Page 190 - Rassegna 2019-3
P. 190

COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE



                  deputati all’accertamento in sede locale (103) ;
                -  su una sentenza di condanna di patteggiamento, purché l’amministrazio-
                  ne effettui una autonoma valutazione di tutti gli elementi di fatto caratte-
                  rizzanti la fattispecie (104) .
               Sotto  tale  angolazione  si  è  ritenuto  sussistere  il  requisito  della  condotta
               incensurabile nell’ipotesi di errore occorso nella compilazione del modulo
               contenente la domanda di partecipazione al concorso, in mancanza di una
               rigorosa prova della mala fede del candidato per tale ragione escluso dalla
               selezione in quanto ritenuto privo dei requisiti morali (105) .
               Un parametro oggettivo di riferimento, per quanto concerne l’individuazio-
               ne dei comportamenti che possono confliggere con una condotta incensu-
               rabile, in relazione alle esigenze istituzionali dell’amministrazione per la quale
               si chiede l’arruolamento, possono essere tratte dalle regole disciplinari, cioè
               da quel complesso di valori che fondano l’essenza della militarità.
               In tale contesto, possono essere apprezzati atti e comportamenti gravemente
               contrari alla disciplina militare che, ai sensi dell’art. 1346 c.m., è l’osservanza
               consapevole delle norme attinenti allo stato di militare in relazione ai compiti
               istituzionali delle Forze armate. In particolare possono essere rilevanti, senza
               pretesa di esaustività:
                -  eccessi nell’uso di bevande alcoliche e uso di sostanze stupefacenti (106) ;
                -  comportamenti violenti;
                -  comportamenti e atti di protesta gravemente inurbani;
                -  frequentazione di ambienti, luoghi o persone controindicati (107) .
               Per  l’aspetto  dell’uso,  occasionale  ed  episodico,  di  sostanze  stupefacenti
               come sintomo prognostico di condotta censurabile, la giurisprudenza da un
               primo orientamento volto ad escludere tale singola circostanza come indice

             (103)  Cons. St., sez. IV, n. 1958 del 2007, in cui si è posto in luce che l’art. 5, co. 2, d.lgs. n. 198 del
                  1995, cit. impone all’Arma di raccogliere, sotto la propria responsabilità, informazioni, senza
                  limitarne lo spettro.
             (104)  Cons. St., sez. IV, n. 2427 del 2009, cit.
             (105)  Cons. St., sez. IV, 22 giugno 2006, n. 3854, in FORO AMM. - CONS. STATO, 2006, 1768, fatti-
                  specie relativa al reclutamento di militari in ferma prefissata, dove il Consiglio ha ritenuto
                  ininfluente  che  il  candidato  avesse  dichiarato  di  aver  conseguito  il  diploma  di  istruzione
                  secondaria con il giudizio finale di “buono” in luogo di “sufficiente” sbarrando la relativa
                  casella; il Consiglio ha anche ricordato che la situazione di incensurabilità non può essere
                  esclusa ex se dalla presenza di pendenze penali o anche di sentenze di condanna, occorrendo
                  sempre l’accertamento in concreto della condotta non esemplare ai fini del reclutamento.
             (106)  Cons. Stato, sez. IV, 20 ottobre 2016, n. 4371, in www.giustizia-amministrativa.it, per una
                  caso di guida in sitato di ebrezza ritenuto non sufficiente a fondare un giudizio di non ido-
                  neità per mancanza del requisito della condotta incensurabile.
             (107)  Cons. Stato, sez. II, 1° settembre 2015, n. 2477, in www.giustizia-amministrativa.it; Cons.
                  Stato, sez. IV, 19 marzo 2013, n. 1604, in FORO IT., Rep. 2013, voce Pubblica sicurezza (ammi-
                  nistrazione della), n. 7, secondo la quale il giudizio, sebbene espressione di ampia discrezio-
                  nalità, deve pur sempre fondarsi su elementi di fatto concreti, precisi e univocamente con-
                  cordanti, afferenti direttamente la persona dell’aspirante o comunque a rapporti di frequen-
                  tazione o convivenza che si riverberano sulla persona stessa del candidato, e idonei a fondare
                  un apprezzamento di disvalore tale da ingenerare la convinzione che l’aspirante non darebbe
                  affidamento per il futuro in relazione ai delicati compiti che è chiamato a svolgere.

             186
   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195