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DOTTRINA
È appena trascorso il periodo “più caldo” in tema di redazione e appro-
vazione dei Bilanci di esercizio, oltre che delle relative comunicazioni sociali.
Entrambi questi adempimenti identificano documentazioni rivolte a tutti gli
stakeholders al fine di concretizzare “adeguata pubblicità” a quello che risulta
essere il principale documento informativo delle imprese circa le performance
economico-finanziarie conseguite in seguito alla gestione: ossia, su tutti, il
Bilancio di Esercizio. Tale rendiconto, nonostante qualsivoglia sforzo di massi-
mizzare l’esaustività, espone comunque in via sintetica la gestione che, nel
Bilancio come nelle conseguenti comunicazioni sociali, è intesa non solamente
in una condizione statica, che dunque fissa le dimensioni quantitative alla data
del termine dell’esercizio, bensì in via dinamica nella prospettiva di proiezione
dell’esercizio appena chiuso al futuro e in un’ottica di continuità d’impresa.
Tale approccio è già di per sé una forzatura per gli estensori del Bilancio,
in quanto il rendiconto così confezionato rende intermittente ciò che, la gestio-
ne appunto, risulta invece continua; ed è proprio tale situazione che comporta
nel bilancio la presenza prevalente delle stime, anziché dei valori oggettivi, fosse
già solo per rispettare il principio di prudenza; contingenza situazionale che
rende ancor più meritevole il Bilancio di particolari attenzioni, sia per i profili
di responsabilità degli organi sociali sia per quanto attiene la responsabilità
dell’Ente, come disciplinata dal D.Lgs. 231/2001.
Questo rilevante ruolo del bilancio e delle comunicazioni sociali ad esso
connesse, nonché le conseguenze riconducibili ad una falsa rappresentazione
della realtà effettuale-gestionale in tali strumenti informativi, sono certamente
qualificazioni entrambe che stimolano la riflessione, tra gli studiosi, circa il più
ampio tema dei reati di false comunicazioni sociali, così come disposto per le
società non quotate e per quelle quotate rispettivamente dagli articoli 2621 e
(1)
2622 del Codice Civile, nella loro ultima rinnovata e aggiornata formulazione.
(2)
(1) Art. 2621 c.c. modificato (False comunicazioni sociali).
Fuori dai casi previsti dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti
alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di con-
seguire per se’ o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comu-
nicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongo-
no fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la
cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanzia-
ria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad
indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa
pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati
dalla società per conto di terzi.
(2) Art. 2622 c.c. modificato (False comunicazioni sociali delle società quotate).
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti con-
tabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i
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