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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE
IX. L’art. 635, comma 1, lettera h), c.m., prescrive quale ulteriore requisito il
non essere stato sottoposto a misure di prevenzione. Le misure di preven-
zione sono ora contenute nel d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante il
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia. Stante l’attuale siste-
matica, si devono ricomprendere nel novero delle misure di prevenzione che
ostano al reclutamento sia quelle personali applicate dal questore (foglio di
via obbligatorio e avviso orale), sia quelle personali e patrimoniali applicate
dall’autorità giudiziaria (sorveglianza speciale, obbligo di soggiorno, seque-
stro e confisca).
X. L’art. 635, comma 1, lettera i), c.m., prescrive il requisito della condotta
incensurabile, quello che una volta veniva definito come della buona condot-
ta morale. Il requisito della moralità, quindi, rientra nel concetto tradizionale
della buona condotta .
(97)
Si tratta di una clausola normativa elastica a contenuto indeterminato .
(98)
Per quanto concerne tale categoria di requisito, si evidenzia per il passato la
presenza nell’ordinamento militare di notevoli peculiarità (ed aporie) ispirate,
di volta in volta, alla logica dell’accertamento automatico, alla mancanza di
un accertamento specifico del requisito in esame, ovvero alla presenza di
entrambi i meccanismi di accertamento (automatico - relativamente a talune
condizioni ostative implicanti un disvalore morale presunto - e discrezionale
- mediante il rinvio alla clausola elastica della buona condotta).
In linea generale è bene ribadire quanto già osservato in precedenza e cioè
che per l’accesso ai ruoli delle forze di polizia ad ordinamento militare, era
richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammis-
sione al concorso in magistratura ordinaria , e che tale elemento era varia-
(99)
(97) Cons. St., sez. IV, 7 maggio 2007, n. 1958, in GIURISDIZ. AMM., 2007, I, 654, fattispecie rela-
tiva a diniego di arruolamento di aspirante ausiliario nell’Arma dei carabinieri giudicato
legittimo dal Consiglio di Stato. Il requisito della buona condotta, per la generalità dei pub-
blici dipendenti, è stato soppresso dalla legge 29 ottobre 1984 n. 732 - eliminazione del
requisito della buona condotta ai fini dell’accesso agli impieghi pubblici -; esso permane per
le assunzioni presso la Presidenza del consiglio dei ministri e le amministrazioni che eserci-
tano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, polizia e giustizia a mente del
combinato disposto degli artt. 2, co. 5, d.P.R. n. 487 del 1994, cit., e 35, co. 6, d.lgs. n. 165
del 2001. Sulla abolizione del requisito v. P. VIRGA, Abolizione del requisito della buona condotta
e cause ostative all’instaurazione del rapporto di pubblico impiego, in FORO AMM., 1988, 1629; E.
BALOCCHI, Riflessioni sulla eliminazione del requisito della buona condotta, in DIR. SOC., 1987, 65;
A. ROCCELLA, in NUOVE LEGGI CIV., 1985, 564. Sul requisito della buona condotta quale
condizione per l’ammissione al rapporto di pubblico impiego, L. RAINALDI, Impiego pubblico,
in D. DISC. PUBBL., Torino, 1993, VIII, 144; M. RUSCIANO, L. ZOPPOLI, Il lavoro pubblico,
Bologna, 1993; P. VIRGA, Il pubblico impiego, Milano, 1991; G. VACIRCA, Buona condotta (dir.
pubbl.), voce dell’ENC. GIUR., Roma, 1991.
(98) Cfr. Cons. St., sez. IV, n. 1958 del 2007, cit. Sulla normazione per clausole generali o inde-
terminate, v. da ultimo in dottrina E. FABIANI, Clausole generali e sindacato della Cassazione, in
GIUR. SIST. DIR. PROC. CIV., 2003, I, 1 ss.; dello stesso autore Norme elastiche, concetti giuridici
indeterminati, clausole generali, standard valutativi e principi generali dell’ordinamento, in FORO IT.,
1999, I, 3558.
(99) Art. 26, l. 1 febbraio 1989, n. 53, cit. Secondo Corte cost. 31 marzo 1994, n. 108, in FORO IT.,
1996, I, 87, è illegittimo l’art. 26 nella parte in cui, rinviando all’art. 124, co. 3, r.d. 30 gennaio
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