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ART. 635 REQUISITI GENERALI PER IL RECLUTAMENTO
mente richiamato da più disposizioni di settore.
La condotta incensurabile rappresenta la base per vari giudizi di affidabilità
devoluti all’autorità amministrativa, e come tale, non può essere giudicata in
se stessa lesiva di quei principi di ragionevolezza ai quali ogni ordinamento
deve ispirarsi; la latitudine di apprezzamento che a tale requisito è connessa
esige, per non confliggere con inderogabili esigenze di determinatezza e per-
ché sia evitato ogni arbitrio, una specificazione finalistica, riferita cioè alle
particolari esigenze che l’accertamento deve soddisfare per le finalità corre-
late al servizio (100) .
Sarà indispensabile, quindi, che l’amministrazione ancori la propria valuta-
zione su dati di fatto precisi, senza automatismi di sorta, apprezzando così:
l’età del candidato al momento della commissione del fatto, il tempo trascor-
so, l’eventuale ravvedimento e quant’altro (101) .
Dovrà, inoltre, fornire la prova dei fatti allegati, motivando specificamente,
con esclusione di qualsiasi riferimento ad opinioni politiche e distinguendo
fra condotte che per la loro natura non appaiano ragionevolmente suscetti-
bili di incidere attualmente sulla affidabilità del soggetto in ordine al corretto
svolgimento delle specifiche funzioni considerate e quelle che, al contrario,
sono passibili di una valutazione funzionale perché non riconducibili esclu-
sivamente alla dimensione privata del candidato (102) .
Circa le fonti di prova che l’amministrazione militare potrà utilizzare, si è
ritenuto che il giudizio di inaffidabilità morale non possa fondarsi sulle
cosiddette voci correnti, al contrario potrà sostenersi:
- sulle fonti confidenziali e sulla conoscenza diretta che abbiano gli organi
1941 n. 12 - ordinamento giudiziario - prevede che siano esclusi coloro che, per le informa-
zioni raccolte, non risultino, secondo l’apprezzamento insindacabile del Ministro competen-
te, appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa. Da ciò si arguisce che l’assun-
zione di sostanze stupefacenti deve riguardare il candidato all’arruolamento e non i suoi
familiari; per una carrellata di decisioni della magistratura amministrativa che hanno fatto
applicazione della sentenza n. 108 del 1994, cit., v. la nota redazionale a Corte cost. 28 luglio
2000 n. 391, in FORO IT., 2002, I, 349; quest’ultima sentenza, facendo applicazione della stessa
ratio decidendi, ha dichiarato incostituzionale sia l’art. 26, cit. che l’art. 124, co. 7, ord. giud.,
nella parte in cui prevedono l’esclusione automatica dal concorso di candidati i cui parenti in
linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, abbiano riportato con-
danne per taluno dei delitti di cui all’art. 407, co. 2, lett. a), c.p.p. (strage, devastazione e sac-
cheggio, guerra civile, associazione a delinquere di stampo mafioso, ipotesi aggravate di con-
trabbando doganale ed associazione a delinquere finalizzata al contrabbando); la Corte ha
ritenuto, infatti, che anche la nuova disciplina recata dal d.lgs. n. 398 del 1997 in materia di
concorso in magistratura, non appaia rispettosa dei principi costituzionali laddove, pur ridu-
cendo il margine di discrezionalità dell’autorità amministrativa, lascia che condotte criminali
imputabili a soggetti diversi dal concorrente ricadano automaticamente su quest’ultimo per
desumere in modo incontestabile, la sua inidoneità a ricoprire l’ufficio pubblico.
(100) Cons. St., sez. IV, n. 1958 del 2007, cit; Corte cost., 25 luglio 1996, n. 311, in FORO IT., 1997, I, 712.
(101) Cons. Stato, sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 376, in www.giustizia-amministrativa.it; Cons. St.,
sez. IV, 15 marzo 1994, n. 245, in FORO IT., Rep. 1994, voce Ordinamento giudiziario, n. 10, fat-
tispecie in tema di nomina a guardia giurata; sez. IV, 29 settembre 1993, n. 813, in FORO IT.,
1996, III, 33, fattispecie in tema di concorso per uditore giudiziario.
(102) C. cost., 25 luglio 1996, n. 311, cit.
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