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DOTTRINA
Il delitto di atti persecutori
Consigliere
Maurizio FUMO Pregiudizi antropologici e difficoltà applicative
Già Presidente della Quinta Sezione Penale
della Corte Suprema di Cassazione
Abstract
Il delitto di atti persecutori (art. 612-bis cod. pen.) o, come si preferisce per brevità ed anglo-
filia dire, lo stalking, è reato complesso. Sia in senso tecnico, perché può articolarsi in condotte che
di per sé configurino altri reati, sia nel significato che comunemente si dà a questa espressione,
perché è di difficile interpretazione, e, ancor più, di problematica applicazione. Esso è certamente
reato abituale (ma può consumarsi anche nell’arco di un solo giorno), ed è a forma libera. La rei-
terazione dunque ne è elemento costitutivo; si tratta, per così dire, di uno “stillicidio persecutorio”;
ma è anche un reato a condotta alternativa e, ciò che più rileva e che più crea problemi, è un reato
di evento, anzi di eventi, i quali possono realizzarsi alternativamente o cumulativamente.
The crime of stalking (art. 612-bis, Italian Criminal Code), is a complex one. Both in a technical
sense, because it can be articulated in conducts that could also configure other crimes, and in the meaning
that is commonly given to this expression, because it is difficult to interpret and even more problematic in
the application. It is certainly a habitual crime (even if it could be consumed within a single day) and is
freeform. Therefore reiteration is one of its constitutive elements; it is, as it were, a “persecutory dripping”;
however, it is not only a crime of alternative conduct in fact, what most matters and creates problems, it
is also a crime of events, which could take place alternately or cumulatively.
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La giurisprudenza ha chiarito che gli atti persecutori assorbono certamen-
te la minaccia (art. 612) e le molestie (art. 660), nonché “l’ex-reato” di ingiuria
(art. 594), ma non il danneggiamento (art. 635), né le percosse (art. 581), né le
lesioni (art. 582); ciò in quanto, benché tali ultimi reati possano integrare speci-
fiche condotte che contribuiscono a comporre il “quadro persecutorio”, esse
presentano una distinta oggettività giuridica.
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