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DOTTRINA



                  È appena trascorso il periodo “più caldo” in tema di redazione e appro-
             vazione dei Bilanci di esercizio, oltre che delle relative comunicazioni sociali.
             Entrambi  questi  adempimenti  identificano  documentazioni  rivolte  a  tutti  gli
             stakeholders al fine di concretizzare “adeguata pubblicità” a quello che risulta
             essere il principale documento informativo delle imprese circa le performance
             economico-finanziarie  conseguite  in  seguito  alla  gestione:  ossia,  su  tutti,  il
             Bilancio di Esercizio. Tale rendiconto, nonostante qualsivoglia sforzo di massi-
             mizzare  l’esaustività,  espone  comunque  in  via  sintetica  la  gestione  che,  nel
             Bilancio come nelle conseguenti comunicazioni sociali, è intesa non solamente
             in una condizione statica, che dunque fissa le dimensioni quantitative alla data
             del termine dell’esercizio, bensì in via dinamica nella prospettiva di proiezione
             dell’esercizio appena chiuso al futuro e in un’ottica di continuità d’impresa.
                  Tale approccio è già di per sé una forzatura per gli estensori del Bilancio,
             in quanto il rendiconto così confezionato rende intermittente ciò che, la gestio-
             ne appunto, risulta invece continua; ed è proprio tale situazione che comporta
             nel bilancio la presenza prevalente delle stime, anziché dei valori oggettivi, fosse
             già solo per rispettare il principio di prudenza; contingenza situazionale che
             rende ancor più meritevole il Bilancio di particolari attenzioni, sia per i profili
             di  responsabilità  degli  organi  sociali  sia  per  quanto  attiene  la  responsabilità
             dell’Ente, come disciplinata dal D.Lgs. 231/2001.
                  Questo rilevante ruolo del bilancio e delle comunicazioni sociali ad esso
             connesse, nonché le conseguenze riconducibili ad una falsa rappresentazione
             della realtà effettuale-gestionale in tali strumenti informativi, sono certamente
             qualificazioni entrambe che stimolano la riflessione, tra gli studiosi, circa il più
             ampio tema dei reati di false comunicazioni sociali, così come disposto per le
             società non quotate e per quelle quotate rispettivamente dagli articoli 2621  e
                                                                                     (1)
             2622  del Codice Civile, nella loro ultima rinnovata e aggiornata formulazione.
                 (2)
             (1)  Art. 2621 c.c. modificato (False comunicazioni sociali).
                  Fuori dai casi previsti dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti
                  alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di con-
                  seguire per se’ o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comu-
                  nicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongo-
                  no fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la
                  cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanzia-
                  ria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad
                  indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa
                  pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati
                  dalla società per conto di terzi.
             (2)  Art. 2622 c.c. modificato (False comunicazioni sociali delle società quotate).
                  Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti con-
                  tabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla
                  negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i

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