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ART. 635 REQUISITI GENERALI PER IL RECLUTAMENTO
adottati esclusivamente sulla base di tale dato, ma dovranno scaturire da
eventuali elementi psicopatologici emersi da una attenta valutazione psichia-
trica; l’utilizzo a scopi terapeutici dimostrabile con valida prescrizione medi-
ca è causa di non idoneità in fase di selezione concorsuale. In caso di alcoli-
smo e/o abuso di bevande alcoliche, il giudizio medico legale relativo all’ido-
neità sarà adottato sempre a seguito di valutazioni psichiatriche.
XIII. 2. Un vasto contenzioso si è sviluppato con riferimento all’assunzione
di sostanze stupefacenti da parte di candidati al reclutamento (alle medesime
conclusioni perviene oggi il nuovo ordinamento militare, relativamente all’as-
sunzione di sostanze dopanti ed all’abuso di alcool, che l’art. 635, lett. n), c.m.
equipara espressamente all’uso anche occasionale di sostanze stupefacenti).
In linea generale il sindacato di legittimità sul giudizio operato dall’ammini-
strazione militare che si fondi sull’accertato uso di sostanze stupefacenti,
deve essere calibrato sui compiti specifici che questa attende e sulle attività
istituzionali ad essa commesse, senza invadere gli apprezzamenti di natura
tecnico discrezionale a questo sottesi (122) .
Vengono così in rilievo le attività di polizia giudiziaria (ordinaria e militare)
che possono essere svolte dagli appartenenti alle Forze armate (123) .
Da rimarcare, poi, i compiti in materia di controlli ed ispezioni, finalizzati ad
assicurare l’osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico sulle
sostanze stupefacenti, gravanti sugli ufficiali e sottufficiali della Guardia di
finanza nonché sugli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, in base all’art.
103, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché gli obblighi di segnalazione a
mente dell’art. 75 del t.u. n. 309. In quest’ottica è stato ritenuto legittimo il
diniego di reclutamento nell’Arma dei carabinieri opposto ad un giovane per-
ché: pochi giorni prima di inoltrare la domanda di reclutamento era stato sor-
preso in compagnia di alcuni soggetti denunciati per reati contro il patrimo-
nio, per minacce e segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupe-
facenti; da fonti confidenziali e dalla diretta conoscenza dei CC che avevano
effettuato i controlli risultava egli stesso assuntore occasionale di stupefacen-
ti; sia la stazione Carabinieri del luogo di residenza sia il Comando di com-
pagnia territorialmente competente avevano espresso parere negativo (124) .
Secondo una consolidata giurisprudenza (che pur ribadisce il carattere illecito
dell’assunzione di sostanze stupefacenti da parte dei militari, ma tale qualifica
di solito non è posseduta dai candidati), un unico isolato episodio non seguito
da altre manifestazioni di insofferenza al rispetto dell’ordinamento giuridico,
non può fondare ex se il giudizio di idoneità morale dell’aspirante all’arruola-
mento, specie se sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo tra l’assunzione
ed il reclutamento ed il soggetto fosse minore all’epoca dei fatti (125) .
(122) Cons. St., sez. IV, n. 1958 del 2007, cit., sez. IV, 3 luglio 2000, n. 3647, cit.
(123) Cons. St., sez. IV, n. 1958 del 2007, cit., sez. IV, 3 luglio 2000, n. 3647, cit.
(124) Cons. St., sez. IV, n. 1958 del 2007, cit.
(125) Cons. St., sez. IV, 2009, n. 1897, fattispecie relativa a un singolo e isolato episodio di assun-
zione di sostanza stupefacente (nella specie, hashish), avvenuto in giovanissima età (sedici
anni) e risalente nel tempo, che non può essere ragionevolmente assunto come indice rivela-
tore di mancanza delle qualità morali, che si richiedono agli aspiranti all’arruolamento nei
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