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FALSO IN BILANCIO E FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI
Questa sorta di comune denominatore, tra norme diverse, diventa ancora
più certo, definito e solido tenendo presente che l’art. 25-ter del D.Lgs.
231/2001, titolato ai “Reati Societari”, richiama in maniera esplicita come in
materia di reati societari si applichino all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a)per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2621 del
codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo
2621-bis del codice civile (ovvero fatti di lieve entità), la sanzione pecuniaria da
cento a duecento quote;
b)per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2622 del
codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote.
In argomento vi sono più correnti di pensiero e, tra le tante, la più sugge-
stiva è quella che - poiché le false comunicazioni sociali potrebbero integrare la
commissione di reati tributari - se l’ipotesi delittuosa è stata posta in essere per
una esclusiva finalità tributaria allora sembrerebbe configurarsi unicamente la
sola “frode fiscale”. Mentre, qualora non sussista la finalità di consentire a terzi
l’evasione, in tal caso si qualifica solamente il reato societario che, peraltro, è
compiutamente ricompreso nel dispositivo della 231, come spesso semplicisti-
camente viene definita.
Indipendentemente da tale interpretazione - e pur nelle evidenti connes-
sioni e interdipendenze tra norme - diventa rilevante segnalare la natura ben
diversa del D.Lgs. 231/2001 rispetto al Codice Civile; “anima” che, a parere
dello scrivente, è tale da palesare una finalità del Legislatore decisamente inno-
vativa e diversa da quella che può risultare dalla semplice e pedestre lettura del-
l’art. 25-ter.
Una lettura coordinata, tra l’art. 5 ed i successivi del medesimo disposto,
dimostra che l’intento del Legislatore sia infatti quello della prevenzione dei
reati, in una sorta di tentativo di combinare la cultura della legalità alla cultura
del controllo e non quale semplice intento filosofico. Tant’è che la 231 dispone
l’esimenza, o l’esonero, dalla responsabilità dell’ente se è provata l’efficienza
organizzativa come disposto dall’articolo 6 della norma in oggetto.
Tale scelta significa di fatto avere avviato un percorso di prevenzione dei
reati attraverso la valorizzazione di una sorta di premialità, anziché il rincorrere
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro aggior-
namento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e
di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizza-
zione e di gestione;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b).
Omissis.
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