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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE



               IX. L’art. 635, comma 1, lettera h), c.m., prescrive quale ulteriore requisito il
               non essere stato sottoposto a misure di prevenzione. Le misure di preven-
               zione  sono  ora  contenute  nel  d.lgs.  6  settembre  2011,  n.  159,  recante  il
               Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
               disposizioni in materia di documentazione antimafia. Stante l’attuale siste-
               matica, si devono ricomprendere nel novero delle misure di prevenzione che
               ostano al reclutamento sia quelle personali applicate dal questore (foglio di
               via obbligatorio e avviso orale), sia quelle personali e patrimoniali applicate
               dall’autorità giudiziaria (sorveglianza speciale, obbligo di soggiorno, seque-
               stro e confisca).
               X. L’art. 635, comma 1, lettera i), c.m., prescrive il requisito della condotta
               incensurabile, quello che una volta veniva definito come della buona condot-
               ta morale. Il requisito della moralità, quindi, rientra nel concetto tradizionale
               della buona condotta .
                                   (97)
               Si tratta di una clausola normativa elastica a contenuto indeterminato .
                                                                                (98)
               Per quanto concerne tale categoria di requisito, si evidenzia per il passato la
               presenza nell’ordinamento militare di notevoli peculiarità (ed aporie) ispirate,
               di volta in volta, alla logica dell’accertamento automatico, alla mancanza di
               un accertamento specifico del requisito in esame, ovvero alla presenza di
               entrambi i meccanismi di accertamento (automatico - relativamente a talune
               condizioni ostative implicanti un disvalore morale presunto - e discrezionale
               - mediante il rinvio alla clausola elastica della buona condotta).
               In linea generale è bene ribadire quanto già osservato in precedenza e cioè
               che per l’accesso ai ruoli delle forze di polizia ad ordinamento militare, era
               richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammis-
               sione al concorso in magistratura ordinaria , e che tale elemento era varia-
                                                       (99)
             (97)  Cons. St., sez. IV, 7 maggio 2007, n. 1958, in GIURISDIZ. AMM., 2007, I, 654, fattispecie rela-
                  tiva a diniego di arruolamento di aspirante ausiliario nell’Arma dei carabinieri giudicato
                  legittimo dal Consiglio di Stato. Il requisito della buona condotta, per la generalità dei pub-
                  blici dipendenti, è stato soppresso dalla legge 29 ottobre 1984 n. 732 - eliminazione del
                  requisito della buona condotta ai fini dell’accesso agli impieghi pubblici -; esso permane per
                  le assunzioni presso la Presidenza del consiglio dei ministri e le amministrazioni che eserci-
                  tano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, polizia e giustizia a mente del
                  combinato disposto degli artt. 2, co. 5, d.P.R. n. 487 del 1994, cit., e 35, co. 6, d.lgs. n. 165
                  del 2001. Sulla abolizione del requisito v. P. VIRGA, Abolizione del requisito della buona condotta
                  e cause ostative all’instaurazione del rapporto di pubblico impiego, in FORO  AMM., 1988, 1629; E.
                  BALOCCHI, Riflessioni sulla eliminazione del requisito della buona condotta, in DIR. SOC., 1987, 65;
                  A. ROCCELLA, in NUOVE LEGGI CIV., 1985, 564. Sul requisito della buona condotta quale
                  condizione per l’ammissione al rapporto di pubblico impiego, L. RAINALDI, Impiego pubblico,
                  in D.  DISC.  PUBBL., Torino, 1993, VIII, 144; M. RUSCIANO, L. ZOPPOLI, Il lavoro pubblico,
                  Bologna, 1993; P. VIRGA, Il pubblico impiego, Milano, 1991; G. VACIRCA, Buona condotta (dir.
                  pubbl.), voce dell’ENC. GIUR., Roma, 1991.
             (98)  Cfr. Cons. St., sez. IV, n. 1958 del 2007, cit. Sulla normazione per clausole generali o inde-
                  terminate, v. da ultimo in dottrina E. FABIANI, Clausole generali e sindacato della Cassazione, in
                  GIUR. SIST. DIR. PROC. CIV., 2003, I, 1 ss.; dello stesso autore Norme elastiche, concetti giuridici
                  indeterminati,  clausole  generali,  standard  valutativi  e  principi  generali  dell’ordinamento,  in  FORO  IT.,
                  1999, I, 3558.
             (99)  Art. 26, l. 1 febbraio 1989, n. 53, cit. Secondo Corte cost. 31 marzo 1994, n. 108, in FORO IT.,
                  1996, I, 87, è illegittimo l’art. 26 nella parte in cui, rinviando all’art. 124, co. 3, r.d. 30 gennaio

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