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ART. 635 REQUISITI GENERALI PER IL RECLUTAMENTO



                  adottati  esclusivamente  sulla  base  di  tale  dato,  ma  dovranno  scaturire  da
                  eventuali elementi psicopatologici emersi da una attenta valutazione psichia-
                  trica; l’utilizzo a scopi terapeutici dimostrabile con valida prescrizione medi-
                  ca è causa di non idoneità in fase di selezione concorsuale. In caso di alcoli-
                  smo e/o abuso di bevande alcoliche, il giudizio medico legale relativo all’ido-
                  neità sarà adottato sempre a seguito di valutazioni psichiatriche.
                  XIII. 2. Un vasto contenzioso si è sviluppato con riferimento all’assunzione
                  di sostanze stupefacenti da parte di candidati al reclutamento (alle medesime
                  conclusioni perviene oggi il nuovo ordinamento militare, relativamente all’as-
                  sunzione di sostanze dopanti ed all’abuso di alcool, che l’art. 635, lett. n), c.m.
                  equipara espressamente all’uso anche occasionale di sostanze stupefacenti).
                  In linea generale il sindacato di legittimità sul giudizio operato dall’ammini-
                  strazione  militare  che  si  fondi  sull’accertato  uso  di  sostanze  stupefacenti,
                  deve essere calibrato sui compiti specifici che questa attende e sulle attività
                  istituzionali ad essa commesse, senza invadere gli apprezzamenti di natura
                  tecnico discrezionale a questo sottesi (122) .
                  Vengono così in rilievo le attività di polizia giudiziaria (ordinaria e militare)
                  che possono essere svolte dagli appartenenti alle Forze armate (123) .
                  Da rimarcare, poi, i compiti in materia di controlli ed ispezioni, finalizzati ad
                  assicurare  l’osservanza  delle  disposizioni  contenute  nel  testo  unico  sulle
                  sostanze stupefacenti, gravanti sugli ufficiali e sottufficiali della Guardia di
                  finanza nonché sugli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, in base all’art.
                  103,  d.P.R.  9  ottobre  1990,  n.  309,  nonché  gli  obblighi  di  segnalazione  a
                  mente dell’art. 75 del t.u. n. 309. In quest’ottica è stato ritenuto legittimo il
                  diniego di reclutamento nell’Arma dei carabinieri opposto ad un giovane per-
                  ché: pochi giorni prima di inoltrare la domanda di reclutamento era stato sor-
                  preso in compagnia di alcuni soggetti denunciati per reati contro il patrimo-
                  nio, per minacce e segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupe-
                  facenti; da fonti confidenziali e dalla diretta conoscenza dei CC che avevano
                  effettuato i controlli risultava egli stesso assuntore occasionale di stupefacen-
                  ti; sia la stazione Carabinieri del luogo di residenza sia il Comando di com-
                  pagnia territorialmente competente avevano espresso parere negativo (124) .
                  Secondo una consolidata giurisprudenza (che pur ribadisce il carattere illecito
                  dell’assunzione di sostanze stupefacenti da parte dei militari, ma tale qualifica
                  di solito non è posseduta dai candidati), un unico isolato episodio non seguito
                  da altre manifestazioni di insofferenza al rispetto dell’ordinamento giuridico,
                  non può fondare ex se il giudizio di idoneità morale dell’aspirante all’arruola-
                  mento, specie se sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo tra l’assunzione
                  ed il reclutamento ed il soggetto fosse minore all’epoca dei fatti (125) .

               (122) Cons. St., sez. IV, n. 1958 del 2007, cit., sez. IV, 3 luglio 2000, n. 3647, cit.
               (123) Cons. St., sez. IV, n. 1958 del 2007, cit., sez. IV, 3 luglio 2000, n. 3647, cit.
               (124) Cons. St., sez. IV, n. 1958 del 2007, cit.
               (125) Cons. St., sez. IV, 2009, n. 1897, fattispecie relativa a un singolo e isolato episodio di assun-
                     zione di sostanza stupefacente (nella specie, hashish), avvenuto in giovanissima età (sedici
                     anni) e risalente nel tempo, che non può essere ragionevolmente assunto come indice rivela-
                     tore di mancanza delle qualità morali, che si richiedono agli aspiranti all’arruolamento nei

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