Page 193 - Rassegna 2019-3
P. 193

ART. 635 REQUISITI GENERALI PER IL RECLUTAMENTO



                     vato avuto riguardo anche alla necessità che il requisito dell’età sia posse-
                     duto alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
                  -  deve ritenersi che l’art. 3, co. 6, l. n. 127/1997 ha abolito solo il limite
                     massimo di età (e con salvezza delle eccezioni dal medesimo previste),
                     attesa anche la ratio complessiva del sistema nel quale il lavoro minorile è
                     soggetto a limiti e cautele, sicché sarebbe irragionevole pensare che nel-
                     l’ambito del lavoro pubblico (ove non diversamente disposto), si sia inte-
                     so consentire l’accesso indiscriminato ai minori;
                  -  il superamento del limite di età si verifica a decorrere dal giorno succes-
                     sivo al genetliaco, risultando indifferente, a tal fine, la formulazione della
                     relativa clausola del bando di gara (116) .
                  Secondo il diritto europeo, l’età non deve costituire elemento di discrimina-
                     zione; sotto tale angolazione la Corte di giustizia di Lussemburgo (117) :
                  -  ha ritenuto esistente, nell’ambito del diritto dell’Unione, un vero e proprio
                     principio generale relativo al divieto di discriminazione in base all’età che, in
                     quanto espressione del superiore principio di uguaglianza, trova il suo ricono-
                     scimento nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione (artt. 20, 21 e 23);
                  -  ha affermato che tale principio è reso concreto (e delimitato) dalla direttiva
                     27 novembre 2000/78 - che stabilisce un quadro generale per la parità di
                     trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - (la diret-
                     tiva è stata recepita in Italia dal d.lgs. 9 luglio 2003 n. 216, il cui art. 3, co. 2,
                     lett. e), tiene ferme, per le Forze armate, le speciali disposizioni vigenti in
                     relazione ai fattori dell’età e dell’handicap, ovvero quelle sancite dal c.m.);
                  -  ha  limitato  l’applicazione  del  principio  generale  (e  del  suo  necessario
                     corollario applicativo, ovvero la direttiva 2000/78, cit.), alle sole fattispe-
                     cie che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell’Unione (in altri
                     termini,  qualora  il  comportamento  che  si  assume  discriminatorio  non
                     presenta uno specifico nesso con il diritto comunitario, quest’ultimo non
                     impone alcun divieto di discriminazione di cui i giudici comunitari deb-
                     bano garantire l’applicazione) (118) .
               (116)  Cons. Stato, ad. plen., 2 dicembre 2011, n. 21, in FORO IT., 2012, III, 257. Contra, Cons. St., sez.
                     V, 5 marzo 2010, n. 1284, in GIURISDIZ. AMM., 2010, I, 284, secondo cui - ove sia previsto un
                     limite massimo di età ma il bando non specifichi che si fa riferimento agli «anni effettivamente
                     compiuti» richiedendo genericamente un’età «non superiore a» ovvero entro il dato anno - il
                     superamento anagrafico corrisponde all’ingresso nell’anno successivo a quello indicato come
                     limite massimo, atteso che il completamento dell’anno di riferimento si verifica solo al maturare
                     dell’intero anno di vita trascorso in quest’ultimo. Un esempio aiuta a chiarire il percorso argo-
                     mentativo seguito da questa minoritaria giurisprudenza: se il bando si limita a richiedere un’età
                     massima di 35 anni alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, senza
                     fare univoco riferimento al compimento della stessa, il 35° anno deve intendersi in atto e dunque
                     il candidato risulterebbe abilitato a partecipare al concorso, ove, allo spirare del termine di deca-
                     denza, non abbia interamente vissuto il 35° di età (quindi fino al compimento del 36° anno).
               (117)  C. giust. UE, grande sezione, 19 gennaio 2010, C-555/07, Kucukdeveci, in FORO IT., 2011,
                     IV, 150, con nota redazionale di Grasso e nota di commento di M. MILITELLO, Il principio di
                     non discriminazione per età come principio generale di diritto dell’Unione europea: cosa insegna la sentenza
                     «Kücükdeveci»; sez. VII, 17 marzo 2009/ord., C-217/08, Mariano, id., 2009, IV, 446.
               (118)  Che è quanto accade in relazione ai reclutamenti del personale militare che non costituiscono
                     una materia allo stato specificamente attratta alla competenza dell’UE.

                                                                                        189
   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198