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ART. 635 REQUISITI GENERALI PER IL RECLUTAMENTO



                  rivelatore di mancanza delle qualità morali, quindi del giudizio di non pos-
                  sesso della condotta incensurabile da parte di soggetto candidato all’arruola-
                  mento nelle forze armate (108) , ha mutato orientamento, ritenendo giustificata
                  l’esclusione dall’arruolamento anche in relazione a episodi isolati e risalenti
                  relativi al consumo di sostanze stupefacenti, anche cosiddette leggere (109) .
                  XI. L’art. 635, comma 1, lettera l), c.m., prevede il requisito del non aver
                  tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non
                  diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblica-
                  na e alle ragioni di sicurezza dello Stato. Si tratta di un requisito che presenta
                  molte analogie con quello della condotta incensurabile, sia come clausola
                  normativa, sia in relazione alle modalità di accertamento. Differisce per la
                  tipologia di comportamento da valutare, non relativa a una generica buona
                  condotta morale, ma attinente ad esigenze di affidabilità sul piano dell’asso-
                  luta fedeltà alle istituzioni repubblicana, la quale - peraltro - costituisce il
                  contenuto del dovere di fedeltà dei militari, ai sensi dell’art. 1348 c.m.
                  XII. L’art. 635, comma 1, lettera m), c.m. prescrive il requisito della maggio-
                  re età (110) , fermo restando:
                  -  quanto previsto dall’art. 711 c.m., in tema di ammissione alle scuole mili-
                     tari, per le quali i candidati devono aver compiuto, al 31 dicembre dell’an-
                     no di ammissione, il 15° anno di età e non superato il 17°;
                  -  la possibilità di presentare la domanda di partecipazione al concorso da
                     parte del minore che ha compiuto il 17° anno di età, acquisito il consenso
                     di chi esercita la potestà.
                  Le singole leggi di reclutamento disciplinavano l’età minima e massima che i
                  candidati dovevano possedere per l’accesso ai diversi ruoli militari (111) .
                  Con l’abrogato d.m. 22 aprile 1999, n. 188 - attuativo dell’art. 3, co. 6, l. 15
                  maggio 1997, n. 127, che ha eliminato il limite massimo di età per la parte-
                  cipazione ai concorsi pubblici, ammettendo però che talune amministrazioni
                  incaricate di svolgere compiti di particolare natura (come quella militare),
                  potessero derogarvi mediante l’approvazione di specifici regolamenti - era

               (108)  Cons. Stato, sez. IV, 19 marzo 2013, n. 1604, in www.giustizia-amministrativa.it; Cons. Stato,
                     sez. IV, 27 giugno 2011, n. 3854, in FORO AMM. - CONS. STATO, 2011, 1914 (m); Cons. Stato,
                     sez. IV, 16 aprile 2010, n. 2173, in FORO AMM. - CONS. STATO, 2010, 829 (m).
               (109)  Cons. Stato, sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 376, in www.giustizia-amministrativa.it; Cons. Stato,
                     sez. IV, 29 settembre 2017, n. 4552, in www.giustizia-amministrativa.it; Cons. Stato, sez. IV,
                     3 novembre 2016, n. 4602, in www.giustizia-amministrativa.it; Cons. Stato, sez. IV, 12 agosto
                     2016, n. 3621, in www.giustizia-amministrativa.it; Cons. Stato, sez. IV, 2 febbraio 2016, n.
                     379, in www.giustizia-amministrativa.it; Cons. Stato, sez. IV, 25 giugno 2013, n. 3473, in FORO
                     AMM. - CONS. STATO, 2013, 1622 (m); Cons. Stato, sez. IV, 5 marzo 2013, n. 1343, in FORO
                     AMM. - CONS. STATO, 2013, 671 (m); Cons. Stato, sez. IV, 4 luglio 2012, n. 3929, in www.giu-
                     stizia-amministrativa.it.
               (110)  Si tratta di una scelta che si allinea al quadro normativo generale, cfr. artt. 2, t.u.imp.civ.St. e
                     2, d.P.R. n. 487/1994.
               (111)  Secondo F. BASSETTA, Forze armate, cit. 189, dal complesso della previgente normativa risul-
                     tava «…evidente come i dati riferiti all’età dei candidati siano oggettivamente orientati a favo-
                     rire il reclutamento di elementi giovani, consentendo l’ammissione in determinati ruoli ad età
                     più avanzate solo a chi è, in qualche modo, già inserito nell’amministrazione militare».

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