Page 23 - Rassegna 2019-3
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DOTTRINA







                                                 Il delitto di atti persecutori
                          Consigliere
                        Maurizio FUMO            Pregiudizi antropologici e difficoltà applicative
                Già Presidente della Quinta Sezione Penale
                   della Corte Suprema di Cassazione



                                                 Abstract

                     Il delitto di atti persecutori (art. 612-bis cod. pen.) o, come si preferisce per brevità ed anglo-
               filia dire, lo stalking, è reato complesso. Sia in senso tecnico, perché può articolarsi in condotte che
               di per sé configurino altri reati, sia nel significato che comunemente si dà a questa espressione,
               perché è di difficile interpretazione, e, ancor più, di problematica applicazione. Esso è certamente
               reato abituale (ma può consumarsi anche nell’arco di un solo giorno), ed è a forma libera. La rei-
               terazione dunque ne è elemento costitutivo; si tratta, per così dire, di uno “stillicidio persecutorio”;
               ma è anche un reato a condotta alternativa e, ciò che più rileva e che più crea problemi, è un reato
               di evento, anzi di eventi, i quali possono realizzarsi alternativamente o cumulativamente.

                     The crime of  stalking (art. 612-bis, Italian Criminal Code), is a complex one. Both in a technical
               sense, because it can be articulated in conducts that could also configure other crimes, and in the meaning
               that is commonly given to this expression, because it is difficult to interpret and even more problematic in
               the application. It is certainly a habitual crime (even if  it could be consumed within a single day) and is
               freeform. Therefore reiteration is one of  its constitutive elements; it is, as it were, a “persecutory dripping”;
               however, it is not only a crime of  alternative conduct in fact, what most matters and creates problems, it
               is also a crime of  events, which could take place alternately or cumulatively.

                                                !

                     La giurisprudenza ha chiarito che gli atti persecutori assorbono certamen-
               te la minaccia (art. 612) e le molestie (art. 660), nonché “l’ex-reato” di ingiuria
               (art. 594), ma non il danneggiamento (art. 635), né le percosse (art. 581), né le
               lesioni (art. 582); ciò in quanto, benché tali ultimi reati possano integrare speci-
               fiche condotte che contribuiscono a comporre il “quadro persecutorio”, esse
               presentano una distinta oggettività giuridica.

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