddisfacimento della
domanda di un bisogno di un mercato inteso, appunto, come tessuto economi-
co-sociale: in tal senso la proporzionalità consiste nel tutelare la continuità
aziendale, perché è esattamente questo il valore economico identificabile come
bene collettivo. Solo in tal modo l’impresa continua ad essere lo strumento per
garantire occupazione e soddisfacimento dei bisogni in condizioni economiche.
Appare infatti evidente che un’impresa che viene “privata” della propria conti-
nuità aziendale (che in tal caso può ritenersi equipollente alla libertà per la per-
sona fisica) - per causa dell’applicazione di norme specifiche, o per l’applicazio-
ne di “sanzioni 231” interdittive o pecuniarie in quote per dimensioni tali da
generare un onere rilevante al punto da compromettere la continuità - compor-
ta un danno economico rilevante e spesso non rimediabile negli equilibri eco-
nomico-sociali di un territorio.
In tal senso è ormai anche diffusa la consapevolezza che il fallimento di
un’impresa genera un costo che è ben superiore a quello che direttamente rica-
de nel perimetro aziendale: tant’è che anche la recente normativa sulla “crisi
d’impresa e dell’insolvenza”, disciplinata dal D.Lgs. 14/2019, sfavorisce le pro-
cedure liquidatorie a vantaggio invece di nuove procedure che assicurano
appunto la continuità aziendale.
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